Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
Oggetto
IMPRESA
FAMILIARE –
DIRITTO DI
PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
DELL’IMPRESA E
AGLI
INBCREMENTI
DELL’AZIENDA
–
LIQUIDAZIONE
ORDINANZA
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 15/10/2025
CC
sul ricorso 8890-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME titolare dell’omonima impresa agricola individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 41/2023 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 74/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Il Tribunale di Fermo respingeva il ricorso con cui NOME COGNOME aveva chiesto la condanna del fratello gemello NOME COGNOME al pagamento dell’importo di € 2.350.000, oltre accessori, sul presupposto dell’esistenza tra le parti di un’impresa familiare avente ad oggetto un’azie nda florovivaistica ovvero, in via alternativa, della somma di € 1.000.000, oltre accessori, sul diverso presupposto dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ; c iò in quanto, pur potendosi ritenere provata l’attività prestata dalla ricorrente nell’impresa di famiglia, non risultava invece dimostrata l’esistenza di utili di impresa e di incrementi, né erano stati comunque offerti elementi che ne consentissero la quantificazione.
La Corte d’Appello di Ancona, svolta CTU contabile, confermava la sentenza di primo grado, rigettando tanto l’appello principale (sul mancato riconoscimento di poste patrimoniali) quanto l’appello incidentale (sull’accertamento di impresa familiare).
In particolare, la Corte distrettuale, ricostruita in generale la disciplina dell’impresa familiare di cui all’art. 230 -bis c.c., osservava che:
era dimostrato che NOME COGNOME aveva prestato la propria attività nell’azienda dal 1996 in poi;
-era provato che nel corso della collaborazione nell’impresa familiare, la medesima aveva già goduto del mantenimento, non avendo all’epoca altra fonte di reddito; era, cioè, dimostrato che i proventi dell’impresa rappresentavano il principale introito del gruppo familiare ed erano stati utilizzati (anche) per il mantenimento dei congiunti che lavoravano nell’impresa;
sebbene fosse stata espletata CTU contabile, non risultavano dimostrati né l’esistenza di utili di impresa non percepiti dall’interessata (per i quali non erano stati offerti elementi per consentirne la quantificazione), né l’accrescimento della produtti vità dell’impresa procurato dal suo apporto; infatti, il familiare collaboratore ha diritto ad una quota degli utili dell’impresa nella misura in cui questi non siano stati ripartiti, reimpiegati (trasferendosi in tal caso il diritto di partecipazione sui beni acquistati e sugli incrementi) o consumati per il mantenimento della famiglia.
Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre NOME COGNOME con tre motivi; resiste con controricorso NOME COGNOME, proponendo altresì ricorso incidentale con cinque motivi, espressamente subordinato all’accoglimento del ricorso principale; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 115, 132, comma 2, n. 4, 194 e 196 c.p.c.: sostiene che la Corte territoriale non ha valutato correttamente la CTU disposta sulla stima del valore di mercato del compendio immobiliare dell’impresa agricola del controricorrente, discostandosi, in maniera apodittica e generica, dalle risultanze della CTU.
Il motivo non è ammissibile.
La Corte d’Appello di Ancona ha osservato che, anche a seguito della CTU contabile, non erano stati dimostrati i
presupposti di fatto a fondamento delle rivendicazioni dell’attrice.
Osserva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto della previsione dell’art. 111, comma 6°, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o, ancora, risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, sempre ammesso che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e ferma restando l’irrilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così Cass. S.U. n. 8053/2014, e successive conformi)
Nel caso di specie, dietro la denuncia della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., parte ricorrente si propone di criticare non già l’esistenza in sé, bensì appunto la sufficienza della motivazione rassegnata dai giudici territoriali, mediante il confronto con le risultanze processuali che, a suo avviso, avrebbero potuto e dovuto giustificare una conclusione differente. Ma tale approdo è in questa sede inammissibile, perché la censura della parte finisce con il richiedere la rivalutazione in fatto dei dati valutati dal giudice di merito, esprimendo in sostanza un mero dissenso motivazionale, che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, atteso che tale operazione di rivalutazione in fatto fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 25281/2023, n. 23783/2025).
Con il secondo motivo, viene denunciata nullità della sentenza e del procedimento, per violazione e falsa
applicazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.), sostenendo che la Corte di Ancona non ha tenuto conto della mancata contestazione, da parte del l’odierno controricorrente, dell’effettivo incremento patrimoniale dell’impresa agricola.
Il motivo non è fondato.
L’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione rientra nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte ed è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. 27490/2019), nella specie sussistente e rispondente al canone del cd. minimo costituzionale.
Neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità della sentenza e del procedimento per
violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, n. 3, c.p.c.; si sostiene vizio della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l’istanza di esibizione della documentazione contabile dell’impresa e per aver ritenuto non assolto l’onere della prova circa il quantum debeatur da parte della ricorrente relativamente al proprio diritto al mantenimento per la partecipazione all’attività economica dell’impresa familiare.
11. Il motivo è inammissibile, perché la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; diverso profilo è quello dell’apprezzamento delle prove, spettante al giudice di merito (Cass. n. 26739/2024, n. 26769/2018).
12. Infatti, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019 cit.; Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021); tanto più in una situazione processuale, come la presente, di pronuncia di merito cd. doppia conforme.
Il rigetto del ricorso principale esime il Collegio dall’esame del ricorso incidentale condizionato.
In ragione della soccombenza, parte ricorrente principale deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente costituita, liquidate come da dispositivo.
Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% per spese forfettarie, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 15 ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME