Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33954 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2953/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in PORDENONE, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE n. 446/2022 depositata il 16/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza della Corte d’Appello di Trieste in epigrafe, resa in una causa avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione.
Il controricorrente resiste con controricorso.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ.
La parte controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo si deduce nullità/erroneità della sentenza n. 446/2022 della Corte d’Appello di Trieste, in applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., nonché in subordine: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo si deduce nullità/erroneità della sentenza n. 446/2022 della Corte d’Appello di Trieste per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’erronea applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ.
In via preliminare, va esaminata l ‘ eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 comma 2 n. 2 cpc (sollevata anche in memoria dal controricorrente: v. p. 2), che è fondata.
A norma dell’art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ., insieme col ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, «la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione
di notificazione, se questa è avvenuta …». Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1).
La formulazione della norma processuale -che il legislatore non ha mai inteso toccare in occasione delle varie riforme del giudizio di cassazione – è chiarissima nel senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso: trattasi di pr evisione normativa che non limita in alcun modo il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo – come è per tutte le norme processuali – nel rispetto di forme e tempi dettati dallo stesso codice di rito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 2022), e sulla cui legittimità costituzionale ebbe già a pronunciarsi la Corte Costituzionale con sentenza n. 471/1992.
Nel caso di specie, la parte ricorrente dà atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 18.11.2022 (v. ricorso p. 1), ma nell’incarto processuale non si rinviene la copia autentica munita della relazione di notificazione della sentenza: ciò risulta dall’esame del fascicolo da parte della Corte, nonché dalla certificazione di cancelleria rilasciata in data odierna.
E’ vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità, o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori da tali ipotesi perché l’atto non è stato prodotto dal controricorrente né, comunque, è presente nel fascicolo di ufficio (v. anche Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022); né soccorre il principio (affermato da Cass. 17066/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019, Rv. 653711), che esenta dalle formalità di deposito della copia
notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza pubblicata il 16.11.2022 e ricorso notificato il 17.1.2023, quindi oltre il sessantesimo giorno, che andava a scadere lunedì 16.01.2023).
Né, infine, il vizio della improcedibilità è sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (cfr. Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020), il quale invece ne ha rilevato in memoria l’improcedibilità.
Il Collegio, pertanto, dichiara il ricorso improcedibile.
L’improcedibilità assorbe logicamente l’esame dei motivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, non si procede alla condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. (v. art. 380 bis ultimo comma cpc).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre €. 200,00 per esborsi, accessori di legge e oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024.