Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30549 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16294/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, ROMANO EDOARDO, COGNOME NOME , domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 955/2019 depositata il 21.2.2019.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 20.7.2011 la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la s.p.a. RAGIONE_SOCIALE, società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti, quali fideiussori della società estinta RAGIONE_SOCIALE, della quale erano stati anche soci e amministratori, per l’importo complessivo di € 1.210.876,18, oltre interessi e spese.
Gli opponenti hanno sostenuto: che i contratti di conto corrente con RAGIONE_SOCIALE non erano stati redatti in forma scritta ed erano quindi nulli; che erano stati applicati tassi ultra-soglia, commissioni di massimo scoperto sulla massima esposizione del trimestre e non sulla somma messa a disposizione, spese e valute non contrattate e la capitalizzazione trimestrale in violazione del divieto di anatocismo; che la RAGIONE_SOCIALE aveva applicato il sistema di ammortamento alla francese nel calcolo di interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento n.17941, nullo anche per il mancato perseguimento dello scopo del contratto; che la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto gli estratti conto, ma solo il saldo finale; che la RAGIONE_SOCIALE aveva indotto la società a concludere contratti di finanza derivata, cagionandole un danno.
Dopo la costituzione di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto dell’opposizione e delle domande di controparte, espletata la procedura di mediazione, si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE Credit
RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE per la gestione dei crediti anomali.
Con sentenza dell’8.1.2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale degli opponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza di primo grado la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello, a cui ha resistito NOME, già RAGIONE_SOCIALE Credit RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., mandataria di RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 21.2.2019 ha respinto il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
La Corte di appello: a) ha dichiarato inammissibile ex art.345 cod.proc.civ. il motivo di appello basato sulla qualità di RAGIONE_SOCIALE di cessionaria dei crediti in forza di una scrittura dell’11.11.2010 non prodotta in primo grado; b) ha ritenuto pure inammissibile per genericità il gravame relativo alla domanda di nullità del contratto di garanzia; c) ha ritenuto inammissibile per difetto di pertinenza e specificità rispetto al decisum di primo grado il motivo dedicato alla qualificazione operata dal Tribunale dei contratti di fideiussione come contratti autonomi di garanzia; d) ha sostenuto che il garante autonomo poteva far valere solo eccezioni di nullità del contratto principale per violazione di norme imperative o illiceità della causa, traendone le conseguenze relativamente alle varie doglianze degli appellanti; e) ha escluso che i garanti potessero far valere la nullità del contratto per vizio di forma; f) ha escluso la sussistenza della prova di pattuizione di tassi usurari per la genericità delle deduzioni dei ricorrenti e per la non sanzionabilità della c.d. «usura sopravvenuta», superando la diversa ragione esposta dal Tribunale (fondata sull’onere della
prova e sulla mancata produzione dei decreti ministeriali che fissavano le soglie).
Avverso la predetta sentenza del 21.2.2019, dichiarata notificata in data 20.3.2019 a mezzo p.e.c., con atto notificato il 20.5.2019 hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, svolgendo due motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i suoi motivi di appello n.3 e n.8, con error in iudicando e error in procedendo , violazione e falsa applicazione dell’art.99 cod.proc.civ., e dell’art.2697 cod.civ., travisamento della struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, carenza istruttoria, erronea motivazione, omessa considerazione punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione della legge n. 108 del 1996, violazione del principio (della corrispondenza: si presume) fra chiesto e pronunciato e dei principi in materia di prova, rilevabilità d’ufficio delle nullità, omesso esercizio dei poteri istruttori, travisamento.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata laddove ha rigettato i vizi oggetto dei motivi n.4 e 5 dell’atto di appello, violazione dell’art.345 c.cp., error in iudicando , violazione e falsa applicazione degli artt.117, commi 1 e 3 e 127, comma 2, TUB, come riformulato dal d.lgs.104/2010, della rilevabilità d’ufficio delle nullità, degli artt.1283 e 1284 cod.civ., dell’art.1419 e ss. cod.civ., della legge 108 del 1996, nonché violazione del principio (della corrispondenza: si presume) fra chiesto e pronunciato omessa pronuncia, omessa considerazione punto decisivo della controversia, carente o omessa istruttoria, difetto di motivazione.
3.3. Con atto notificato il 24.6.2019 ha proposto controricorso RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
3.4. Per la parte controricorrente, divenuta nel frattempo RAGIONE_SOCIALE, sempre quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, si è costituito un nuovo difensore.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è improcedibile.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).
La sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli è stata pubblicata il 21.2.2019.
La ricorrente dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 20.3.2019 ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge.
Pertanto, il ricorso appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c.,
ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).
Il ricorso non supera neppure la c.d. «prova di resistenza» perché la notificazione non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data (21.2.2019) della pubblicazione della sentenza, prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita, spirati il 23.4.2019, essendo festivo lunedì 22.4.2019 (cfr: Sez. 6 n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SSUU 21349/2022).
Per i motivi esposti occorre dichiarare improcedibile il ricorso e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per es borsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione