Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28796 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5169-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quali legali rappresentanti pro tempore di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2098/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 08/11/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 12.3.2012 COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali unici soci della RAGIONE_SOCIALE, evocavano in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Modica, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2012, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore del convenuto opposto, della somma di € 280.000 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, pari ad un terzo del totale. Gli opponenti deducevano, in particolare, di aver già corrisposto al COGNOME la somma di € 157.000 e chiedevano compensarsi il residuo importo, pari ad € 123.000, con i danni, maggiori, arrecati loro dal COGNOME per effetto della concorrenza sleale da questi realizzata, in relazione alla quale spiegavano domanda risarcitoria.
Si costituiva il COGNOME, il quale allegava che il suo credito non traeva origine dall’atto di cessione delle quote del 25.3.2009, come indicato nel ricorso monitorio, ma dalla collegata controdichiarazione del 29.10.2008, sottoscritta in pari data rispetto al contratto preliminare di cessione, con la quale le parti avevano fissato il prezzo effettivo del trasferimento nel maggior importo di € 780.000, dei quali € 500.000 da versarsi alla cessione delle quote ed € 280.000 nei successivi 36 mesi. Chiedeva quindi che il pagamento eseguito dagli odierni ricorrenti il 30.3.2009, per € 157.000, fosse imputato al saldo
del maggior importo derivante, a suo credito, dalla ridetta controdichiarazione.
Il Tribunale di Modica si dichiarava incompetente a conoscere della domanda risarcitoria, stante la competenza del Tribunale di Catania, come giudice delle imprese, ed il giudizio, ivi riassunto, si concludeva con il rigetto della domanda stessa. Nel frattempo, il Tribunale di Modica emetteva ordinanza di pagamento della somma non contestata, pari ad € 123.000, che gli odierni ricorrenti onoravano.
Con sentenza n. 84/2019 il Tribunale di Ragusa, incorporante quello di Modica, riteneva inammissibile la mutatio libelli operata dal COGNOME in comparsa di costituzione e, dato atto del pagamento integrale del credito da questi azionato, revocava il decreto opposto, compensando le spese del grado.
Con la sentenza impugnata, n. 2098/2021, la Corte di Appello di Catania riformava la decisione di prime cure, ritenendo persistenti gli impegni derivanti dalla controdichiarazione coeva alla cessione delle quote di partecipazione al capitale della RAGIONE_SOCIALE, imputando il pagamento di € 157.000 alla parte di corrispettivo prevista in pagamento all’atto della cessione e ritenendo quindi dovuta la somma di € 280.000 indicata nel decreto opposto. Preso atto del pagamento dell’importo di € 123.000 eseguito in corso di causa, la Corte distrettuale condannava quindi gli odierni ricorrenti al saldo del residuo, pari ad € 157.000 oltre accessori e spese.
Propongono ricorso per la cassazione di tale pronuncia COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali unici soci della RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Dopo aver ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione con istanza in data 29.1.2024, cui è allegata nuova procura speciale come previsto dalla norma suindicata.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 1193, 1351, 1362, 1414, 1417, 1453 e 2722 c.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato le pattuizioni intervenute in data 29.10.2008, ritenendo persistente l’obbligazione conte nuta nella controdichiarazione, nonostante la successiva stipulazione del contratto definitivo di cessione, avvenuta in data 25.3.2009. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il contenuto del contratto definitivo supera sempre il preliminare, e dunque le pattuizioni contenute in quest’ultimo, non riprodotte nel primo, non possono considerarsi efficaci, una volta che sia stato adempiuto l’impegno a contrarre.
Il consigliere relatore ha formulato proposta di definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendone l’impro cedibilità.
Prima di esaminare il motivo di ricorso, va dato atto che lo stesso è improcedibile, perché -come rilevato dal consigliere delegato nella proposta di definizione anticipata -unitamente allo stesso non è stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata, che parte ricorrente dichiara espressamente esser stata, appunto, notificata in data 7.12.2021 (cfr. pag. 1 del ricorso). Il ricorso è stato notificato in data 7.2.2022, ovverosia oltre la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza impugnata (8.11.2021).
Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente deduce che tale carenza, non contestata, sia superata dal rilievo che il controricorrente, nel suo atto difensivo, conferma di aver notificato la sentenza impugnata nella data indicata nel ricorso, la circostanza, dunque, sarebbe incontroversa.
Va osservato, al riguardo, che la prescrizione normativa, cui la legge ricollega la specifica sanzione dell’improcedibilità del ricorso, non ammette equipollenti, essendo la parte ricorrente onerata, appunto per specifica disposizione di legge, a depositare in cancelleria, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della decisione impugnata, ove la relativa circostanza (ossia, l’avvenuta notificazione della detta pronuncia) sia stata dichiarata in ricorso. Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui ‘La previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2 -dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro
il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione ‘ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010, Rv. 613051; Cass. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010 Rv. 615089; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015, Rv. 634107). Non è invocabile, per superare tale orientamento, il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio ‘ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945). Né è sufficiente, per evitare la sanzione dell’improcedibilità prevista dalla norma, il deposito della mera istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, posto che, da un lato, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata costituisce onere della parte ricorrente, espressamente sanzionato dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. con l’improcedibilità dell’impugnazione, e che, dall’altro lato, la copia notificata della sentenza conclusiva del giudizio di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo di ufficio, avvenendo la notificazione della stessa in un momento successivo alla definizione del giudizio predetto (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del
15/09/2017, Rv. 645764; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397).
In definitiva, va affermato (in continuità con Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539) il seguente principio: ‘L ‘art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. Inoltre, la sanzione dell ‘ improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte, senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione. Infine, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato ‘ .
L ‘indirizzo , come sopra ricostruito, non è messo in discussione, anzi è confermato da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv.
650462; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento di questa Corte, operando unicamente un temperamento dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente. Solo in tali casi, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio. Tale attenuazione, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, non essendo stata depositata neanche la copia dell ‘eventuale notificazione eseguita in via telematica, sia pure senza l’attestazione di conformità.
Per tali motivi deve concludersi nel senso indicato dalla proposta di definizione accelerata e dunque dichiararsi l’ improcedibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore, pari ad € 6.000, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda