Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8463 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8463 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31752/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege ;
– ricorrente e controricorrente incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata digitalmente ex lege ;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1490/2021 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata in data 8/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/2/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che,
con sentenza resa in data 8/10/2021, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società attrice in conseguenza dell’inadempimento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, al contratto concluso tra le parti in data 25/1/2006 (denominato ‘accordo di consulenza e marketing per lo sviluppo del traffico e istituzione di nuove rotte’), così come integrato dall’ addendum stipulato dalle parti in data 6 aprile 2009 con il quale le parti avevano prorogato l’efficacia dell’originario contratto (originariamente prevista fino al 31 dicembre 2010) al dicembre del 2014;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale – dopo aver rilevato l’erroneità della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva ritenuto inopponibile alla RAGIONE_SOCIALE l’ addendum sottoscritto dal Presidente del relativo consiglio di amministrazione nell’aprile del 2009 sul presupposto della carenza dei poteri necessari a vincolare la società (erroneità dipesa dalla mancata considerazione, da parte del primo giudice, del disposto dell’art. 2384 c.c., che rende inopponibile ai terzi la carenza di potere del rappresentante della società, salva la prova che i terzi avessero agito intenzionalmente a suoi danni) – ha evidenziato come la società attrice non avesse fornito una prova sufficiente a dimostrare l’effettivo ricorso delle conseguenze dannose asseritamente derivate dall’inadempimento della controparte, con la conseguenza infondatezza della domanda risarcitoria proposta;
avverso la sentenza d’appello, il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
considerato che,
con il primo motivo, il fallimento ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 3 e dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale omesso sia di trascrivere le conclusioni delle parti, sia di pronunciare sulla prima domanda ritualmente ed inequivocabilmente formulata dalla curatela del fallimento di risoluzione per inadempimento del contratto concluso tra le parti in data 25 gennaio 2006 e denominato ‘accordo di consulenza e marketing per lo sviluppo del traffico e la istituzione di nuove rotte’, come integrato e modificato successivamente, in particolare, con addendum ” del 2009;
con il secondo motivo, il ricorrente principale si duole della nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ossia per inesistenza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di esaminare in modo adeguato le risultanze di ben due consulenze tecniche d’ufficio in atti, disattese senza operare alcuna
valutazione critica ancorata alle risultanze processuali, congruamente e logicamente motivata, tenuto anche conto che si trattava di accertamenti tecnici di carattere necessario;
con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 194 e dell’art. 196 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale disatteso le conclusioni della prima relazione di consulenza tecnica, ritenendo erroneamente viziata l’indagine tecnica a motivo del fatto che l’ausiliare aveva acquisito documenti non prodotti dalle parti (con autorizzazione poi revocata) relativi all’accertamento di fatti accessori e secondari;
dev ‘ essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ‘ di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei
modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Sez. 6, ordinanza n. 15832 del 7/06/2021, Rv. 661874 – 01);
più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ – la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (Sez. U, sentenza n. 21349 del 6/7/2022, Rv. 665188 – 01);
nel caso di specie, a fronte della dichiarazione del fallimento ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 11/10/2021 (cfr. pag. 1 del ricorso), lo stesso ha totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del 10/12/2021 (cfr. la
documentazione a supporto depositata dal ricorrente), lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 – 3, sentenza n. 17066 del 10/7/2013, Rv. 628539 -01, e successive conformi), essendo quest’ultima avvenuta in data 8/10/2021;
ciò posto, non ricorrendo, nella specie, l’evenienza della produzione della relazione di notificazione della sentenza da parte della parte controricorrente, né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolo d’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibile;
la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ne preclude l’esame nel merito, da ritenersi peraltro negativo, avuto riguardo all’infondatezza del primo motivo (risultando, dalle pagg. 2 e 7 della sentenza impugnata, la specifica indicazione dell’oggetto della domanda proposta – risoluzione per inadempimento grave di RAGIONE_SOCIALE -e la relativa fondatezza limitatamente a ll’ an ), all’inammissibilità del secondo (limitato alla sostanziale proposta di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di una un’impostazione critica non consentita di legittimità), e all’infondatezza del terzo (attesa la conformità della decisione impugnata alla consolidata giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. 3, 7 giugno 2024 n. 16012; Cass., Sez. 1, 17 gennaio 2024 n. 1763);
la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale vale a determinare l’inefficacia del ricorso incidentale (cfr. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 14497 del 9/7/2020, Rv. 658420 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 19188 del 19/7/2018, Rv. 649738 – 01; Sez. U, sentenza n. 9741 del 14/4/2008, Rv. 602749 – 01);
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale, con il conseguente rilievo dell’inefficacia del ricorso incidentale;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 13.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione