Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20425 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14484-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME in qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 433/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 29/12/2022 R.G.N. 77/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Ancona aveva rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione con cui il tribunale aveva negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE NOME, atteso quanto risultato dalle prove espletate e dalla natura
Oggetto
R.G.N. 14484/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
spiccatamente autonoma caratterizzante le mansioni da direttore commerciale svolte dal ricorrente.
La corte di merito aveva anche escluso la natura di prestazione coordinata e continuativa di collaborazione, pure dedotta dal ricorrente, sempre sulla base di quanto in concreto dedotto e accertato, nonché l’esistenza di una impresa familiare, in assenza di prova a riguardo.
Avverso detta decisione proponeva ricorso il COGNOME.
La Ditta RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con primo motivo è dedotta la violazione di legge per contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 360 co.1 n. 3 cpc), con riferimento alla statuizione circa la posizione del COGNOME NOME quale amministratore di fatto e la ritenuta c arenza di prova sull’impresa familiare; a tal riguardo il ricorrente assume l’incoerenza della statuizione che per un verso afferma che il proprio impegno nelle incombenze dell’impresa familiare ed al tempo stesso ritiene che di questa non sia stata fornita la prova.
Si osserva preliminarmente che la inconferenza del vizio denunciato di violazione di legge con il contenuto dello stesso, afferente alla pretesa distonia della motivazione, è già ragione di inammissibilità della censura, attesa la carenza di specificità del motivo proposto, non decifrabile nella sua intrinseca contraddizione.
Peraltro la sentenza impugnata ricostruisce, sulla base di quanto acquisito nel processo, la natura del rapporto in esame rilevando che, stanti i legami familiari tra le parti (si tratta di un padre ed un figlio) l’attuale ricorrente aveva svolto una sorta di attività di ‘prestanome’, restando la reale conduzione dell’azienda in capo a COGNOME NOME. Si tratta di un apprezzamento di merito in cui non si coglie una contraddizione evidente.
2)Con il secondo motivo è denunciata l’erronea e falsa applicazione di norme di diritto circa l’interpretazione dell’art. 230 bis c.c. e art. 2697 c.c. in relazione alle prove sulla esistenza dell’impresa familiare di cui la corte di appello avrebbe ome sso l’accertamento.
L’articolazione delle diverse censure mira, in sostanza, alla rivalutazione ed all’accertamento di dati fattuali estranei a questa sede di legittimità.
Si osserva che la corte di merito, investita dell’impugnazione avverso la sentenza di prime cure che escludeva la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha svolto una valutazione dei dati di fatto acquisiti nel processo infine confermando quanto già accertato dal primo giudice.
Nell’accertamento in questione nessun rilievo è stato diretto alla eventuale esistenza di una impresa familiare in quanto, come risulta dalle conclusioni in atti riportate (sentenza pgg 2-3), non era tale la domanda avanzata dal ricorrente. Peraltro, il giudice d’appello ha comunque accertato che, sebbene presente nella compagine imprenditoriale di fatto, COGNOME NOME era in realtà un prestanome e che COGNOME NOME era il vero titolare dell’attività.
Si tratta di un accertamento di fatto svolto dal giudice del merito non ri-valutabile in questa sede di legittimità e comunque estraneo , per quanto accertato, allo schema richiesto per la individuazione di una impresa familiare, sia pure di fatto, in cui è richiesta oltre che la comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto, anche della formazione di un “unico peculio”, gestito senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto, destinato “indivisibilmente” a fornire i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare, dovendosi escludere la sufficienza, a tal fine, della mera costituzione di un fondo comune realizzato con gli apporti autonomamente percepiti da attività lavorative diverse – di ciascun familiare, atteso che, in tal caso, manca l’elemento essenziale costituito da una comune attività di lavoro, ravvisabile solo in presenza di un lavoro associato di tutti i partecipanti alla comunione ( Cass.n. 7981/2013).
Il motivo è dunque da disattendere.
Per quanto detto deve rigettarsi il ricorso. Nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 9 aprile 2024.
La presidente
NOME COGNOME