Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10670 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8155/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che le rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 564/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
NOME NOME NOME NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME, esponendo di essere proprietari d’una unità immobiliare facente parte d’un complesso residenziale, in uno alla proporzionale comproprietà delle parti comuni, oltre al diritto di ‘uso esclusivo e perpetuo’ dell’area destinata a giardino privato del proprio immobile, che i rapporti tra i condomini erano disciplinati dal regolamento condominiale facente parte integrante dell’atto d’acquisto, che NOME COGNOME, proprietaria d’una unità immobiliare confinante, sempre facente parte del medesimo condominio, aveva illegalmente modificato l’assetto dei luoghi, chiesero che quest’ultima fosse condannata alla rimessione in pristino.
Il Tribunale di Nuoro, dopo la costituzione in giudizio delle litisconsorti pretermesse NOME COGNOME e NOME COGNOME (comproprietarie insieme alla RAGIONE_SOCIALE), in accoglimento della domanda, dichiarata l’illegittimità della realizzazione di un vano attraverso la chiusura del portico tra i due immobili, l’ampliamento e chiusura della veranda posta sul retro dell’abitazione, la realizzazione di recinzioni e di panche in muratura, l’ampliamento della pavimentazione e l’apertura di una finestra sul prospetto sud, condannò la COGNOME e le COGNOME alla demolizione integrale delle predette opere, una parte delle quali era già stata demolita in ottemperanza di ordinanza emessa dal Comune.
La Corte d’appello di Cagliari rigettò l’impugnazione delle soccombenti.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso sulla base di sette motivi.
Gli intimati resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
4. Il ricorso è improcedibile e ciò ne preclude il vaglio.
Dispone l’art. 369 comma 2 n. 2 cpc che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza ‘ con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta …’.
Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1).
La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell’atto (sentenza in copia autentica corredata dalla eventuale relazione di notificazione) unitamente al ricorso.
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 17.12.2019 (v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (del resto, a pag. 48 del ricorso, nell’indice della produzione, la parte attesta di depositare solo la ‘ copia autentic a’ della sentenza) .
È vero che le sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio.
Né soccorre la pronuncia delle sezioni unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è addirittura il deposito – che deve essere tempestivo – della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC
in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.); ma a ben vedere, nel caso di specie non è dato neppure conoscere se la notifica della sentenza sia avvenuta o meno a mezzo pec (il ricorso infatti si limita ad indicare solo la data di notifica della decisione ma non le relative modalità e dagli atti nulla emerge).
Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 13.12.2019 e ricorso notificato in data 17.2.2020).
La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 cpc (cfr. tra le varie, Sez. L -, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 Rv. 656775; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv. 654987 e ancora, Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022).
Infine, ma solo per completezza, va aggiunto che secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17), l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ai sensi dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile, giacché consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata, non costituisce un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione (v. anche più di recente,
Sez. 2, Ordinanza n. 7635 del 2025; Sez. 2, Ordinanza n. 6758 del 2025 ).
Le spese (comprese quelle del procedimento ex art. 373 cpc) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, delle spese che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 31