Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6758 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9702/2019 R.G. proposto da:
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE COGNOME MONZESE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 5759/2018 depositata il 24/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.-Il Condominio RAGIONE_SOCIALE – INDIRIZZO Cologno Monzese ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 5759/2018 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 24 dicembre 2018.
Resistono con controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c. 2. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame, ha riformato la sentenza n. 3310/2017 resa dal Tribunale di Monza in data 15 novembre 2017 sulla domanda ex art. 1137 c.c. avanzata da NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed ha dichiarato nulla la deliberazione approvata dall’assemblea del Condominio Arno II Impala I in data 29 ottobre 2015 di approvazione del rendiconto consuntivo e del relativo riparto per la gestione dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2015, nella parte in cui tale delibera poneva a carico della condomina NOME COGNOME spese per € 987,80 e a carico del condomino NOME COGNOME spese per € 3.346,40, a titolo di ‘ addebiti personali ‘. La deliberazione impugnata, in particolare, aveva accollato alla COGNOME la somma di € 987,80, derivante dalla ‘fattura Milano M. n. 265 Ass. 505 causa evento atmosferico del 10.10.2014 sistemazione perdita terrazzo Sig. COGNOME con pulitura pluviale perché intasato, imbiancatura cucina e bagno app.to Sig. COGNOME mentre al COGNOME era stata imputata la somma di € 3.346,40, derivante dalla ‘fattura Eredi Pavone n. 901 Ass.144 prestazione autobotte per chiamata urgente per colonna scarico pluviale ostruita, disintasamento e lavaggio della stessa e scarico pluviale terrazzo COGNOME‘ per € 488,00, dalla ‘fattura Milano M. n. 216 Ass. 385 causa evento atmosferico del 28.07.2014 con eccessiva quantità di pioggia si è riscontrata tracimazione acqua interno terrazzo Sig. Coppola e relativa occlusione tubazione grondaie e ritorno di acqua con
danneggiamento condomini dal 9° piano al 1° piano’ per € 2.688,40, dalla ‘fattura Milano M. n. 148 Ass. 179 intervento per sistemazione perdita tetto app.to Sig. COGNOME con rasature ed imbiancatura, posa di guaina saldata a caldo’ per € 1.067,00, nonché dal ‘rimborso sinistro su fatt. 216 Milano M.’ per € 897,00).
3. La Corte d’appello di Milano ha dapprima reputato infondata la eccezione dell’appellato Condominio di ‘ improcedibilità dell’azione avversaria, attesa la mancata partecipazione personale degli appellanti alla procedura di mediazione ‘, osservando che, agli effetti della disciplina del d.lgs. n. 28 del 2010 (richiamata nel testo ratione temporis vigente), dalla mancata partecipazione – senza giustificato motivo – della parte al procedimento di mediazione non discende la improcedibilità dell’azione, ma semplicemente la possibilità per il giudice di desumere da tale condotta argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
I giudici di appello hanno poi affermato la inammissibilità della domanda di condanna dell’appellante COGNOME al ‘ pagamento… dell’importo di € 3.346,40, stante la sua evidente responsabilità ex art. 2051 e/o art. 2043 c.c. ‘, riproposta dal Condominio in via subordinata in sede di gravame, trattandosi di domanda formulata in primo grado non in comparsa di costituzione, ma soltanto con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., all’epoca vigente. Si evidenzia al riguardo che nel costituirsi in giudizio, come pure nell’udienza ex art. 183 c.p.c., il Condominio si era limitato a chiedere il rigetto della domanda avversaria, senza formulare alcuna domanda riconvenzionale nei confronti del COGNOME.
La Corte di Milano ha quindi considerato che le somme, rispettivamente di € 987,80 e di € 3.346,40, erano state imputate ai due condomini in sede di rendiconto a titolo di risarcimento dei danni derivati dalla cattiva manutenzione dei lastrici solari in loro uso
esclusivo, sulla base di una valutazione di responsabilità degli stessi che non rientra nelle attribuzioni dell’assemblea ai sensi dell’art. 1135 c.c. I giudici di appello hanno anche contrastato l’affermazione del Tribunale secondo cui l’assemblea avesse ‘addebitato agli … attori le spese sostenute per la pulizia del pluviale di scarico e per il ripristino dei locali sottostanti in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del regolamento condominiale’ , evidenziando che il regolamento del Condominio ‘Arno II Impala I’, nel disciplinare le modalità d’uso degli spazi comuni da parte dei condomini, fa riferimento a condotte ( ‘gettare negli immondezzai, nei lavelli …’) non omologabili a quelle contemplate nel rendiconto impugnato a titolo di ‘ spese personali ‘, né prevede deroghe ai criteri legali di ripartizione delle spese ex artt. 1123 e 1126 c.c. Secondo la sentenza d’appello, si versava, dunque, in ipotesi di nullità della deliberazione, non potendosi perciò nemmeno ritenere tardiva l’impugnazione in relazione al termine di cui all’art. 1137, comma 2, c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -È infondata l’eccezione sollevata dai controricorrenti di ‘inammissibilità del ricorso ex art. 360 -bis c.p.c.’ Lo scrutinio ex art. 360bis (n. 1, è da intendersi) c.p.c., è da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione ad un persistente orientamento giurisprudenziale in ordine all’esame delle questioni di diritto decise nel provvedimento impugnato.
2. – Il primo motivo del ricorso del Condominio RAGIONE_SOCIALE Impala I deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, quanto alle conseguenze della mancata partecipazione degli attori COGNOME e COGNOME alla procedura di mediazione, che avrebbe dovuto portare alla improcedibilità dell’azione.
3. -Il secondo motivo del ricorso del Condominio RAGIONE_SOCIALE Impala I deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1137 c.c. Si sostiene che la delibera fosse annullabile, e non nulla, avendo al più violato i criteri di riparto delle spese. Si ribadisce la tardività dell’azione ex art. 1137 c.c., essendo stata approvata il 29 ottobre 2015 la delibera impugnata ed essendo stata comunicata la domanda di mediazione soltanto il 15 dicembre 2015.
4.- Il terzo motivo del ricorso del Condominio Arno II Impala I deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Il ricorrente sostiene che nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado era stata richiesta, ove si fosse ritenuta invalida la delibera, la condanna di NOME COGNOME al pagamento della somma di € 3.346,40, stante la sua evidente responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. Questa domanda veniva poi precisata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e riproposta all’atto della costituzione nel giudizio di appello.
5. -Si impone un rilievo pregiudiziale.
Il ricorrente Condominio RAGIONE_SOCIALE Impala I ha espressamente allegato in ricorso che l’impugnata sentenza, pubblicata in data 24 dicembre 2018, è stata ‘notificata in data 22/01/2019’, ma si è limitato a produrre una copia autentica della stessa, priva della relata di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p.c., i quali contemplano l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato.
Neppure hanno provveduto al deposito di copia della sentenza corredata della relata di notifica i controricorrenti (i quali hanno parimenti dichiarato che la sentenza impugnata per cassazione fosse stata ‘notificata a mezzo Pec in data 22/01/2019’), sicché la stessa non risulta comunque acquisita nella disponibilità della Corte (Cass.
Sez. Unite, n. 10648 del 2017; Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022).
Non rileva la mancata contestazione dell’omesso deposito della relazione di notificazione ad opera dei controricorrenti.
Infine, non soccorre neppure il principio (cfr. tra le tante, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 24.12.2018 e ricorso notificato il 25.3.2019).
Inoltre, a tale omissione non è possibile rimediare mediante tardiva produzione nel termine ex art. 372 cpc (cfr. tra le varie, Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 cit.).
Solo per completezza, è il caso di aggiungere che secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17; sentenza del 28 ottobre 2021, Ricorso n. 55064/11 e altri), l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ai sensi dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile, giacché consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata, non costituisce un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
6. – Il ricorso è perciò improcedibile, con condanna del ricorrente Condominio a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3 . 200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione