Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7152 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24839/2021 R.G. proposto da
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: Appello -Notifica mediante EMAIL -Costituzione mediante deposito di copia cartacea con attestazione -Improcedibilità -Esclusione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 10/03/2026 CC
-intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 719/2021 depositata il 26/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 719/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021, la quale, nel contraddittorio con gli appellati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato improcedibile il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5794/2019, pubblicata in data 5 giugno 2019.
La Corte d’appello, infatti, ha rilevato che l’odierno ricorrente aveva omesso di depositare entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. la prova della notifica del gravame medesimo, essendosi limitato a depositare su mero supporto carteceo le sole ricevute di accettazione e avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, omettendo di chiedere la rimessione in termini e procedendo al deposito della versione informatica dei messaggi di notifica a termine ex art. 350 c.p.c. ormai perento, risultando in tal modo la costituzione affetta da nullità non sanata.
La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui a ll’ art. 9, commi 1bis e 1ter , Legge n. 53/1994 – nel testo vigente ratione temporis -a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3 -bis della stessa legge n. 53/1994, va fornita «con modalità telematiche», salvo il caso in cui ciò «non sia possibile», nel qual caso può essere
fornita mediante il materiale deposito di una «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.
La Corte d’appello ha quindi concluso che ‘ne consegue che il difensore della parte che abbia provveduto, come nella specie, alla notificazione dell’appello per mezzo della posta elettronica certificata deve darne la prova, se possibile, «con modalità telematiche» e, più in particolare, depositand o telematicamente l’originale (o un duplicato informatico o una copia informatica autenticata dell’originale) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e, solo qualora ciò risulti impossibile, mediante il deposito delle copie su supporto analogico di questi stessi atti e dell’attestazione della loro conformità ai relativi originali informatici ‘ .
La decisione impugnata ha pur dato atto che, ai sensi dell’art. 16 -bis , commi 1 e 9-ter, D.L. n. 179/2012 è tuttora consentito alle parti di costituirsi, innanzi ai tribunali e alle corti di appello, con modalità non telematiche, ma ha affermato che ‘anche l’AVV_NOTAIO che decida di costituirsi con modalità non telematiche deve fornire la prova della notifica telematica della citazione pur sempre nei modi previsti dall’art. 9 co. 1 bis cit., non potendosi giudicare a tanto impossibilitato, se non momentaneamente, ossia fino alla creazione del fascicolo telematico e ben potendo, ove si sia limitato a fornire la prova della notifica telematica mediante documentazione su supporto cartaceo, provvedere alla regolarizzazione della costituzione, mediante il deposito telematico dell’originale dell’atto notificato (e del relativo messaggio in formato .eml), al più tardi entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.’ .
La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:
-non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati si fossero costituiti senza sollevare contestazioni, ‘in quanto la mancata produzione dei documenti attestanti la notifica dell’appello (che va rilevata d’ufficio, a pena di improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348, co. 1, c.p.c.) rileva non solo per consentire al giudice di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio, ma anche ai fini della prova della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante’ ;
-non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ‘in quanto il principio di libertà delle forme si riferisce alla forma degli atti processuali e non alle modalità di trasmissione all’ufficio degli stessi’ ;
-parimenti non assumeva rilievo il fatto che l’appellata RAGIONE_SOCIALE si fosse costituita producendo la copia dell’atto di appello ad essa notificato, in quanto tale produzione non recava la data della notifica e, quindi, non consentiva di verificare il rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.
Al ricorso di NOME COGNOME resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la ‘ nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n.4, c.p.c., in relazione agli artt. 160, 165, 347, 348, 350, c.p.c.). insussistenza della ritenuta improcedibilità dell’appello validità della prova cartacea della notifica. in subordine, sanatoria per avvenuta costituzione degli appellati. ‘ .
Il ricorso censura la decisione impugnata, evidenziando che sin dall’atto della costituzione dell’odierno ricorrente erano state depositate le copie cartacee dei messaggi di posta elettronica di notifica dell’atto di appello e che nessuno degli appellati, costituitisi tempestivamente, aveva sollevato contestazioni sulla tempestività dell’appello e la regolarità della notifica.
Evidenzia ulteriormente che, conclusa l’udienza ex art. 350 c.p.c., si è provveduto al deposito delle notifiche in formato digitale .eml.
Argomenta, quindi, che, diversamente da quanto opinato dalla Corte partenopea, non poteva sussistere alcuna incertezza in ordine al regolare perfezionamento della notifica dell’appello anche in considerazione del fatto che gli appellati si erano costituiti indicando specificamente la data di notifica dell’appello.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 160, 165, 347, 348, 350 c.p.c.
Argomenta il ricorso che ‘ In via alternativa e subornata al precedente motivo, questa difesa ritiene sommessamente che tutte le deduzioni ivi esposte, e che si intendono qui confermate e richiamate per intero, integrino anche vizio di violazione di norme di diritto sussumibile nell’alveo dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’ :
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, ultimo comma, 157, 166, 167, 347 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte partenopea avrebbe ‘ obliterato ‘ l’efficacia sanante delle costituzioni di entrambi gli appellati, ossia il raggiungimento dello scopo della notifica, in tal modo violando le previsioni di cui alla rubrica del motivo, in quanto ‘l’avvenuta rituale costituzione di entrambi gli appellati, senza che gli stessi abbiano sollevato la minima eccezione in punto di tempestività e regolarità della notifica del gravame e dell’iscrizione a ruolo della causa, ha prodotto comune l’effetto sanante di qualsiasi astratto vizio’ .
Soggiunge che ‘la produzione sia pur oltre l’udienza ex art. 350 c.p.c. del messaggio telematico della notifica, in formato .eml, ha valore di conferma e ratifica della produzione cartacea depositata all’atto dell’iscrizione a ruolo, e non è pertanto tardiva, in quanto di data certa anteriore e inserita nel fascicolo telematico al solo fine di consentire alla Corte di Appello di non dubitare della regolare costituzione dell’appellante’ .
1.4. Il ricorrente formula poi un quarto motivo che si sostanzia nella richiesta di procedere alla decisione nel merito della controversia ex art. 384 c.p.c., riproponendo i motivi di censura formulati all’indirizzo della decisione di primo grado.
I primi tre motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesima questione inerente alla lamentata erroneità della declaratoria di improcedibilità dell’appello, possono essere congiuntamente esaminati e si rivelano fondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono, intendendo questa Corte dare continuità all’orientamento espresso anche di recente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cui motivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.
Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024, seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) ha affermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sede
espressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazione dell’appello a mezzo EMAIL e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.
A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamente affermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originale notificato in forma telematica, che invece il sistema normativo non prevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmente affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023), potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da parte dell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazione del gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).
È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi in rilievo venga a costituire -al più -una mera irregolarità formale, come tale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.), risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corte territoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizio per effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (come nella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto già
affermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo EMAIL, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto.
Né, da ultimo, varrebbe obiettare -in ipotesi -che i precedenti di questa Corte in materia siano stati assunti con riferimento ad ipotesi in cui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in forma telematica.
La distinzione, in effetti, non avrebbe alcun pregio, posto che i principi di interpretazione ‘ragionata’ delle forme del processo e di sanatoria di ogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopo dell’atto hanno una portata generale, che si applica a qualsivoglia regola procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione del processo civile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche non valgono certo a stravolgere i cennati principi generali che regolano il processo civile, sin dall ‘introduzione del codice di rito.
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME