Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32511 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16427/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Pistoia, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliate in Pistoia, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che le rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Firenze, INDIRIZZO.INDIRIZZO , presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Pistoia, c.INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME VITTORIO DI COGNOME NOME & C. SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Pistoia, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
VIVAI COOPERATIVI – SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE, VIVAI RAGIONE_SOCIALE SOCIETA’ AGRICOLA, COGNOME NOME, VIVAI RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n . 1411/2023 depositata il 28/6/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Questa Corte, con ordinanza n. 2153/2023, accoglieva il ricorso presentato da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘, avverso la sentenza n. 736/2019 della Corte d’appello di Firenze che aveva rigettato il reclamo presentato dal COGNOME contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa nel 2018 dal Tribunale di Pistoia su istanza di numerosi creditori.
L’ordinanza citata spiega va, in particolare, che ‘con riferimento alle attività agricole ‘per connessione’, la connessione rileva e dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo. Sotto il primo profilo la connessione postula che le attività di cui al 3° co. siano esercitate da chi è impre nditore agricolo ‘essenziale’. Sotto il secondo profilo la connessione … , recte, va intesa all’insegna del parametro della prevalenza espresso, appunto, nel testo legislativo dell’avverbio ‘prevalentemente’ -nel senso cioè che non si fuoriesce dall’alv eo dell’impresa agricola, allorché le attività (oggettivamente commerciali e rilevanti, ciascuna, di per sé) di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazione e di valorizzazione riguardino prodotti ottenuti in via preponderante dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali ‘ (pagg. 10 e 11).
Ciò posto, questa Corte dapprima rilevava che ‘ la connessione soggettiva, nella specie, sussiste senza dubbio ‘, ricorrendo ‘ il requisito della coerenza alla stregua della indubitabile omogeneità merceologica ‘, quindi osservava (prima di constatare che nel caso di specie l’attività agricola per connessione era oggettivamente coerente con l’attività agricola essenziale, alla stregua della indubitabile omogeneità merceologica), che ‘ il rapporto di ‘prevalenza’ si risolve in un giudizio comparativo di valenza ‘ economicopatrimoniale’ fra ‘il valore ‘economico -patrimoniale’ dei
prodotti delle attività di commercializzazione .. della produzione non ottenuta, avulsa, dalla coltivazione del fondo’, da un lato, e ‘il valore ‘economico -patrimoniale’ della produzione agricola ‘essenziale’, ovvero ottenuta dalla coltivazione del fondo ‘.
In forza di questi argomenti l’ordinanza in discorso accoglieva il primo motivo di ricorso e cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, dichiarando nel contempo assorbito il secondo motivo di ricorso (con il quale il ricorrente aveva dedotto che la dichiarazione di fallimento era preclusa dal fatto che lo svolgimento dell’attività agricola era cessata alla data del 13 ottobre 2016).
La Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio, riteneva facendo applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di legittimità -che i corrispettivi realizzati dalla rivendita dei prodotti essenziali ovvero dei prodotti di propria produzione non avessero un valore economicopatrimoniale prevalente rispetto a quelli degli analoghi prodotti acquistati da terzi e rivenduti al dettaglio.
In forza di questo accertamento tornava a rigettare il reclamo presentato dal COGNOME avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 28 giugno 2023, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME (in qualità di eredi di NOME COGNOME, a sua volta unica erede di NOME COGNOME) e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e C. società agricola semplice.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE., RAGIONE_SOCIALE agricola cooperativa, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE di Baronti Stefano e figlio s.s. e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Il ricorrente e i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME NOME ed NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., per violazione dei principi di diritto che regolano il giudizio di rinvio, e, di conseguenza, degli artt. 2135 cod. civ. e 1, comma 1, l. fall..
A dire del ricorrente l’accertamento da parte della c orte d’appello, in seno alla sentenza cassata, del fatto che ‘ l’impresa COGNOME effettivamente svolto attività di commercializzazione pura delle piante senza alcun aggancio all’attività agricola svolta in via principale dall’azienda ‘, avrebbe comportato la formazione di un giudicato implicito sulla ‘prevalenza’ dell’attività agricola rispetto a quella commerciale.
Il giudice del rinvio, a seguito di una sentenza di annullamento che aveva accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non poteva quindi più compiere alcuna indagine a questo riguardo, dovendo egli uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione e attenersi ai fatti già definitivamente acquisiti nell’ambito di tale enunciazione, senza la possibilità di modificarne l’accertamento e la valutazione.
Il motivo non è fondato.
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 736/2019, aveva rigettato il reclamo dopo aver riscontrato che ‘ il reclamante aveva svolto parallelamente all’attività agricola principale e alle attività connesse (…) anche una consistente attività commerciale pura, del tutto autonoma rispetto all’attività agricola principale e agricola per connessione’, ritenendo, di conseguenza, che ‘il criterio di
prevalenza sotto il profilo della marginalità dell’incidenza della vendita delle piante acquistate presso altri vivai sul fatturato globale del tutto irrilevante ‘ (pagg. 6 e 7 dell’ordinanza n. 2153/2023).
Risulta più che evidente che la corte fiorentina, con la proposizione ‘ attività agricola principale ‘ avesse inteso fare riferimento all’attività agricola essenziale di cui al primo comma dell’art. 2135 cod. civ. svolta dall’impresa COGNOME per distinguerla dall’attività agricola per connessione di cui al terzo comma della norma e non certo per affermarne la prevalenza rispetto all’attività commerciale (asseritamente pura) realizzata in maniera del tutto autonoma rispetto alle prime due.
Né, d’altra parte, un simile accertamento avrebbe avuto alcuna ragion d’essere, dato che agli occhi dei giudici distrettuali, ispirati da una logica giuridica del tutto difforme dal principio enunciato da questa Corte, ‘ il criterio di prevalenza sotto il profilo della marginalità dell’incidenza della vendita delle piante acquistate presso altri vivai sul fatturato globale era del tutto irrilevante ‘.
Per di più, se un simile accertamento fosse stato davvero compiuto, questa Corte non avrebbe cassato con rinvio affinché, sulla scorta del principio di diritto applicabile alla fattispecie (e violato dal primo giudice del reclamo, là dove aveva ritenuto irrilevante il profilo dell’incidenza dell’attività commerciale connessa sul fatturato globale), la corte d’appello espletasse in sede rescindente l’ indagine erroneamente omessa sul rapporto di prevalenza o subvalenza esistente fra il valore economico-patrimoniale dei prodotti delle attività di commercializzazione della produzione non ottenuta dalla coltivazione del fondo e il valore economico-patrimoniale della produzione agricola essenziale, ovvero ottenuta dalla coltivazione del fondo.
Va dunque escluso che a seguito del giudizio di reclamo si fosse formato un giudicato interno, anche implicito, sul punto e che, di
conseguenza, fosse precluso al giudice di rinvio di effettuare l’accertamento in fatto concretamente compiuto.
Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 l. fall. poiché la Corte d’appello, malgrado il COGNOME nel proprio atto di riassunzione avesse testualmente ed integralmente riproposto i motivi di ricorso ex art. 18 l. fall, ha omesso ogni pronuncia in ordine all’eccezione di non fallibilità in conseguenza della cessazione di ogni attività sin dall’ottobre 2016.
Il motivo è inammissibile.
7.1 Ciò, in primo luogo, a causa del difetto di decisività della questione posta.
Infatti, una volta acclarata in via definitiva la natura commerciale dell’impresa, non p oteva che trovare applicazione il principio secondo cui ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 10 l. fall. non è la cessazione dell’attività, ma la cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività (Cass. 8092/2016).
7.2 D’altra parte, la censura in esame, pur lamentando che la Corte distrettuale non si sia pronunciata sul motivo dichiarato assorbito da questa Corte ed asseritamente riproposto, ha dedotto una violazione di legge, rispetto agli artt. 1 e 10 l. fall., piuttosto che prospettare una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’ omessa pronuncia.
Ora, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia del giudice su una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame
allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U., 17931/2013, Cass. 24553/2013).
La mancata deduzione nell’ambito del mezzo in esame di una violazione di legge processuale ovvero dell’esistenza di una nullità della decisione derivante dall’omissione denunciata rende vane le argomentazioni svolte sulla violazione di legge sostanziale prospettate e comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità della doglianza in esame.
8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 2.900 , di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 24 settembre 2024.