Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4957 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Oggetto
Improcedibilità.
Copia incompleta della sentenza impugnata
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 1706-2021 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
COGNOME, NOME STUMPO, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 250/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 238/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta dall’odierno ricorrente volta a trattenere le somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione quale lavoratore agricolo;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con un motivo;
ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
la parte privata ha depositato memoria;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970, in relazione all’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.;
in base alle censure, la Corte di appello avrebbe disatteso la domanda dell’odierno ricorrente che, cancella to dagli elenchi dei lavoratori agricoli, agiva per il riconoscimento di prestazioni previdenziali connesse al rapporto di lavoro agricolo senza, tuttavia, chiedere, sia pure in via incidentale, di accertare il diritto alla reiscrizione negli elenchi, presupposto costitutivo delle pretese medesime. Si assume l’erroneità della decisione e, in definitiva, l’inesatta ricostruzione della domanda;
va, tuttavia, rilevato che la sentenza impugnata è stata depositata in copia priva delle pagine nn. 4 e 5;
la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui viola il disposto dell’art. 369, comma 2, cod.proc.civ., rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata anche mancante di una sola pagina, qualora la pagina mancante contenga elementi rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno, dovendo l’ipotesi essere equiparata a quella della mancata produzione del provvedimento impugnato (ex plurimis , Cass. 14347 del 2020; Cass. 14426 del 2018; Cass. nr. 1012 del 2015; Cass. 1240 del 2007);
nella fattispecie, va constatato che le pagine mancanti della copia della decisione impugnata depositata dal ricorrente – a quanto è dato intendere dal tenore delle frasi contenute nella pagina precedente (pag. 3 della sentenza impugnata ) e nell’ultima (pag. 6 della sentenza impugnata) -dovrebbero illustrare proprio il nucleo motivazionale centrale, di assoluta rilevanza per la comprensione e la decisione della causa;
consegue da ciò l’improcedibilità del ricorso;
non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità , ricorrendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ. (v. Cass. nr. 37973 del 2022);
sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25