Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2549 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2549 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23160/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale
rappresentante pro tempore, NOME COGNOME -intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1465/2024 depositata il 03/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – Con ricorso notificato il 17 ottobre 2024 NOME COGNOME ricorre per sette mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME n.q. di Curatore del RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, contro la sentenza del 3 luglio 2024, notificata il 18 luglio 2024 con cui la corte d’appello di Bologna, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato « le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE, già Do Bank s.p.a. ».
– Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
– La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, in vista della quale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.. Si sostiene che la corte territoriale avrebbe « clamorosamente violato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e violato il diritto di difesa della
NOME COGNOME », dal momento che, con il proprio provvedimento pronunciato in punto di ammissione dei mezzi istruttori, avrebbe « apertamente violato il dettato normativo dell’art. 384 c.p.c. e pesantemente svalutato la statuizione resa, sul punto, dalla Suprema Corte di Cassazione, che per converso aveva ritenuto ammissibili e rilevanti, tutte le richieste istruttorie articolate dalla NOME COGNOME NOME » .
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Si sostiene che « la aporia più grande che affligge la sentenza impugnata, va ravvisata nella illegittima ed errata valutazione delle risultanze istruttorie ». Inoltre la lettura delle risultanze istruttorie non sarebbe comprensibilmente motivata.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 232 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Si sostiene che la corte di appello avrebbe potuto ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, al quale la persona che rispondeva per la banca aveva riferito di nulla sapere dei capitoli.
Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 384 c.p.c. nonché degli artt. 1956, 1372 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1) n. 3) e n. 5) c.p.c.. si sostiene che la corte di appello avrebbe operato una errata interpretazione ed applicazione dei principi di diritto enunciati dall’art. 1956 c.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c.. Inoltre la corte di appello avrebbe dovuto ritenere pacifiche le circostanze di fatto rappresentate dalla NOME NOME COGNOME a fondamento dell’applicazione della norma.
Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dell’art. 10 l. 17/2/1992, n. 154, dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Il settimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 88 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° comma n. 5) c.p.c.. La statuizione della corte d’appello, che ha posto a carico della ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio, anche quelli vittoriosamente conclusi, a carico della ricorrente, si appalesa illegittima.
6. – Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque improcedibile.
6.1. – La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore.
3. – È superfluo riassumere i motivi profilandosi l’improcedibilità del ricorso. … 4. – La ricorrente ha dichiarato in ricorso che la sentenza, pubblicata il 3 luglio 2024 è stata notificata il 18 luglio 2024, ed ha notificato il ricorso l’ultimo giorno utile in relazione a tale data: la stessa ricorrente però non ha ottemperato all’onere di cui al comma secondo, numero 2, dell’articolo 369 c.p.c., non avendo depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione che ha allegato essere stata effettuata: la copia corredata della relata di notifica, ovvero la relata di notifica riferita alla sentenza per quanto distinta da essa non risulta nel fascicolo telematico e del resto il suo deposito non risulta neppure dal ricorso. Trattasi di vizio irrimediabile, nel senso di seguito indicato. Dev’esser chiaro che il legislatore ben potrebbe espungere oggi stesso la sanzione dell’improcedibilità delle impugnazioni (ché la nozione di improcedibilità è impiegata anche in tutt’altri eterogenei contesti) dal codice di rito, avvalendosi delle sole categorie della
nullità e inammissibilità: ma, fintantoché la menzionata sanzione è conservata (e, occorre dire, la norma ha oggi un’utilità ben più intensa che non in passato, giacché la verifica della tempestività dell’impugnazione è il primo dei controlli che va fatto in sede di spoglio finalizzato all’applicazione del rito accelerato di cui all’articolo 380 bis c.p.c.), si deve avere egualmente chiaro che la figura dell’improcedibilità non ha nulla a che vedere con quelle della nullità e della inammissibilità, giacché queste consistono in vizi intrinseci dell’atto, consistenti in difformità di essi rispetto al modello legale, mentre l’improcedibilità si colloca piuttosto dal versante dell’inattività prodromica dell’estinzione, sotto specie del difetto di attività preliminari necessarie dell’impugnante, o, come si suole ripetere nella giurisprudenza di questa Corte, di « un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo » (p. es. tra le tante Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349). In fin dei conti il principio da applicare è il seguente: « In tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un’ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione » (Cass. 22 ottobre
2024, n. 27313, ove si chiarisce tra l’altro perché, sotto l’aspetto dell’esclusione della improcedibilità, non rileva la non contestazione in ordine alla data di notificazione della sentenza; si rammenta che anche la CEDU con la sentenza Patricolo del 23 maggio 2024 ha avallato la giurisprudenza italiana sull’improcedibilità non sanabile dopo la chiusura della fase introduttiva). Nessuna delle ipotesi eccettuate ricorre nella specie, né la produzione potrà essere effettuata a termine ormai scaduto attesa la sua perentorietà.
7. – Nella memoria illustrativa il ricorrente obbietta che la proposta conterrebbe, in buona sostanza, un errore di percezione: e cioè la sentenza impugnata con la relata di notificazione sarebbe stata depositata regolarmente. Scrive il ricorrente: « In via preliminare, si ribadisce che la sanzione di improcedibilità, proposta dal AVV_NOTAIO il 7/4/2025, non è applicabile al presente giudizio. Va, infatti, immediatamente ribadito che, contrariamente a quanto paventato dal Chiar.mo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO la ricorrente aveva regolarmente provveduto, al momento della iscrizione a ruolo del ricorso, al deposito di tutti gli atti e documenti riportati nell’indice e, tra gli altri, anche della copia autentica della sentenza n. 1465/2024 della Corte di Appello di Bologna, corredata dalla relazione di notifica eseguita dall’AVV_NOTAIO il 18/07/2024. La prova certa, documentale ed inequivoca dell’avvenuto deposito anche della relazione di notifica è offerta da una pluralità di elementi ovvero: 1) In primo luogo, dalla semplice lettura dell’indice atti e documenti, laddove al n. 3) viene precisamente indicata: 3) Sentenza n. 1465/2024 Corte di Appello di Bologna notificata -All. 3. 2) Dalla disamina dell’indice degli atti e documenti allegati al ricorso e depositati al momento della iscrizione a ruolo, che integralmente si riproduce: … 3) Peraltro, tutti i n. 41) documenti depositati al momento della iscrizione a ruolo sono stati prelevati dal fascicolo telematico, di cui si allega il formato
e che, al n. 3) riporta, parimenti, ‘Sentenza Corte d’Appello di Bolgna n. 1465/2024 notificata il 18/07/2024 ore 18:54′, che di seguito si trascrive: … Conseguentemente, essendo stato prelevato dal fascicolo telematico la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1465/2024 unitamente alla stessa è stata prelevata e depositata anche la copia conforme della relazione di notifica eseguita dall’AVV_NOTAIO il 18/07/2024! A superamento di ogni eccezione, sul punto, si evidenzia che, cliccando sul documento n. 3) dei documenti depositati presso la Suprema Corte, si apre il testo della notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dallo studio RAGIONE_SOCIALE con allegati sentenza n. 1465/2024 e relata di notifica ».
Ora, seguono qui gli screenshot estratti all’esito del download , riferito al ricorso n. 23160 del 2024, di « tutti i documenti del ricorso », download effettuato attraverso l’applicativo in uso alla Corte di cassazione:
Ebbene, i primi due indici, in formato .pdf, non contengono i rinvii ipertestuali cui si riferisce la memoria, eccezion fatta per la pec del difensore. Nei due indici, che sono uguali, è menzionata al n. 3 la « Sentenza Corte di Appello di Bologna n. 1465/2024 del 3.07.2024 e relativa Attestazione di conformità ». Non c’è alcun riferimento alla relata di notificazione. La sentenza risulta depositata in .pdf per due volte ed è indicata come «03. 2098639s-Sentenza CA Bologna n. 1465 del 3.07..pdf» e come «03. 2098639s-Sentenza CA Bologna n. 1465 del 3.07..pdf». Ma, si ribadisce, è il medesimo documento. L’ultima pagina della sentenza è la seguente, e dunque la relata di notificazione non c’è.
