Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5582  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
sul ricorso 2175/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che  la  rappresenta  e  difende  unitamente  all’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  che  la  rappresenta  e difende
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in  Roma,  presso  lo studio  dell’AVV_NOTAIO NOME  AVV_NOTAIO  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5798/2018 depositata il 20/09/2018;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 7/2/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, pronunciando con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame della RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto le domande intese a sentir dichiarare la nullità per violazione degli obblighi informativi ovvero per mancanza di causa sotto il profilo dell’insussistenza dell’alea o, subordinatamente, la risoluzione per inadempimento sul presupposto dell’irrilevanza della dichiarazione ex art. 31 Reg intermediari di tre contratti di swap conclusi con la banca, per il tramite di un suo dipendente, tale NOME COGNOME, tra il febbraio ed il giugno 2004.
In particolare la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte ha respinto la prima domanda sulla considerazione che la violazione degli obblighi informativi non è fonte di nullità né reale, né virtuale, ma di inadempimento rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 e delle norme ad esso correlato; ha respinto la seconda domanda sulla considerazione che per le modalità di determinazione del differenziale risultante alla chiusura del periodo, ancorate all’oscillazione dell’Euribor, la natura aleatoria dei citati contratti non era contestabile; ha respinto infine la terza domanda
sulla considerazione che la presunzione ingenerata dalla dichiarazione rilasciata a mente dell’art. 31 Reg. intermediari non era stata smentita dalle contrarie allegazioni dell’interessata.
Di  detta  sentenza  la  soccombenza  reclama  ora  la  cassazione  sulla base di tre motivi, seguiti pure da memoria, ai quali replicano, con il solo  controricorso,  la  banca  e,  con  controricorso  e  memoria,  il COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si impone previamente di rilevare l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., posto che la ricorrente, benché abbia allegato lei stessa che la sentenza oggetto di ricorso le era stata notificata per gli effetti dell’art. 285 cod. proc. civ., all’atto di procedere al deposito del ricorso e di depositare con esso anche copia della sentenza notificata, non ha pure proceduto, in allegato ad essa, a depositare, come prescritto dalla norma per prima richiamata, la relata di notifica.
Premesso, perciò, che, come ancora affermato di recente, «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.» (Cass., Sez. U, 6/07/2022, n. 21349), gli effetti caducatori dell’impugnazione discendenti
dall’inosservanza della prescrizione in parola -funzionale ad assicurare, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, il controllo della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (Cass., Sez. I, 16/05/2016, n. 9987) -non sono recuperabili né in ragione della disponibilità altrimenti acquisita della relata, secondo l’insegnamento di SS.UU. 10648/2017, atteso che di essa non vi è traccia agli atti di causa, né in ragione della prova di resistenza, secondo l’insegnamento già altrove enunciato da questa Corte (Cass., Sez. VI-III, 30/04/2019, n. 11386), atteso che la notifica del ricorso è intervenuta oltre il termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza; né, infine, rileva, sotto quest’ultima angolazione, che non sia stata ex adverso contestata la data di avvenuta notificazione della sentenza, giacché, in ragione della funzione assolta dalla prescrizione, il vizio è rilevabile d’ufficio e non è perciò sanabile per effetto di un comportamento altrui (Cass., Sez. IV, 12/02/2020, n. 3466), peraltro qui neppure riconoscibile avendo la banca espressamente eccepito l’improcedibilità del ricorso. 4. Dichiarata perciò l’improcedibilità del ricorso, segue la condanna alla spese della ricorrente ed il raddoppio del contributo, sussistendone i presupposti ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
P.Q.M.
Dichiara  il  ricorso  improcedibile  e  condanna  parte  ricorrente  al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Intesa  San  Paolo  in  euro  6200,00,  di  cui  euro  200,00  per  esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di NOME COGNOME in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da parte  della  ricorrente,  ove  dovuto,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 7.2.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME