Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7176/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, PIAZZA UMBERTO, NOME, NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOCTI NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
STAMPATORE NOME IN ADESIONE A NOME + 48, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Ric. 2022 n. 7176 sez. S2 – ud. 05/02/2025
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8286/2021 depositata il 15/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma sulla domanda formulata dai proprietari delle unità immobiliari in Roma nel complesso immobiliare di INDIRIZZO e di INDIRIZZO, di rivendica del diritto reale d’uso dell’area vincolata a parcheggio ai sensi dell’art. 26 L.47/1985 (art.41 sexies L. 1150/42) così decideva: «definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto statuito nella sentenza parziale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, cosi provvede: 1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; 2) dichiara improseguibile la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti della Unione Euroamericana S.p.A.; 3) dichiara nulla la clausola dei singoli contratti di acquisto degli appartamenti del complesso immobiliare sito in INDIRIZZO, palazzine A,B,C,D, ed E che non assicura il godimento dello spazio per parcheggio in favore de; proprietari degli appartamenti che sono parti del presente giudizio secondo le disposizioni dell’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150; 4) e, per l’effetto, dispone l’integrazione ‘opc legis’ del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c., riconoscendo un diritto reale di uso proindiviso pari ad 1 mq per ogni 20 me costruiti (e, quindi, in misura proporzionale alla superficie del proprio immobile, compresa la quota di proprietà condominiale ad essi spettante) sulla complessiva area di mq
2.789,93 (di cui mq 775,14 nella palazzina A, mq 1356,48 nella palazzina B e mq 658,31 nella palazzina D) indicati dal C.T.U. e dagli atti d’obbligo prodotti in atti come destinata a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/42; 5) subordina la costituzione del predetto diritto reale d’uso pro -indiviso e la condanna della Unione Euroamericana S.p.A. al rilascio immediato delle predette aree in favore degli aventi diritto al pagamento di un corrispettivo pari ad € 1.500,00 per mq. dell’area vinco lata a parcheggi in favore della predetta società».
Avverso la predetta sentenza venivano proposti più atti d’appell o.
La Corte d’appello r iuniti gli appelli recanti rg. 4849/2010, 6203/2010, 6090/2010 li rigettava; dichiarava inammissibili gli appelli incidentali adesivi formulati da NOME COGNOME e NOME COGNOME, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, da NOME COGNOME e da COGNOME NOME e NOME e NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME; rigettava l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE; rigettava l’appello incidentale formulato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile l’intervento effettuato da NOME COGNOME.
NOME COGNOME in proprio e nella qualità di coniuge ed erede di NOME COGNOME; NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di figlia erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME COGNOME; NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, N.Q. Di Figlia Ed NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME N.Q. Di Figlio Ed Erede Di NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso adesivo rispetto al ricorso principale.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
I ricorrenti principali, il ricorrente incidentale e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE con memoria depositata in prossimità dell’udienza , hanno insistito nelle rispettive richieste.
Preliminarmente il collegio rileva l’improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 369 , comma 2, n. 2, c.p.c. e l’inammissibilità di quello incidentale .
I ricorrenti, infatti, pur avendo attestato che la sentenza impugnata, gli è stata notificata l’11 gennaio 2022 non hanno
depositato la relata di notifica della medesima sentenza (come da attestazione di cancelleria agli atti del giudizio) al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta il 10 marzo 2022, quindi oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 15 dicembre 2021.
La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente (come nella specie) od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione
dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.)
Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalle altre parti, sicché non può trovare applicazione neanche l’interpretazione secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017).
Né, infine, ricorre il caso che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata allorché l’ intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, sia inferiore al termine breve, considerato che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore, come si è detto (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539).
Il principio che afferma l’improcedibilità del ricorso è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in molteplici occasioni e anche di recente il supremo collegio ha affermato che: La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna
quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01).
Infine deve evidenziarsi che di recente questa Corte ha anche escluso eventuali profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata e della conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
Si è detto, infatti, che tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024, Rv. 671683 – 01).
5. Il ricorso è improcedibile con conseguente condanna dei ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della sola parte controricorrente Unione Euro RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., liquidate come in dispositivo. Nei confronti dei restanti controricorrenti e ricorrenti incidentali le spese vengono compensate trattandosi di atti adesivi rispetto a quello principale improcedibile.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Passando al ricorso incidentale, trattasi di ricorso tardivo. Ed invero, rispetto alla scadenza del termine breve di impugnazione (15 febbraio 2022), il ricorso è stato tardivamente notificato. Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. Sez. U. 14 aprile 2008, n. 9741; 4 febbraio 2014, n. 2381). Va quindi dichiarata la perdita di efficacia del ricorso incidentale.
Ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dPR 115/2002 nei confronti del controricorrente/ricorrente incidentale (condizionato).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti in via principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della sola parte controricorrente RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, compensa le spese nei confronti delle restanti parti;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione