Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 407 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 407 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14506/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1021/2024 depositata il 6/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata risulta che RAGIONE_SOCIALE chiese e ottenne il decreto ingiuntivo n. 530/2020, emesso il 24.2.2020 dal Tribunale di Como, avente a oggetto il pagamento di
complessivi € 97.127,43 oltre interessi e spese da parte di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decreto la società ingiunta propose opposizione deducendo che, a far data dal 2012, vigevano con RAGIONE_SOCIALE accordi commerciali, presi in forma verbale, aventi a oggetto la fornitura reciproca di servizi di prenotazione e biglietteria di viaggi aerei e non, con previsione di compensazione tra relativi crediti e debiti. Da tali rapporti, tuttavia, non sarebbe sorto alcun credito a favore della società opposta, in assenza di adeguata prova del credito azionato in sede monitoria nonché, comunque, in presenza, nel corso degli anni dal 2014 al 2017, di pagamenti e compensazioni che avevano comportato il saldo periodico del proprio debito.
Il Tribunale di Como accolse l’opposizione.
Avverso la decisione fu interposto appello da RAGIONE_SOCIALE, che venne accolto dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 1021/2024 depositata il 6-4-2024.
Nel dettaglio, la sentenza osservò che il tribunale, pur ritenendo pacifica tra le parti l’esistenza di rapporti commerciali, aveva escluso la sussistenza della prova del credito azionato da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, poiché la documentazione prodotta a tal fine (fatture ed estratti autenticati libri iva, dettagli di movimento dare/avere 2013/2018 prospetto riepilogativo) era di provenienza unilaterale. Tuttavia, l’eccezione di estinzione del debito formulata da RAGIONE_SOCIALE – che sosteneva di avere provveduto a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE la somma di € 73.589,27 a mezzo bonifici bancari e che avrebbe posto in compensazione la residua somma di € 20.667,00 – costituiva un pieno riconoscimento del debito, idoneo quindi a giustificare l’emissione del decreto ingiuntivo. Aggiunse che la società RAGIONE_SOCIALE sin dal primo atto introduttivo aveva contestato l’opposizione, e dunque l’avvenuto pagamento del debito, e concluse che RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito la prova di aver effettuato
pagamenti aventi efficacia estintiva, immediatamente riferibili al credito azionato poiché, dall’analisi della documentazione allegata in atti e relativa agli ordini di bonifico asseritamente ritenuti dimostrativi della totale estinzione del credito azionato da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la prova dell’avvenuto pagamento non poteva dirsi raggiunta; n é poteva assegnarsi efficacia estintiva agli ordini di bonifico, nemmeno se documentati da un estratto conto, in quanto la semplice disposizione di bonifico non poteva costituire prova del pagamento, in assenza della integrazione di altri elementi.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata proposta di definizione a ccelerata del ricorso in ragione della sua improcedibilità e la ricorrente ha tempestivamente chiesto la decisione della causa.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10 -12-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno precisare che, a seguito della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 9611/2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione del consigliere delegato, proponente ex art. 380-bis c.p.c., come componente del Collegio che definisce il giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 c.p.c.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, facendo applicazione dell’indirizzo consolidato e uniforme della Suprema Corte, del quale ha già dato conto la proposta di definizione accelerata.
A norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. insieme con il ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta»; ai sensi del primo comma del medesimo art. 369, il deposito
deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione. Come ripetutamente affermato ( ex plurimis , Cass. Sez. U. n. 9005/2009, Cass. Sez. U 21349/2022), la previsione è funzionale al riscontro da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. E’ stato anche evidenziato come si tratti di incombente che non viola né il diritto di difesa, né il principio del giusto processo e non è neppure espressione di eccessivo formalismo, in ragione del fatto che si tratta di adempimento tutt’altro che oneroso e complesso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito (Cass. Sez. 3 n. 24724/2024; Cass. Sez. 3 n. 19475/2024; Corte EDU sentenza 23 maggio 2024, NOME e altri c. Italia).
Quindi, nell’ipotesi -che ricorre nella fattispeciein cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile; ciò, salvo il superamento della cd. prova di resistenza, e quindi escluso il caso in cui il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Nella specie, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 aprile 2024 e la notifica del ricorso è stata effettuata il sabato 8 giugno 2024, per cui neppure sotto questo profilo il ricorso può essere ritenuto procedibile.
La ricorrente con la memoria ha, poi, rappresentato l’esistenza di un errore materiale, un mero refuso, a causa del quale sarebbe stata indicata erroneamente l’avvenuta notifica della sentenza , in realtà mai avvenuta.
Al riguardo non può che ribadirsi che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante, non può essere successivamente corretta con la memoria, in quanto l’ordinamento processuale non prevede un tale istituto e la dichiarazione, espressione dell’autoresponsabilità della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l’applicabilità della sanzione dell’improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. 63 n. 15832/2021). E’ vero che la stessa Cass. Sez. 6 -3 n. 15832/2021 (in motivazione, pag.9) ammette che possa ricorrere l’ipotesi dell’errore materiale, però a condizione che l’errore sia chiaramente percepibile come tale, e cioè sia frutto di una mera svista, risultante dallo stesso ricorso con il confronto con gli atti prodotti nel termine di cui all’art. 369 co. 1 c.p.c.
Nella specie la ricorrente ha affermato a pag. 1 del ricorso che la sentenza era stata notificata il 9.4.2024 e tale identica affermazione ha ripetuto a pag. 14; anche a pag. 1 del controricorso è stato dichiarato che la sentenza è stata notificata in data 9.4.2024. Non emergono ictu oculi, né dal ricorso, né dalla memoria, né da altri atti, elementi utili a comprovare l’esistenza dell’invocato errore materiale; infatti, neppure la ricorrente esplicita in termini concreti la sua tesi sull’esistenza di una mera svista, in sé confliggente con il dato che la dichiarazione sull’avvenuta notificazione è stata ripetuta due volte nel corpo del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va disposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. L’art. 380 -bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 28540/2023) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi
di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.
Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi , al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della controricorrente di una somma ulteriore di € 4.000,00 e, ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c., al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1 .000,00.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10.12.2025
La Presidente Linalisa COGNOME