SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 13 2026 – N. R.G. 00000320 2025 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 23 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
Dott. NOME COGNOME Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il 10.11.2025 iscritta al n. 320/2025 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussi one all’udienza collegiale del 22.01.2026
d a
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’Avvocatura Regionale di Brescia, come da procura generale in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO del foro di Cremona, domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 334 del 2025 del Tribunale di Cremona.
Conclusioni:
OGGETTO:
Ripetizione di indebito
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 334/25 il Tribunale di Cremona, giudice del lavoro, ha accertato che non è tenuta a restituire all’ le somme percepite a titolo di pensione di reversibilità nel periodo
dall’1.1.2023 al 31.7.2024.
A fondamento della decisione il primo giudice ha osservato che nella specie ricorrono tutte le condizioni previste per l’applicabilità della sanatoria ex art. 13 legge 412/91, ossia: pagamento delle somme; comunicazione del provvedimento all’interessato; errore dell’ (i redditi di altri immobili dichiarati nella domanda di pensione non erano stati trasmessi nella fase di liquidazione); insussistenza del dolo (la ricorrente aveva indicato nella domanda di pensione i redditi di cui era titolare e non aveva motivo di segnalare all’ negli a seguire fatti incidenti sulla misura della pensione, trattandosi di fatti già conosciuti dall’ ).
L’ ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.
Concesso all’ un rinvio dell’udienza di discussione, è stato depositato il ricorso notificato.
Si è quindi costituita al solo scopo di eccepire l’improcedibilità dell’appello.
All’esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo
letto in udienza.
L’appello deve essere dichiarato improcedibile.
In fatto, va osservato quanto segue:
la sentenza appellata è stata pubblicata il 28.10.2025 e non risulta notificata;
il 10.11.2025 è stato depositato il ricorso di appello;
il 13.11.2025 è stato comunicato alle parti il decreto di fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 8.1.2026;
-all’udienza dell’8.1.2026, nell’assenza della parte appellata, è comparso per l’ un sostituito di udienza, il quale, considerato che mancava in atti la prova della notifica del ricorso di appello, ha chiesto e ottenuto un rinvio per conferire con il dominus;
-in data 12.1.2026 l’ ha notificato il ricorso di appello e proceduto al deposito della prova dell’avvenuta notifica;
-lo stesso 12.1.2026 si è costituita l’appellata al solo scopo di eccepire l’improcedibilità dell’appello, chiedendo in via gradata e per scrupolo defensionale termine a difesa;
-all’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Lo svolgimento dei fatti dimostra che l’appellante, ricevuta comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, non ha proceduto alla notifica dell’appello, avendovi provveduto solo dopo l’udienza.
Ebbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo tra l’altro neppure consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. Questo orientamento è stato affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.20604 del 2008, ed è stato ribadito da successive pronunce della Suprema Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell’ambito dei procedimenti camerali (cfr. Cass. n. 29870/08, n. 1721/09, n. 11600/10, n. 9597/11, n.
27086/11, n. 20613/13, n. 6159/18).
In particolare, si è precisato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
Quindi, non solo non è consentito, nel silenzio normativo, allungare con condotte omissive prive di giustificazione – i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua “ragionevole durata”, ma l’improcedibilità dell’impugnazione, nelle controversie di lavoro, conseguente alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, trova giustificazione anche nell’esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso; ciò a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass.n.6159/18, n. 17368/18). Nella specie, come detto, è pacifica l’omessa notifica dell’appello, a nulla rilevando, per le ragioni sopra illustrate, la notifica effettuata di propria iniziativa dall’ dopo l’udienza, la quale mai potrebbe sanare il vizio della omessa notificazione.
Per le stesse ragioni, nessuna efficacia sanante può essere attribuita al fatto che la si sia costituita al solo fatto di eccepire l’intervenuta improcedibilità dell’appello.
In definitiva, l’appello va dichiarato improcedibile.
La natura esclusivamente pregiudiziale della decisione consente la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall’art. 1, co. 17, legge 228/12, che l’appello è stato dichiarato improcedibile.
PQM
dichiara improcedibile l’appello avverso la sentenza n. 334/25 del Tribunale di Cremona e compensa le spese del grado.
Brescia, 22 gennaio 2026
Il Presidente est.
NOME COGNOME