Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20698 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 20698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23373/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE e da
RAGIONE_SOCIALE SE – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ‘ ITALIA, già RAGIONE_SOCIALE LIMITED – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ‘ ITALIA
rappresentate e difese dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
AIG EUROPE LIMITED ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG HANSE MARINE VERSICHERUNGS AG HELVETIA INTERNATIONAL RAGIONE_SOCIALE (o PANTAENIUS) RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Torino n. 138 del 9/2/2021; udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza Consigliere Dott. NOME COGNOME
del 12/6/2025 dal udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio Pantaemius (o, in altri atti, PantaeniusRAGIONE_SOCIALE (in corso di causa divenuta RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l ‘ Italia (in corso di causa divenuta RAGIONE_SOCIALE – Rappresentanza Generale per l ‘ Italia), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE domandandone la condanna al pagamento dell ‘ indennizzo per l ‘ affondamento della imbarcazione Jeanneau MY Prestige 42S, oggetto del contratto di coassicurazione denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ stipulato con RAGIONE_SOCIALE, con rischio assunto in differenti quote dalle varie assicuratrici.
All ‘ esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda rivolta nei confronti di Pantaemius GMBH (poiché
mero broker assicurativo, che non aveva assunto alcun rischio) e di RAGIONE_SOCIALE – Rappresentanza Generale per l ‘ Italia (per carenza di legittimazione passiva, in quanto non stabilimento di RAGIONE_SOCIALE per le polizze stipulate in regime di libera prestazione di servizi), compensando le spese tra queste due parti e l ‘ attore; condannò le altre compagnie assicuratrici al pagamento, nelle rispettive quote di coassicurazione, della complessiva somma di Euro 385.313,91 in favore dell ‘ attore, per la causale dedotta.
L ‘ appello interposto uno actu da tutti gli originari convenuti, rigettato quanto al merito della controversia, è stato parzialmente accolto, quanto alla statuizione di compensazione delle spese di lite, dalla sentenza della Corte d ‘ appello di Torino n. 138 del 9/2/2021, la quale ha, sul punto, disposto la compensazione, nei limiti di un quinto, delle spese del giudizio di primo grado e di appello e condannato RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – Rappresentanza Generale per l ‘ Italia, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla refusione dei residui quattro quinti in favore di NOME COGNOME.
Per la cassazione della predetta decisione presentavano un unitario ricorso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE – Rappresentanza Generale per l ‘ Italia (già RAGIONE_SOCIALE – Rappresentanza Generale per l ‘ Italia), articolando la prima quattro motivi e la seconda un motivo di impugnazione.
Resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Con ordinanza interlocutoria n. 889 del 9/1/2024, resa all ‘ esito dell ‘ adunanza camerale del 14/12/2023, questa Corte ordinava l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. per la successiva udienza del 22/1/2025; in questa data il Collegio, dopo aver rilevato che il ricorso e l ‘ ordinanza interlocutoria n. 889/2024 erano stati invalidamente notificati presso il difensore costituito nel giudizio di appello, anziché alle parti personalmente (a norma dell ‘ art. 330, ult. comma, c.p.c.), con provvedimento reso nel corso dell ‘ udienza ordinava la rinnovazione della notificazione entro il termine di 60 giorni, rinviando all ‘ odierna udienza pubblica.
Le società intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità.
Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superfluo illustrare i motivi d ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile.
Col provvedimento dato nel corso dell ‘ udienza del 22/1/2025, questa Corte aveva ordinato la rinnovazione – entro il termine di 60 giorni – della notificazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
Con nota depositata telematicamente in data 24/2/2025, la parte ricorrente depositava copia del ricorso e della suddetta ordinanza (in lingua italiana e in lingua tedesca) consegnate, in data 7/2/2025, all ‘ Ufficio N.E.P. per la notificazione all ‘ estero alle società sopra indicate.
Con successiva nota, depositata il 15/5/2025, la parte ricorrente dava atto di aver provveduto alle notificazioni a: RAGIONE_SOCIALE in data 2/4/2025; Allianz RAGIONE_SOCIALE in data 10/3/2025; Hanse RAGIONE_SOCIALE Versicherung in data 27/3/2025; KravagRAGIONE_SOCIALE Versicherungs Ag in data 27/3/2025; Helvetia Schweizerische Versicherungs Ag in data 2/4/2025; Pantaenius RAGIONE_SOCIALE in data 27/3/2025; Zurich RAGIONE_SOCIALE in data 1/4/2025.
Depositava con la medesima nota del 15/5/2025 le notificazioni, munite delle certificazioni di avvenuta consegna, eseguite ad RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE
In data 16/5/2025 la parte ricorrente produceva le notificazioni, munite delle certificazioni di avvenuta consegna, eseguite a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Ricapitolando quanto sinora esposto, la parte ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione della notificazione – disposta ex art. 291 c.p.c. – entro il 24/3/2025 (il termine, in scadenza a domenica 23/3/2025, era prorogato di diritto al lunedì) e, poi, entro 20 giorni dalla scadenza di detto termine (cioè, entro il 14/4/2025, ex art. 155, comma 4, c.p.c.) avrebbe dovuto depositare il ricorso notificato.
Infatti, «Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall ‘ art. 371bis c.p.c. – pur riferendosi espressamente all ‘ ipotesi in cui sia stata disposta l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso – è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell ‘ atto notificato determina l ‘ improcedibilità del ricorso» (Cass. Sez. 3, 08/07/2024, n. 18539, Rv. 671799-01; in precedenza, Cass. Sez. U., 12/05/2006, n. 11003, Rv. 588612-01, e Cass. Sez. U., 21/07/2004, n. 13602, Rv. 57476601, alle cui motivazioni si fa rinvio).
Non è sufficiente ad evitare la declaratoria di improcedibilità il deposito eseguito il 24/2/2025, col quale non è stato versato in atti il ricorso pervenuto a destinazione, ma soltanto il ricorso inviato.
Né evita la sanzione il rilievo che la notificazione si è perfezionata, nella maggior parte dei casi, oltre il termine del 24/3/2025 (tra il 27/3/2025 e il 2/4/2025), sia perché il termine ex art. 371bis c.p.c. era fissato al 14/4/2025, sia perché i depositi del 15-16/5/2025 sono di gran lunga tardivi rispetto al predetto termine e anche rispetto all ‘ esecuzione
dell ‘ ultima notifica (2/4/2025), sia perché non è stata prospettata alcuna circostanza idonea a giustificare un ‘ eventuale rimessione in termini (peraltro, nemmeno domandata).
All ‘ improcedibilità del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,