Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22768 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22768 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
Oggetto
ORDINANZA
sul ricorso 22602-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME – ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 880/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021 R.G.N. 1181/2018;
R.G.N. 22602/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 22/05/2025
CC
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza in data 30 marzo 2021, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE di Carosi RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione del Tribunale di Rieti che, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal COGNOME, aveva condannato le due convenute, in solido, al pagamento di differenze retributive in favore del ricorrente.
In particolare, la Corte, ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse partecipato all’udienza fissata per la discussione né avesse depositato tempestivamente le note secondo quanto stabilito dall’art. 221 comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020 e, pertanto, aveva concluso per l’improcedibilità dell’appello.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE Carosi NOME, articolandolo in un solo motivo.
Resiste, con controricorso assistito da memoria, NOME COGNOME.
C ONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito nella L. n. 77/2020, in combinato disposto con gli artt. 181 e 348 cod. proc. civ.
Asserisce, in particolare, la ricorrente l’applicazione dell’art. 221 in assenza ed al di fuori dei presupposti per l’applicazione della disposizione medesima.
Allega parte ricorrente, infatti, che entrambe le parti hanno presentato le note in vista della trattazione scritta della causa e riproduce in ricorso il contenuto delle note stesse -con cui si riportava agli scritti difensivi depositati- .
Riproduce, altresì, la pagina del Polisweb da cui, a sua detta, si evincerebbe il rituale deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta della vicenda.
A fronte di tali deduzioni, si legge nella decisione impugnata quanto segue.
‘ All’udienza del 28/11/2019, si è presentato il solo procuratore del COGNOME; dopo un rinvio d’ufficio dovuto alla nota situazione epidemiologica ‘Covid -19′, l’udienza del 3 marzo 2021 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell’art. 2 21, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni’.
Osserva la Corte che l’udienza successiva, fissata per il 3 marzo 2021, avrebbe avuto ad oggetto unicamente la discussione e decisione non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori.
Orbene, ha rilevato il Collegio, in fatto, come nessuna delle parti avesse depositato note e tanto, pur avendo l’appellante in particolare ricevuto notizia nelle modalità di legge dei relativi provvedimenti di fissazione dell’udienza del 28/11/2019, del rinvio d’ufficio di quella successiva e della trattazione della udienza di discussione mediante scambio di note.
Secondo la Corte, l’art. 221 assimila il contegno delle parti che congiuntamente omettono di depositare le note, a quello descritto e disciplinato dall’ art. 181 cod. proc. civ., comma primo e, cioè, alla mancata comparizione in udienza.
Ne ha concluso, quindi, per l’applicabilità alla fattispecie dell’ultimo capoverso dell’art. 348 cod. proc. civ., a mente del quale, se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
2.Come osservato da questa Corte con consolidata giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Cass. n. 5792 del 2024), se si deduca il travisamento del fatto in giudizio, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Nella specie, parte ricorrente deduce la violazione di legge, allegando la violazione dell’art. 221 ma adduce, in fatto, un errore di percezione concernente l’avvenuto tempestivo deposito delle note, finalizzato a sostituire la partecipazione all’udienza a fronte della affermazione contenuta nella sentenza impugnata del mancato deposito, cui è conseguita la dichiarazione di improcedibiltà.
Ebbene, anche a voler configurare la dedotta violazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma i, n. 4 cod. proc. civ., deve rilevarsi che non si rinviene nella produzione di parte ricorrente alcun documento da cui possa evincersi l’intervenuto tempestivo deposito, in grado di inficiare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito il quale ha escluso, in fatto, il corretto adempimento e, conseguentemente, la possibilità di procedere all’esame nel merito dell’appello interposto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.