Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1239 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1239 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 9475/2020 proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliati in Riccione, INDIRIZZO, presso lo studio delle AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che li rappresentano e difendono per procure speciali allegate in calce al ricorso,
ricorrenti;
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
OGGETTO
Fallimento. Reclamo ex art. 18 l. fall. Impresa RAGIONE_SOCIALE.
Ud. 08/11/2022 CC Cron. R.G.N. 9475/2020
Palazzuoli, per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente;
Fallimento COGNOME NOME e NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, intimato;
avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Firenze n. 208/2020 depositata il 27.1.2020.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 8.11.2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Siena -ritenuta inammissibile, per «manifesta non attitudine del piano», la domanda di concordato preventivo presentata da COGNOME NOME e NOME RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, anche RAGIONE_SOCIALE) -dichiarò il fallimento della società e dei due soci illimitatamente responsabili su istanza della Cassa di Risparmio S.p.A., poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.
RAGIONE_SOCIALE e i due soci proposero reclamo contro la sentenza, lamentando che non fosse stata riconosciuta dal tribunale la natura RAGIONE_SOCIALE, e quindi la non fallibilità, dell’impresa esercitata.
La Corte d’Appello di Firenze respinse il reclamo e condannò i reclamanti alla rifusione delle spese di lite.
Contro tale sentenza RAGIONE_SOCIALE e i due soci hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, tutti incentrati sulla questione della qualificazione della società come impresa RAGIONE_SOCIALE e, quindi, della sua non assoggettabilità a fallimento. Si è costituita con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., mentre la curatela fallimentare è rimasta intimata. La Procura generale non ha depositato conclusioni. Le parti
costituite hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I tre motivi di ricorso sono così rubricati:
1.1. «violazione e falsa applicazione di legge a norma dell’art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 2135 e 2082 c.c. , in relazione all’art. 2221 c.c. e 1 l.f.»;
1.2. «nullità della sentenza a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’ art. 132, n. 4, c.p.c. per carenza di motivazione e motivazione apparente»;
1.3. «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti a norma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.».
Conviene prendere le mosse dall’esame del secondo motivo, il cui accoglimento determinerà l’assorbimento degli altri due, anch’essi diretti a censurare la statuizione della fallibilità di RAGIONE_SOCIALE (e conseguentemente dei soci), perché considerata impresa prevalentemente commerciale.
2.1. Il secondo motivo denuncia, in particolare, la totale assenza di una motivazione -che non sia una motivazione meramente apparente -in merito al decisivo accertamento della natura prevalentemente commerciale dell’attività d’impresa esercitata da RAGIONE_SOCIALE, che ha operato nel settore della produzione vitivinicola nel territorio di Montepulciano.
2.2. I ricorrenti imputano alla corte d’appello di avere motivato la fallibilità della società RAGIONE_SOCIALE con «affermazioni … apodittiche» e senza alcun riferimento alle emergenze istruttorie riguardanti le concrete caratteristiche dell’impresa . E, in effetti, dalla lettura della sentenza non è dato di comprendere quali siano le ragioni che hanno portato i giudici fiorentini a discostarsi
dalla constatazione iniziale che «non vi è dubbio, stando ai documenti in atti e anche a quanto emerso dall’audizione del curatore, che l’impresa formalmente riveste il ruolo di esercente attività RAGIONE_SOCIALE».
A parte alcune considerazioni puramente generali ed astratte (fallibilità di un’impresa RAGIONE_SOCIALE che svolga anche attività commerciali utilizzando prevalentemente beni prodotti da terzi; irrilevanza della mera iscrizione al registro delle imprese come impresa RAGIONE_SOCIALE e della sola previsione dell’attività RAGIONE_SOCIALE prevalente nell’oggetto sociale) ed altre palesemente avulse rispetto alla fattispecie descritta negli atti (insufficienza, ai fini dell’esenzione dal fallimento, che l’attività RAGIONE_SOCIALE sia svolta al momento dell’istanza di fallimento , dovendosi guardare anche all’attività pregressa ; irrilevanza dello svolgimento in concreto di attività RAGIONE_SOCIALE, se la forma e l’oggetto della società sono quelli delle società commerciali), gli aspetti fuggevolmente menzionati quali indici della prevalente natura commerciale dell’impresa sono i seguenti:
lo svolgimento di «attività di commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet », risultante dalla «visura camerale»;
l’ «utilizzo attrezzature aziendali, botti per affinare il vino, per conto terzi», risultante dalla relazione del curatore;
le «operazioni di acquisto di quote di una società della Repubblica Ceca e ricorso a fondi di investimento di diritto straniero per realizzare operazioni di cartolarizzazione di debiti, con intervento di finanziarie straniere»;
la presentazione di «ricorso per ammissione al concordato preventivo».
2.3. Ebbene, in proposito si deve osservare che:
le modalità di vendita (per corrispondenza o tramite
internet ) sono del tutto irrilevanti al fine di escludere la natura RAGIONE_SOCIALE dell’impresa, che va invece accertata, ai sensi del 2° comma dell’art. 2135 c.c., verificando se l e attività connesse a quella RAGIONE_SOCIALE, fra cui rientra amche la commercializzazione, abbiano o meno ad oggetto prodotti ottenuti prevalantemente dalla coltivazione del fondo;
b) l’utilizzo di attrezzature aziendali tipicamente agricole non è certo in contraddizione con (ma anzi conferma) l’esercizio dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, né lo è il RAGIONE_SOCIALE fatto che venga concesso anche ad altri soggetti di fare uso delle medesime attrezzature, almeno finché non si prendano in considerazione le forme contrattuali e la rilevanza economica di siffatta utilizzazione alternativa dei beni aziendali; aspetti sui quali nulla si legge nella impugnata sentenza;
c) l’operazione «squisitamente finanziaria» , alla quale nella sentenza viene attribuita «portata rilevantissima», è descritta in termini del tutto generici, nel senso che non si spiega non solo in cosa sia concretamente consistita, ma neppure quale ruolo in essa abbia svolto (o avrebbe dovuto svolgere) RAGIONE_SOCIALE, ovverosia l’unico soggetto giuridico di cui si deve qui stabilire se sia imprenditore commerciale o meno; è poi appena il caso di rilevare che la valutazione de ll’operazione in termini di possibile pregiudizio arrecato ai creditori non ha nulla a che vedere con la valutazione della sua rilevanza ai fini dell’accertamento in concreto dell’oggetto dell’attività d’imp resa esercitata; in sostanza, manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi spiegazione del motivo per cui la ricerca di finanziamenti, da realizzare mediante il non meglio precisato ricorso a fondi di investimento e la cartolarizzazione dei debiti, sia stata ritenuta oggetto dell ‘ attività esercitata da RAGIONE_SOCIALE, piuttosto che un’operazione straordina ria -e dunque estranea all’oggetto
sociale -finalizzata (seppure maldestramente) ad affrontare e risolvere la crisi d’impresa;
d) la stessa corte d’appello smentisce la tesi che attribuisce alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo un valore confessorio della natura commerciale dell’impresa , tesi sostenuta dalla creditrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che l’imprenditore agricolo, così come non è assoggettabile a fallimento, neppure è legittimato a proporre ai creditori il concordato preventivo (presupposto corretto, sul piano normativo, ma non per questo rilevante sul piano dell’accertamento dei fatti) ; fatta questa condivisibile premessa, la corte territoriale non dà poi alcuna spiegazione del motivo per cui abbia tuttavia considerato il fatto in sé della presentazione del ricorso per concordato un «elemento … estremamente significativo al fine di dirimere eventuali residui dubbi sulla dimensione prevalente o meno della pretesa attività connessa»; senza nemmeno menzionare, invece, il contenuto del piano di concordato, dal quale (a prescindere dalla sua «non attitudine … a raggiungere gli obiettivi prefissati») si sarebbero potute attingere concrete informazioni sulle caratteristiche del l’attività effettivamente svolta e di quella programmata per risolvere la crisi d’impresa .
2.4. In definitiva, la sentenza impugnata non raggiunge quel «minimo costituzionale» di contenuto effettivo nella giustificazione della decisione adottata, al di sotto del quale «è denunciabile in cassazione … l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali». Anomalia che si riscontra anche nel caso di «motivazione apparente» (Cass. S.U.
n. 8053/2014 e altre successive conformi).
2.5. Né, infine, può valere, a sostegno della decisione impugnata, il pur corretto riferimento all’onere della prova gravante sull’imprenditore agricolo che intenda eccepire contro l’istanza di fallimento la prevalenza dell’attività RAGIONE_SOCIALE rispetto alla connessa attività commerciale (Cass. nn. 1049/2021; 16614/2016). Infatti, la motivazione è assente già nella stessa descrizione dell’oggetto dell’attività commerciale connessa che si assume svolta da RAGIONE_SOCIALE; e non si può discorrere di onere della prova con riferimento a fatti e circostanze di cui, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non si conosce se e come sono individuati nelle allegazioni di parte.
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei due rimanenti, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio del processo alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, perché decida anche sulle spese di lite relative al presente grado di legittimità.
P. Q. M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i due rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite relative al presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 8.11.2022.