Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 19273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
Corte con sentenza n. 20604/2008, secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione di udienza non sia avvenuto, non essendo consentito al giudice di assegnare un termine perentorio all’appellante per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;
rileva inoltre la sentenza di questa Corte n. 17368/2018, che ha dato continuità a tale pronuncia, ricordando come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all’appellante si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (ha sul punto richiamato Cass. n. 6159/2018; Cass. n. 13162/2018 e Cass. S.U. n. 5700/2014); ha inoltre individuato quale corollario di tale consolidato principio la regola secondo cui la disciplina contenuta nell’art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa operare qualora il giudice debba pronunciare d’ufficio l’improcedibilità dell’appello, in quanto tale improcedibilità non è disponibile dalle parti;
la medesima pronuncia ha ritenuto che nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all’udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi
dall’appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza sono stati notificati all’appellato, il giudice deve senz’altro dichiarare l’improcedibilità dell’appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (ha sul punto richiamato Cass. n. 385/1988); ha inoltre ricordato che l’applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo;
6. rileva inoltre la sentenza di questa Corte n. 27079/2020, resa in una fattispecie in cui la causa era stata rinviata ad altra udienza ed in cui gli atti introduttivi erano stati notificati all’appellato in una data intermedia tra la prima e la seconda udienza; tale pronuncia ha in particolare evidenziato che nell’assenza di tutte le parti alla prima udienza, l’effetto delle previsioni contenute n ell’art. 181 cod. proc. civ. e nell’art. 348 cod. proc. civ. è quello del rinvio della causa ad altra udienza (rispetto alla prima udienza la notifica non era mai avvenuta, ha considerato inesistente la suddetta notifica);
7. tale pronuncia ha chiarito che l’art. 348 c.p.c. è stato costantemente inteso, anche in tempi più risalenti, come tale da giustificare il diritto dell’appellante a non sentir dichiarare l’improcedibilità del gravame per il solo fatto della sua mancata comparizione (Cass. 6 marzo 2007, n. 5125; Cass. 1 aprile 1996, n. 2973), ma non comporta una remissione in termini rispetto ad incombenti anteriori alla prima udienza, rispetto ai quali il ricorrente sia rimasto inadempiente e che abbiano determinato il maturare di fattispecie preclusive;
8. rileva altresì la sentenza di questa Corte n. 41733/2021, secondo cui ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ. anche nelle controversie di lavoro la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di cui all’art. 437 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello
(ha sul punto richiamato Cass. n. 2816/2015; Cass. n. 5238/2011; Cass. n. 12358/2003);
nel caso di specie la notifica del gravame risulta effettuata in data 6.7.2017 nei confronti dell’AVV_NOTAIO ed in data 29.6.2017 nei confronti dell’AVV_NOTAIO (difensori della COGNOME nel giudizio di primo grado), e dunque in epoca anteriore alla prima ed unica udienza, celebrata in data 29.10.2018;
si ravvisa dunque la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla normativa invocata in relazione alle questioni sottese alle censure sollevate nel ricorso, con particolare riferimento alla necessità o meno di fissare una nuova udienza ai sensi dell’art. 348, comma secondo, cod. proc. civ., nel caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, per consentire all’appellante di provare l’avvenuta notifica del gravame per la prima udienza alla parte appellata non costituita;
è opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023).
PQM
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione del 20.6.2024.
La Presidente
NOME COGNOME