Perciò, mancando agli atti il tempestivo deposito della sentenza con la relata, va confermata l’improcedibilità del ricorso.
– Ciò esime dall’osservare che, se non fosse stato improcedibile, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
8.1. – È difatti palesemente inammissibile il primo mezzo.
Esso difatti muove da una premessa, quella secondo cui questa Corte, nella precedente ordinanza rescindente numero 4487 del 2021, avrebbe « ritenuto ammissibili e rilevanti, tutte le richieste istruttorie articolate dalla NOME COGNOME NOME », che è invece totalmente assente nella decisione di legittimità già pronunciata inter partes : la Corte di cassazione non è affatto incorsa in una siffatta abnormità, che si sarebbe realizzata se avesse deciso sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori che spettava valutare alla corte d’appello, dunque il motivo presuppone uno sviluppo processuale che non vi è affatto stato ed è dunque estraneo alla reale materia del contendere, di guisa che la sua inammissibilità è come si premetteva evidente.
Ed invero, la Corte di cassazione era stata investita dell’impugnazione della COGNOME, secondo la quale la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere rinunciate alcune richieste istruttorie dalla medesima avanzate. Nell’accogliere la censura questa S.C. ha affermato il seguente principio: « Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva
ravvisato nel generico rinvio della parte alle “conclusioni di cui agli atti” una tacita rinuncia alle stesse) » (questo è il principio di diritto estratto dall’ufficio del Massimario della Corte di cassazione) .
Si è trattato dunque di un rinvio restitutorio in forza del quale la corte d’appello era tenuta a nient’altro che a giudicare sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori richiesti, cosa che essa ha fatto, ammettendo quelli ritenuti per l’appunto ammissibili e rilevanti.
8.2. – È palesemente inammissibile anche il secondo mezzo punto.
Si tratta, anzitutto, di una censura erroneamente presentata sotto il profilo della violazione di legge, ma che espone la denuncia di un vizio del procedimento, aggiungendo altresì che la sentenza impugnata non avrebbe « reso comprensibile le ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello a ritenere non confermati i fatti oggetto dei capitoli di prova ».
Per un verso si tratta di un motivo di pieno merito che confligge con l’inveterato principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile
2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).
Per altro verso, la motivazione c’è, ed eccede all’evidenza la soglia del « minimo costituzionale » (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Ha difatti osservato la corte d’appello: « La Corte, con ordinanza 9.11.2021 ritenuta l’inammissibilità dell’interrogatorio formale di NOME COGNOME, potendo essere tale mezzo istruttorio, volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che lo ha dedotto, essere deferito unicamente a chi si trovi, rispetto a quest’ultimo, in posizione antitetica e contrastante, situazione non ravvisabile nel caso di specie, e ritenuta l’ammissibilità e rilevanza dei soli capitoli 5, 6, 7 e 8 della prova per interpello del legale rappresentante della allora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE s.p.a., e per testi, risultando i restanti capitoli inammissibili in quanto vertenti, tutti, su circostanze irrilevanti, e inoltre generiche – ha ammesso le prove per interpello e per testi nei suddetti limiti … La SRAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza n. 4487/2021, ha affermato che le prove orali dedotte da NOME COGNOME nel giudizio di primo grado non potevano considerarsi implicitamente rinunciate e ha pertanto rimesso la loro valutazione al giudice del rinvio. Sono stati dunque ammessi alcuni dei capitoli a suo tempo articolati nel giudizio di primo grado dall’odierna attrice in riassunzione, segnatamente quelli a volti a dimostrare che nell’aprile 1998 NOME COGNOME e NOME COGNOME si recarono presso gli uffici della allora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dove furono ricevuti da un funzionario dell’istituto di credito; che, nell’occasione, a NOME COGNOME fu esibito dal funzionario della RAGIONE_SOCIALE un foglio dattiloscritto, nel quale risultavano mittenti i signori COGNOME NOME ed COGNOME NOME e destinataria la RAGIONE_SOCIALE. 4, con il quale i coniugi COGNOME –COGNOME si costituivano garanti delle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE; che, al momento della sottoscrizione del foglio dattiloscritto da parte di COGNOME, non vi era
alcuna indicazione dell’importo garantito; che il signor NOME COGNOME ed il funzionario di RAGIONE_SOCIALE presente nell’occasione, avevano confermato che l’importo garantito sarebbe stato indicato in £. 50.000.000 (cinquantamilioni di lire). 8. In proposito, i testi escussi non hanno confermato tale prospettazione; in particolare NOME COGNOME, ex dipendente della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato che le circostanze dedotte nei capitoli di prova le furono riferite da NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dopo l’accesso in banca con la moglie, alla quale la teste non fu presente. Analogamente NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha riferito che le circostanze in questione gli furono riferite dai genitori e che li sentì parlarne tra di loro. Dunque entrambi i testi non hanno avuto alcuna conoscenza diretta dei fatti dedotti, che sono stati riferiti loro dalle stesse parti. 9. Quanto poi all’interrogatorio formale reso dal funzionario della RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo ha a sua volta affermato di non essere a conoscenza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova; non appare pertanto applicabile l’art. 232, primo comma c.p.c., invocato dalla difesa di COGNOME, in quanto tale norma riguarda le diverse fattispecie di mancata presentazione o di rifiuto di rispondere all’interrogatorio senza giustificato motivo, e non a quella di mancata conoscenza dei fatti In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità l’art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l’effetto automatico della “ficta confessio”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti (Cass., n. 9254/2006, n. 9426/2018, n. 41643/2021). Nella specie, non risulta alcun altro elemento di prova a favore della tesi prospettata dall’attrice in riassunzione; deve pertanto concludersi che quest’ultima non abbia dimostrato l’asserito abusivo riempimento della fideiussione » .
In proposito, la ricorrente prospetta una diversa lettura a sé favorevole delle risultanze istruttorie, ma ciò confligge con l’ovvio principio secondo cui: « In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme » (Cass. n. 10927 del 2024).
8.3. – Il terzo mezzo è anch’esso ineluttabilmente inammissibile.
La tesi della ricorrente si riassume in ciò, che, avendo il rispondente, funzionario della banca incaricato di rendere l’interrogatorio formale, dichiarato di nulla sapere dei capitoli di interrogatorio a lui sottoposti, il giudice avrebbe dovuto ritenere che ciò configurasse mancata risposta all’interrogatorio medesimo, suscettibile di valutazioni ai sensi dell’articolo 232 c.p.c.
In generale, può dirsi che, nell’interrogatorio formale, la dichiarazione di non conoscere i fatti non costituisce di per sé una confessione, poiché manca l’ammissione esplicita di fatti sfavorevoli alla parte; tuttavia, se la parte non risponde o dà risposte evasive senza giustificato motivo questo è il principio che invoca la ricorrente, per il fatto che il rispondente non lavorava presso la sede della banca all’epoca dei fatti – il giudice può valutare tale comportamento, insieme alle altre prove, come un argomento di prova o considerare i fatti dedotti come ammessi.
Sul punto, però, non v’è ragione di dilungarsi, dal momento che, ove pure si trattasse di mancata risposta ed il giudice di merito avesse omesso di tenerla in considerazione, ciò non avrebbe alcun rilievo, e non giustificherebbe la censura, giacché la valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale è rimessa alla discrezionalità del giudice di
merito e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (a mero titolo di esempio tra le molte v. Cass. n. 4800 del 2001). Dunque il giudice di merito ben può prescindere dalla disamina della mancata risposta, ove affidi il proprio giudizio ad altri elementi ritenuti anche implicitamente prevalenti.
8.4. – Il quarto mezzo è indubbiamente inammissibile sotto ogni profilo.
La corte d’appello ha al riguardo così motivato: « In proposito la RAGIONE_SOCIALE. con l’ordinanza di rinvio, ha ritenuto assorbito il motivo di ricorso volto a dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., confermando l’indirizzo richiamato dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna e osservando tuttavia che NOME COGNOME aveva articolato richiesta di prove orali al fine di vincere la presunzione di conoscenza della situazione economico – patrimoniale della società, ritenute erroneamente rinunciate, e ha pertanto rimesso al giudice del rinvio la valutazione circa l’ammissibilità e l’idoneità delle prove orali richieste da parte ricorrente a superare la presunzione di conoscenza della situazione economico patrimoniale della ISC collegata alla qualifica di socio di maggioranza al 90 %. Peraltro, come già rilevato con ordinanza 9.11.2021, tutti gli ulteriori capitoli di prova articolati oltre ai quattro ammessi, volti a provare la diversa circostanza dell’abusivo riempimento, risultano inammissibili in quanto vertenti su circostanze irrilevanti e/o generiche, e nel complesso non atte a superare la suddetta presunzione di conoscenza della situazione economico-patrimoniale della ISC ».
È dunque agevole osservare che la corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui l’autorizzazione di cui all’articolo 1956 c.c. può ritenersi implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (p. es. Cass. n. 4112 del 2016). Tale
principio è stato affermato in un caso in cui il giudice di merito aveva fondato la propria decisione sul mero vincolo coniugale e di convivenza esistente tra debitore principale e fideiussore: nel nostro caso, al di là del rapporto di coniugio (la ricorrente era coniugata con l’amministratore della società) vi era obbiettivamente ben di più, giacché la COGNOME è stata socia della società debitrice principale, attinta assieme a quest’ultima dal decreto ingiuntivo del 2008, opposto nel procedimento che qui si protrae, al 90% sino al maggio 2009.
Insomma: (a) l’articolo 1956 c.c. stabilisce che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; (b) l’autorizzazione non occorre se il fideiussore ha perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito; (c) l’accertamento in ordine a tale conoscenza, che è naturalmente di esclusiva pertinenza del giudice di merito, non è sottoposto a limiti di prova sicché può essere dimostrato con ogni mezzo ivi comprese le presunzioni; (d) nel caso di specie la corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla presunzione homine , secondo cui è legittimo presumere che il socio al 90% di una RAGIONE_SOCIALE abbia conoscenza della situazione patrimoniale della società, nulla in contrario avendo dimostrato la COGNOME.
Ora, siffatto accertamento è evidentemente insindacabile dinanzi a questa Corte, nei termini prospettati in ricorso. La COGNOME, difatti, non ha neppure svolto una comprensibile censura concernente l’articolazione del ragionamento presuntivo operato dalla corte felsinea. Se lo avesse fatto, sarebbe scontato replicare che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente
motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 22366 del 2021 tra le tantissime).
La COGNOME ha invece formulato la censura sotto il profilo della violazione del precetto posto dall’articolo 2697 c.c., che con tutta evidenza non è richiamato a proposito, giacché, alla luce di una giurisprudenza talmente consolidata, che è per questo del tutto superfluo richiamare, la violazione della norma ricorre solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia deciso la causa attribuendo l’onere probatorio ad una parte diversa da quella individuata da essa norma di riferimento: ciò non ha nulla a che vedere con il caso in esame, dal momento che il giudice di merito, avvalendosi del ragionamento presuntivo, lungi dal fare applicazione del principio dell’onere della prova, e cioè dal porre al carico della parte onerata la mancata prova del fatto da provare, ha invece ritenuto positivamente dimostrato che la COGNOME fosse consapevole della situazione economica della società per esserne ella socia al 90%, sulla base del dato presuntivo. Totalmente privo di pertinenza è anche il richiamo al principio di non contestazione. È nozione elementare che l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti (Cass. n. 3576 del 2013; n. 14652 del 18/07/2016; n. 87 del 04/01/2019; n. 18074 del 31/08/2020; n. 12064 del 08/05/2023); nel caso di specie, la COGNOME sostiene in ricorso che la sua sostanziale estraneità alle vicende della società avrebbe dovuto essere giudicata pacifica per non essere stata contestata la circostanza della crisi coniugale che, intorno all’inizio del millennio, aveva condotto alla separazione legale dall’amministratore della società: per il che (a parte il fatto che il giudice di merito ha valorizzato l’elemento della titolarità delle quote sociali) sarebbe però stato necessario spiegare per quale ragione la banca si fosse tenuta al corrente o si dovesse tenere al corrente delle vicende matrimoniali dell’COGNOME. In definitiva, Il principio di non contestazione è
stato allegato in relazione ad un fatto che, dal ricorso, non risulta essere stato prospettato come comune alle parti.
Oltre a ciò, il motivo si sofferma sul rilievo probatorio di documentazione prodotta agli atti e che la Corte d’Appello non avrebbe rettamente valutato: è ovvio dire che il motivo è anche in ciò inammissibile poiché è di pieno merito.
8.5. – Ancora, è senz’altro inammissibile il quinto mezzo.
I termini della questione, in sintesi, sono i seguenti. La banca ha inizialmente agito in via monitoria nei confronti della COGNOME sulla base di due fideiussioni da quest’ultima asseritamente sottoscritte, l’una dell’aprile 1998 e l’altra del giugno successivo; la COGNOME si è opposta al decreto ingiuntivo sostenendo, tra l’altro, che la prima fideiussione sarebbe stata abusivamente riempita con l’importo oggetto di garanzia, mentre la seconda sarebbe stata firmata falsamente; nel corso del giudizio di primo grado è stata accertata la falsità della sottoscrizione apposta sulla seconda fideiussione, mentre non è mai stata dimostrata la tesi dell’abusivo riempimento della prima fideiussione. In questa sede la ricorrente sostiene la tesi, per vero di non agevole comprensione, secondo cui, essendo risultata apocrifa la firma della seconda fideiussione, la banca non potrebbe invocare nemmeno la prima.
Ma siffatta censura, nel sostenere che la banca avrebbe in tal modo violato il principio di buona fede oggettiva, manca totalmente di misurarsi con l’affermazione della corte di merito secondo cui: « Vanno infine disattese le ulteriori reiterate censure, concernenti la asserita malafede dell’istituto di credito e la asserita novazione della prima fideiussione dell’aprile 1998, in quanto entrambe essenzialmente fondate, oltre che su altre allegazioni di fatti di portata non decisiva, sull’indimostrato abusivo riempimento della fideiussione del 29.4.1998 ».
Poiché la ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata non è stata comprensibilmente avversata, il motivo è inammissibile.
8.6. – È inammissibile il sesto mezzo per l’identica ragione or ora evidenziata, giacché la Corte d’Appello ha rigettato la tesi della novazione della prima fideiussione sulla stessa considerazione dell’indimostrato abusivo riempimento di essa.
Anche questo motivo non contrasta la ratio decidendi .
8.7. – È infine inammissibile l’ultimo mezzo.
Non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato che, nel caso di giudizio articolatosi in più gradi, la sussistenza della soccombenza deve essere effettuata sulla base del complessivo esito del giudizio, e non in ragione dell’ipoteticamente diverso andamento dei successivi gradi (solo a titolo di esempio Cass. n. 5820 del 23 marzo 2016).
Nel caso di specie non v’è il benché minimo dubbio che la COGNOME sia risultata in fin dei conti debitrice e dunque soccombente per l’importo di circa 180.000 euro, sicché la statuizione sulle spese della Corte d’Appello è senz’altro corretta.
9. – Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto a RAGIONE_SOCIALE, in complessivi 4.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, e, quanto a RAGIONE_SOCIALE, in complessivi 3.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, a favore delle controricorrenti, della ulteriori somme rispettivamente di € 4.000,00 e 3.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME