Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3648 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3648 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7098-2019 proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, INDIRIZZO, eleggono domicilio
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce
R.G.N. 7098/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 22/10/2025
giurisdizione Impresa familiare. Obblighi contributivi e rapporto assicurativo con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Presupposti e prova.
al controricorso, dalle avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1480 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 31 ottobre 2018 (R.G.N. 575/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva rigettato la domanda di annullamento del verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE, dei successivi provvedimenti d’iscrizione dei signori NOME e NOME COGNOME come collaboratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa variazione del rapporto assicurativo con l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa successiva imposizione d ell’ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale argomenta che l’istruttoria svolta ha suffragato i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo dedotto in causa, correlato alla continuativa attività di collaborazione prestata dai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa madre NOME COGNOME.
-Contro la sentenza d’appello ricorrono per cassazione i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che articolano sei motivi, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALEa trattazione camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replicano con distinti controricorsi.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALEa legge 22 luglio 1966, n. 613, e RAGIONE_SOCIALEe sue successive modificazioni, e lamentano che la sentenza d’appello abbia affermato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe pretese degl’Istituti in contrasto con la disciplina di legge, che non reputerebbe sufficiente la mera costituzione RAGIONE_SOCIALE‘impresa familiare e imporrebbe la prova RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al lavoro aziendale con caratteri di abitualità e prevalenza e con la finalità di accrescere la produttività e gli utili RAGIONE_SOCIALE‘impresa .
1.1. -La critica si palesa inammissibile.
1.2. -La Corte di merito si è cimentata con l’esame dei presupposti de ll’ obbligo contributivo e, in particolare, ha analizzato i profili RAGIONE_SOCIALEa continuità e RAGIONE_SOCIALEa non occasionalità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta nell’azienda dai singoli componenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia del titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa.
Né tale indagine si esaurisce nel riscontro del dato RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘impresa familiare o RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, come nella vicenda approfondita da Cass., sez. lav., 30 maggio 2013, n. 13580, e richiamata a supporto RAGIONE_SOCIALEe censure tanto nel ricorso quanto nella memoria illustrativa.
I giudici d’appello, confermando le valutazioni già espresse dal Tribunale, ponderano tutte le emergenze istruttorie, senza far leva sui soli dati d’indole formale o sulle sole acquisizioni del verbale ispettivo.
Dietro le sembianze RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, il motivo, a ben considerare, sollecita un più appagante coordinamento dei dati probatori acquisiti al processo e tende a considerare tamquam non esset la pregnanza significativa degli elementi valorizzati dalla Corte d’appello non in sé e per sé, ma nella necessaria sinergia con tutti gli altri dati, fattuali e logici, addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEe pretese.
La critica si rivela, in ultima analisi, inammissibile (fra le molte, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476), come entrambi i controricorrenti non hanno mancato di eccepire.
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e riguardante la funzionalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività all’accrescimento RAGIONE_SOCIALEa produttività e de gli utili RAGIONE_SOCIALE‘impresa.
2.1. -Anche tale doglianza si dimostra inammissibile.
2.2. -A fronte d’una pronuncia d’appello che conferma, per le medesime ragioni di fatto, la decisione di primo grado, non può essere dedotto il vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ., corrispondente all’attuale art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.), vizio che, a tutto voler concedere, non legittima questa Corte a riesaminare l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie (Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553), a fronte di un fatto (la continuità e la non oc casionalità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta) debitamente esaminato nel suo nucleo essenziale e nelle sue implicazioni.
-Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e assumono che la Corte di merito non abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione le prove orali espletate (le testimonianze RAGIONE_SOCIALEe signore NOME COGNOME e NOME COGNOME), i documenti acquisiti e i fatti non specificamente contestati da ll’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dall’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: tali elementi convergerebbero nell’escludere la collaborazione continuativa attestata dal verbale di accertamento.
3.1. -La critica incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti da entrambi i controricorrenti e non efficacemente confutati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa.
3.2. -Dietro la parvenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., il ricorso si prefigge di sovvertire la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di
merito, che ha scelto di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune risultanze a preferenza di altre (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867), in un inquadramento complessivo e coerente di tutti gli elementi acquisiti.
Le conclusioni cui approdano i giudici del gravame, in linea con quelle già recepite nel giudizio di primo grado, poggiano sul vaglio critico RAGIONE_SOCIALEe evidenze documentali, RAGIONE_SOCIALEe testimonianze, RAGIONE_SOCIALEe risultanze del verbale ispettivo, RAGIONE_SOCIALEe inferenze logiche che si possono trarre, RAGIONE_SOCIALEe stesse deduzioni oggi ribadite nel ricorso e nella memoria illustrativa al fine di rovesciare l’accertamento racchiuso in una ‘doppia conforme’.
È precluso, nel giudizio di legittimità, un vaglio che si sostanzi in un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (fra le molte, Cass., sez. II, 23 aprile 2024, n. 10927) e che, RAGIONE_SOCIALEe svariate risultanze, propugni una lettura atomistica e parziale, avulsa dal più vasto contesto delineato dai giudici in entrambi i gradi di merito, senza pretermettere gli argomenti difensivi sulla sporadicità RAGIONE_SOCIALEa presenza, oggi reiterati nel ricorso e nella memoria illustrativa.
-Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti addebitano alla sentenza d’appello di aver violato l’art. 2697 cod. civ., che porrebbe a carico degli enti previdenziali la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito dedotto in causa, senza annettere rilievo dirimente ai verbali ispettivi e alla mera circostanza RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un’impresa familiare.
4.1. -Il motivo non coglie nel segno.
4.2. -La Corte territoriale muove dalla corretta premessa ermeneutica che, nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito, «incombe all’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa contributiva» (pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
In coerenza con tale premessa, i giudici d’appello vagliano il materiale probatorio raccolto, concludendo che gli enti hanno
suffragato la pretesa dedotta e che le contestazioni mosse dai ricorrenti non sono risolutive.
Alla Corte d’appello, dunque, non si può imputare alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEe regole che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori.
Né si può utilmente censurare in sede di legittimità, per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. , la valutazione che i giudici di merito, nell’esercizio del prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), compiano in ordine alle risultanze istruttorie, per stabilire se la parte abbia o meno ottemperato all’onere RAGIONE_SOCIALEa prova che le compete.
Tale valutazione, che nella specie non si appiattisce sui dati formali e sulla prospettazione degli ispettori, può essere sindacata da questa Corte solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313), salvo il limite, nella specie riscontrabile, RAGIONE_SOCIALEa ‘doppia conforme’.
5. -Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti allegano la violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e lamentano che la Corte di merito abbia equiparato la distinta posizione dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, senza considera re che l’imposizione contributiva concernente quest’ultima posizione «è illegittima in modo clamoroso» (pagina 22 del ricorso per cassazione): l’istruttoria escluderebbe per tabulas , in capo al signor NOME COGNOME, la qualità di collaboratore abituale e continuativo.
5.1. -Anche questa critica non supera lo scrutinio di ammissibilità.
5.2. -Lungi dall’ omettere la pronuncia su tutti i profili che le sono stati devoluti, la Corte di merito riconosce la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa anche con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, senza omologare fattispecie che sottopone ad autonoma e distinta disamina, memore RAGIONE_SOCIALEe peculiarità di ciascuna di esse (pagine 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il motivo, pur adombrando la violazione di norme processuali, si risolve nell’istanza di riesaminare i fatti di causa con precipuo riguardo
alla posizione di NOME COGNOME , come l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimarca nel controricorso (pagina 6), con rilievi che la memoria illustrativa non confuta adeguatamente.
-Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti prospettano, infine, la violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, e censurano la sentenza d’appello per avere disatteso, con «motivazi one sbrigativa e fallace» (pagina 23 del ricorso per cassazione), le doglianze sulla genericità e sulla contraddittorietà del verbale ispettivo e dei successivi provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
6.1. -La censura si rivela inammissibile, per un duplice e concorrente ordine di ragioni.
6.2. -Anzitutto, i giudici d’appello hanno evidenziato che, sulle carenze formali, il motivo di gravame è generico (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Come l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha puntualizzato nel controricorso (pagina 7), contro tali statuizioni, di per sé idonee a sorreggere la decisione, i ricorrenti non indirizzano critiche pertinenti e circostanziate, volte ad avvalorare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 cod. proc. civ.
6.3. -In secondo luogo, il giudizio che s’instaura con l’opposizione contro un verbale di accertamento non si arresta alla verifica RAGIONE_SOCIALEa regolarità formale RAGIONE_SOCIALE‘atto o RAGIONE_SOCIALE‘osservanza RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, ma investe, in una prospettiva più ampia, il rapporto, contraddistinto da diritti e obblighi tra loro indissolubilmente connessi. È sulla disamina del rapporto che ha correttamente orientato l’indagine la Corte di merito, senza circoscrivere l ‘approfondimento ai vizi formali dedotti con l’odierno ricorso e sprovvisti di valenza risolutiva, in considerazione del peculiare e più complesso oggetto del contendere.
Anche da questo punto di vista si apprezza, dunque, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure, inammissibilità che gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa non avversano in modo persuasivo.
7. -Dalle considerazioni esposte consegue il complessivo rigetto del ricorso.
-In ragione RAGIONE_SOCIALE‘interesse comune nella causa (art. 97 cod. proc. civ.), i ricorrenti devono essere condannati in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo a favore di ciascuno dei controricorrenti, alla stregua del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale svolta.
-In conseguenza RAGIONE_SOCIALE ‘integrale rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida a favore di ciascuno di essi nell’importo di Euro 3.000,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME