Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2384 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2384 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25715/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, a sua volta erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
– ricorrenti-
contro
PROVINCIA DI BELLUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di VENEZIA n. 1696/2022, depositata in data 19/07/2022 e notificata il 7/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, presidente della RAGIONE_SOCIALE, committente, NOME COGNOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, esecutrice dei lavori, NOME COGNOME, direttore dei lavori, e NOME COGNOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, società esecutrice di alcuni lavori (ed altri estranei al giudizio per cui è causa) furono rinviati a giudizio per plurimi reati, edilizi, ambientali e per distruzione e deturpamento di bellezze naturali ex art. 734 cod. pen.; al COGNOME e al COGNOME, nell’ambito di un altro procedimento, venne, altresì, contestato il reato di cui agli artt. 633 e 639/ bis cod. pen.; il tutto relativamente alle attività svolte tra il 1987 e il 1991 nell’esecuzione di un programma d’implementazione del comprensorio sciistico di Arabba (BL).
Il Pretore di Belluno, con sentenza del 28/09/2001, riuniti i due procedimenti, condannò il COGNOME per tutti i reati contestatigli; il COGNOME fu condannato per la realizzazione delle stazioni funiviarie, per lo sbancamento dello sperone roccioso, dei cunei e della scogliera con parapetto; il COGNOME fu condannato per la costruzione dei cunei; il COGNOME fu condannato per la costruzione dell’impianto funiviario, dei CA.T.EX e dei cunei in c.a.; il COGNOME e il COGNOME furono altresì condannati per il delitto d’invasione di terreni demaniali.
Con la stessa sentenza fu disposta la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto, da liquidarsi in separata sede, nonché la corresponsione, in favore della Provincia di Belluno, di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari a euro 200.000.000 a carico del COGNOME e solidalmente a carico del COGNOME, fino alla concorrenza di euro 150.000.000, del COGNOME,
fino alla concorrenza di euro 100.000.000, del COGNOME, fino alla concorrenza di euro 50.000.000.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1549/2001, dichiarò l’estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali edilizio -urbanistici ed ambientali, per i quali il Pretore di Belluno aveva emesso la condanna e confermò le statuizioni civili ex art. 578 cod.proc.pen. anche con riferimento alla provvisionale liquidata e versata, confermò la condanna per il delitto di occupazione abusiva di terreni demaniali, confermò il proscioglimento per le contravvenzioni di ‘ distruzione e deturpamento di bellezze naturali ‘, di cui all’art. 734 cod. pen.
Con sentenza n. 956/2002, la Corte di Cassazione penale rigettò il ricorso del COGNOME, del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME e dichiarò inammissibile l’impugnazione avverso la condanna al pagamento della provvisionale, collegata ai reati contravvenzionali edilizio-urbanistici ed ambientali.
La Provincia di Belluno evocò, dinanzi al Tribunale di Belluno, il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella somma di euro 440.595,42 e dell’ulteriore danno ambientale cagionato dalle altre opere (CA.T.EX., cunei in c.a., ripristino ambientale-sentiero di soccorso, ampliamento della pista da sci), del danno non patrimoniale e del danno all’immagine; in sede di precisazione delle conclusioni chiese la condanna di tutti i convenuti al risarcimento di tutti i danni cagionati e, in particolare, del danno ambientale conseguente alla eliminazione/demolizione del rilievo roccioso sulla Forcella Europa, quantificato in euro 525.600,00, secondo quanto emerso dalla C.T.U., dell’ulteriore danno ambientale cagionato dalle altre opere (due impianti CA.T.EX., cunei in c.a., ripristino ambientale sentiero di soccorso, ampliamento della pista da sci ‘Sass de la Vegla’, scogliera e parapetto e polveriera), quantificato in euro 285.092,85 nell’anzidetta C.T.U., del danno non patrimoniale indicato in euro 270.230,95, pari ad
1/3 della somma delle voci di cui ai due punti precedenti; del danno all’immagine per la somma di euro 150.000,00 ovvero di quella giudizialmente accertata, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Con sentenza n. 153/2020, il Tribunale di Belluno quantificò nella somma complessiva di euro 650.000,00 il risarcimento del danno e, quindi, condannò il COGNOME al pagamento della somma di euro 65.000,00, il COGNOME a corrispondere euro 97.500,00, e il COGNOME e il COGNOME a versare la somma di euro 487.500,00 per pari quota tra loro, già detratta la provvisionale rivalutata.
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1696/2022 depositata in data 19/07/2022 e notificata il 7/09/202, ha confermato la condanna risarcitoria di primo grado, salvo per la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, a sua volta erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, hanno presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, affidandosi a otto motivi.
La Provincia di Belluno ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti in vista dell’odierna Camera di consiglio hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 115 e 132, 2° comma, n. 4 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ., per essere stata omessa la concisa esposizione dei fatti su cui è fondata, non bastando gli «sporadici cenni ai fatti (…), così scarni, imprecisi e disorganici da palesarsi fuorvianti, tanto da far dubitare che il giudicato penale, di cui si asserisce l’esecuzione, sia stato compiutamente inteso».
2. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione degli art. 311 co. 3° ult. periodo d.lgs n. 152 del 2006 e 18 co. 6° l. n. 349 del 1986, in riferimento dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 311 co. 3° ult. periodo d.lgs. n. 152/2006, sul presupposto che «la norma regola solo le misure di ovvero la rimessione in pristino, non anche il risarcimento per equivalente mediante denaro: pertanto, la successione dell’erede nel debito assunto dal de cuius hereditate agitur poteva essere evitata solo con la rinuncia all’eredità …». La loro tesi è che, non essendo stati NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati di alcunché e, conseguentemente, non essendo mai stati penalmente condannati per alcuno degli illeciti edilizio-ambientali per cui è causa, non avrebbero dovuto trovare applicazione le consuete regole successorie che valgono in sede civilistica, perché l’art. 18 co. 6° L. 349/1986, di cui nulla viene detto in sentenza, configura una responsabilità risarcitoria personale, sul modello di quella penale. Se, infatti, deve tenersi «conto della gravità della colpa individuale» il giudice avrebbe dovuto condannare, sia penalmente che civilmente, chi era stato riconosciuto autore del comportamento dannoso. Alla stessa conclusione avrebbe dovuto giungere tenendo conto che, dovendo considerarsi anche il «profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali», la responsabilità risarcitoria del successore a titolo universale avrebbe richiesto la dimostrazione che lo stesso avesse tratto giovamento economico dall’illecito commesso dal suo dante causa. In sintesi: gli eredi non risponderebbero neppure civilmente per gli illeciti ambientali contestati ai loro danti causa, salvo, a tutto concedere che da essi abbiano tratto un vantaggio economico e nei limiti di questo, perché in materia vigono norme speciali che escludono la successio in universum ius e segnatamente: il vigente art. 311 co. 3°,
ultimo periodo, d.lgs. 152/06; l’applicabile art. 18 commi 6° e 7° della L. 349/86.
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione degli art. 2947 co. 3° e 2953 cc in relazione all’art. 651 cod.proc.pen.; art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ; violazione dell’art. 115 co. 2° cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod.civ. », per avere il giudice a quo ritenuto passata in giudicato il 13/01/2003 la statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e quindi non verificatasi la prescrizione quando, il 16 maggio 2011, la provincia di Belluno aveva notificato l’atto di citazione con cui domandava la liquidazione dei danni, già accertati quanto all’ an con sentenza passata in giudicato.
I ricorrenti ritengono che il giudicato penale si fosse formato solo relativamente ai reati di pericolo/formali, come quelli edilizi ed ambientali contestati ai sensi degli allora vigenti artt. 20 lett. c) l. 47/85, 1 e 1/ sexies l. 431/85, mentre quelli di distruzione e deturpamento di bellezze naturali ex art. 734 cod. pen. sarebbero stati dichiarati prescritti con la sentenza n. 37/97; conseguentemente, la condanna generica al risarcimento pronunciata ai sensi dell’art. 538 cod.proc.pen., e definitivamente confermata nei successivi gradi di giudizio ai sensi dell’art. 578 cod.proc.pen., non aveva affatto presupposto l’accertamento di un danno ambientale, quantomeno nella forma della distruzione e deturpamento di bellezze naturali, sotteso alla pretesa risarcitoria. La Pronuncia di Belluno per chiedere la condanna al risarcimento di questo tipo di fanno, non accertato né nell’ an né nel quantum , avrebbe dovuto agire nel termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2947 co. 3° cod.civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza penale pretorile n. 37/97 o, a tutto concedere, di quella penale d’appello n. 1549/2001, posto che il capo di sentenza di proscioglimento per prescrizione era stato appellato.
Aggiungono, per contestare l’ipotizzata interruzione del termine prescrizionale in forza del richiamo ad una ‘ lettera del 2006 ‘ con la quale -come genericamente accennato all’ultimo rigo del p. 8. dell’impugnata sentenza d’appello la Provincia di Belluno avrebbe inizialmente avanzato la richiesta risarcitoria, di avere tempestivamente denunciato l’inesistenza di detta lettera e che ciononostante la stessa non era stata prodotta da controparte, pertanto si dolgono del fatto che la corte territoriale, in violazione degli artt. 115 co. 2° cod. proc. civ. e 2697 cod.civ., abbia posto a fondamento della sua decisione un fatto, la cui materiale esistenza – pur specificamente contestata – la Provincia di Belluno mai si era onerata di provare.
Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 313 e 315 d.l gs. 152/2006 e dell’art. 18 co. 1° L. 349/1986 .
Assumendo come pacifico che gli illeciti edilizio-ambientali accertati e posti a fondamento dell’esercitata actio iudicati fossero stati sanzionati in via amministrativa dalla Provincia di Belluno, dal Comune RAGIONE_SOCIALE Livinallongo e dalla Regione Veneto con pene ripristinatorie e pecuniarie/risarcitorie, i ricorrenti ritengono erronea la statuizione con cui la corte d’appello ha ritenuto irrilevante il fatto che gli illeciti ambientali fossero stati sanzionati o condonati in sede amministrativa, «poiché altro è la sanzione amministrativa inflitta o condonata, altro è il risarcimenti del danno all’ambiente, e la prima non può assorbire o eliminare il secondo » (p. 8), per violazione del principio del ‘ ne bis in idem ‘, il quale, oltre a radicarsi nel divieto di trasformare il risarcimento in locupletazione, troverebbe nel caso di specie specifico riferimento nel combinato disposto di cui agli artt. 313 e 315 D.Lgs. 152/2006: l’autorità amministrativa legittimata ad agire per il risarcimento del danno ambientale deve optare o per la sede amministrativa o per quella giudiziaria, non può agire in entrambe le sedi,
pena il rischio di cumulare, per gli stessi illeciti, plurimi risarcimenti, sia in forma specifica che per equivalente.
Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 311, commi 2° e 3° d.lgs. 152/2006.
La censura investe la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto che l’art. 311 comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la sorte dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, ma esso non esclude che vi siano altri danneggiati, nel caso di specie la provincia di Belluno, titolari del diritto del credito legittimati ad agire contro l’autore del danno.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, ad eccezione dell’illecito costituito dalla demolizione del costone roccioso in forcella Europa, tutti gli altri fatti loro imputati avrebbero prodotto effetti sull’ambiente modesti e reversibili che avrebbero potuto formare oggetto di misure di « riparazione complementare e compensativa » . Anzi, siccome erano stati tutti sanati/condonati all’esito di appositi procedimenti nei quali erano stati espressamente contemplati anche gli aspetti ambientali, l’azione risarcitoria della Provincia di Belluno, ancorché fondata sul giudicato penale, non avrebbe avuto ragione alcuna di essere formulata, se non per rimpinguare il bilancio pubblico.
I ricorrenti insistono nel sostenere che i singoli interventi illeciti non avevano determinato un danno ambientale e non avevano snaturato la destinazione urbanistica e meritavano di essere conservati: in particolare, l’impianto CA.T.EX superiore e impianto CA.T.EX inferiore avevano un impatto visivo soltanto a distanza ravvicinata, i cunei in c.a. rappresenterebbero un ulteriore presidio di protezione dalle valanghe, ad integrazione di quella offerta dai sistemi CA.T.EX, la polveriera sarebbe stata realizzata per ragioni di sicurezza, in quanto custodiva l’esplosivo impiegato nei CA.T.EX; gli interventi sul sentiero di soccorso non avevano generato un danno risarcibile, anzi, dal C.T.U. erano stati considerati una
efficace misura di riparazione, non avrebbe senso rimuovere il manufatto che sostiene il piazzale esterno e la rampa della stazione a monte della telecabina, presso INDIRIZZO, dalla parte del conoide, perché realizzato per la sicurezza dei fruitori della telecabina, e, comunque, con tecniche e materiali compatibili con la natura dei luoghi, sicché si è trattato di abuso formale, tant’è che sarebbe stato legittimato ‘ post factum ‘.
Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 651 e dell’art. 303 n. 2 lett g) del d.lgs. 152/2006, perché essendo stati tutti gli interventi commessi nel periodo compreso fra il 1987 ed il 1991, ossia oltre trent’anni prima, il giudice d’appello, in violazione dell’art. 651 cod. proc. pen., ‘aggiustando’ le date degli accertati illeciti, avrebbe ritenuto risarcibile il danno ambientale, pur essendo decorsi trent’anni dal suo verificarsi.
Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli art. 163 co. 3, 183 co. 6 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 311 commi 2° e 3° del d.lgs. 152/2006.
Nell’impugnata sentenza, il giudice a quo ha dato atto che, essendo irreversibile la distruzione della roccia, il C.T.U. aveva quantificato il pregiudizio all’ambiente in euro 525.600,00, più di quanto richiesto inizialmente a tale titolo dalla provincia di Belluno, prima di rideterminare l’ammontare della richiesta all’ultima udienza, in deroga alle preclusioni fissate dagli artt. 163 co. 3 e 183 co. 6 cod. proc. civ.; pertanto, il giudice a quo sarebbe incorso nel vizio di ultra petita .
Contestano la quantificazione del danno prodotto dalla demolizione dello spuntone roccioso in forcella Europa, perché determinato senza tener conto del fatto che nell’arco di trent’anni la forcella Europa aveva consolidato una nuova estetica, costituita da una « ricomposizione superficiale (con parziale inerbimento del sedime) ed il completamento del piano di sbarco di fronte alla stazione di monte » e, dunque, la condanna
risarcitoria per l’importo di euro 525.600,00 finirebbe per contrastare con la lettera e la ratio dell’art. 311 commi 2° e 3° d.lgs. 152/2006 e determinerebbe, data l’intervenuta trasformazione dei luoghi, un vantaggio economico per la provincia di Belluno.
Il giudice a quo , in aggiunta, pur avendo il C.T.U. ritenuto adeguato il ripristino ambientale dello sbancamento sotto la forcella Europa, li avrebbe condannati irragionevolmente e immotivatamente al pagamento di euro 275.000,00 per detto ripristino.
8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 311 co. 3° (ultimi 2 periodi) d.lgs. 152/2006 e dell’art. 18 commi 6° e 7° l. 349/1986, dell’art. 651 cod. proc. pen., avendo sbrigativamente il giudice a quo ritenuto giustificata la ripartizione della condanna risarcitoria tra le parti in ragione della sentenza penale del Tribunale di Belluno che aveva ritenuto il COGNOME e il COGNOME, rispettivamente, committente ed esecutore delle opere, prevalentemente responsabili e come tali li aveva condannati ad una pena detentiva maggiore, 25 e 20 giorni, rispetto ai 15 giorni del COGNOME e agli otto giorni del COGNOME.
I ricorrenti sostengono che il giudicato penale aveva riguardato solo la liquidazione della provvisionale e ritengono, dunque, erronea la condanna risarcitoria del COGNOME nella misura del 75%, pur essendo stato il suo dante causa condannato per tutti i fatti contestatigli, ed erronea la condanna in solido con il COGNOME al risarcimento dell’importo di euro 487.500,00, benché i fatti contestati a quest’ultimo fossero in numero inferiore; la condanna dell’erede del COGNOME al risarcimento del 10% dell’intero danno contrasterebbe con la riconosciuta estraneità del COGNOME alla demolizione dello spuntone roccioso presente in Forcella Europa, allo sversamento del materiale di risulta lungo il pendio sottostante; anche la condanna del COGNOME al risarcimento del danno nella misura del 15% della totalità contrasterebbe con la riconosciuta responsabilità dello stesso per i
lavori relativi, alla funivia, ai CA.T.EX ed ai cunei in c.a., ma non per la demolizione dello spuntone roccioso presente in Forcella Europa, per lo sbancamento realizzato nella parete sottostante la Forcella stessa, per lo sversamento del materiale di risulta lungo il pendio sottostante.
Il ricorso si espone ad un preliminare rilievo di improcedibilità, atteso che è stato notificato in data 24 ottobre 2022 e la sentenza impugnata è stata notificata, per espressa indicazione di parte ricorrente, in data 7/09/2022.
La relata di notifica, tuttavia, non è stata rinvenuta negli atti depositati dai ricorrenti né in quelli depositati dalla controricorrente, e della sua eventuale allegazione i ricorrenti non fanno menzione quando, a p. 37 del ricorso, elencano i documenti allegati allo stesso.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza, appunto -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna il dichiarante a subire le conseguenze di quanto dichiarato e, specificamente, fa sorgere a suo carico l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica – ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL – senza che sia possibile sanare detta omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. Un., 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).
Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque ─ salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, 3° comma, cod. proc. civ. oppure acquisita, nei casi (quale non è quello in esame) in cui la legge dispone che la cancelleria provveda
alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022, cit.) -l’improcedibilità del ricorso, rilevabile di ufficio e non sanata dalla mancata contestazione di parte controricorrente, trovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra , Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).
Detta sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).
I ricorrenti, come si è detto, non hanno soddisfatto detto onere.
Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, hanno depositato copia della gravata sentenza priva della relata di notifica e/o, nell’eventualità che la sentenza impugnata fosse stata notificata tramite Pec, delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione; la relata di notifica o le copie cartacee di spedizione e di ricezione non sono state prodotte dalla controricorrente e non sono acquisite agli atti del fascicolo di ufficio.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, non potendosi neppure applicare il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis , v. Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, 2° comma, n. 2, cod. proc. civ., il
ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata in data 19/07/2022, la notifica del ricorso è avvenuta il 24/10/2022, quando il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, che scadeva il 18/10/2022, era già decorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente che liquida in euro 13.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME