Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1122-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 467/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale di Ravenna,
Oggetto
IMPRESA FAMILIARE
R.G.N. 1122/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME per il riconoscimento del diritto alla partecipazione agli utili (pari alla quota di partecipazione del 40%) dell’impresa familiare (settore della macelleria al dettaglio) esercitata da NOME COGNOME, per il periodo gennaio 2011 -febbraio 2012, respingendo l’ulteriore domanda di risarcimento del danno per lo scioglimento del rapporto di partecipazione all’impresa (che seguiva l’intervenuta separazione personale dei coniugi).
La Corte distrettuale, ha, in sintesi, accertato (anche tramite consulente tecnico d’ufficio, nominato in primo grado) la consistenza dell’entità della quota spettante alla partecipante, ritenendo, per quel che interessa, di non decurtare (dagli utili accertati) le spese di mantenimento della famiglia, a fronte della mancata allegazione di detta circostanza di fatto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 416 c.p.c. nonché (trattandosi di eccezione in senso stretto) della mancata tempestiva richiesta di detrazione.
Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, la COGNOME.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 230 bis c.c., 437 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, errato nel qualificare come eccezione in senso stretto (e non come mera difesa) le spese di mantenimento sostenute dal COGNOME, essendo onere della RAGIONE_SOCIALE di provare la consistenza del patrimonio familiare e di dimostrare che i costi del ménage familiare sono stati sostenuti con diverse fonti economiche, posto che il calcolo degli utili da
attribuire ai partecipanti all’impresa familiare va effettuato al netto delle spese di mantenimento. Il motivo di appello proposto dal COGNOME e concernente i costi di mantenimento della famiglia, da decurtare dagli utili, accertati in primo grado, della COGNOME, era, pertanto, tempestivo.
Con il secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per omesso esame di domanda/eccezione, ex art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, in ordine alle spese del ménage familiare, concentrato la propria attenzione sull’onere di allegazione, trascurando l’onere di prova, a carico del partecipante che richiede il pagamento degli utili.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.
Come correttamente rammentato dalla Corte di appello, il processo del lavoro è regolato da un peculiare sistema di preclusioni e decadenze che impone alle parti di allegare tutte le circostanze di fatto nei primi atti introduttivi del giudizio.
Questa Corte ha affermato che l’onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale grava – in base alla regola generale (art. 2697 c.c.) – sul “partecipante”, che agisca per ottenere la propria quota di utili (Cass. n. 27966/2018); del pari, grava sullo stesso la prova della quota astratta della partecipazione agli utili. Grava, invece, sul familiare esercente l’impresa -sempre in base alla regola generale (art. 2697 c.c.) -l’onere di offrire la prova contraria (anche avverso l’utilizzo di presunzioni semplici), nonché di dimostrare, in ogni caso, il pagamento degli utili (nonché dei beni acquistati con essi e degli incrementi aziendali) spettanti -pro-quota -a ciascun “partecipante”.
Questa Corte ha, inoltre, puntualizzato che il diritto ad una quota di utili dell’impresa familiare è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del “partecipante all’impresa”, e il calcolo degli utili va effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento, ove le stesse gravavano sul reddito d’impresa (Cass. n. 27966/2018; Cass. n. 17057/2008). Sul punto va, pertanto, corretta la motivazione della Corte territoriale, che ha qualificato l’allegazione dell’incidenza delle spese di mantenimento quale eccezione in senso stretto, il cui fatto doveva essere dedotto nel primo atto introduttivo del giudizio, congiuntamente alla manifestazione della volontà di avvalersi della circostanza ai fini della detrazione dagli utili; trattasi, invero, di mera difesa che, può essere sollevata in qualsiasi fase e grado del giudizio ma sulla base degli elementi di fatto tempestivamente allegati dalle parti.
Ebbene, risulta dal provvedimento impugnato, ed è dichiarato dallo stesso ricorrente in questa sede di impugnazione, che la circostanza di fatto consistente nell’incidenza, a carico del reddito d’impresa (e non a carico di altre fonti diverse ed indipen denti dall’impresa familiare), delle spese familiari è emersa esclusivamente in sede di appello. Nel corso del giudizio di primo grado, pertanto, a fronte della domanda di liquidazione degli utili di partecipazione all’impresa familiare scevra da alcun cen no alle modalità di sostentamento nell’ambito del nucleo familiare, era la parte esercente l’impresa familiare (‘unicamente vicina alla relativa fonte di prova’, come ha sottolineato la Corte territoriale, pag. 6 della sentenza impugnata) a dover allegare sia l’incidenza degli oneri di mantenimento della famiglia sul reddito dell’impresa sia (quantomeno) una stima contabile.
Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato; le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME