Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9582 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 13658 del ruolo generale dell’anno 202 2, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Forlì, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Cesena, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente-
e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
–
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE–
Impresa
RAGIONE_SOCIALE
Valutazione d’insolvenza.
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di depositata in data 20 aprile 2022, n. 892/22;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 2 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Bologna, 5
Rilevato che:
con la sentenza impugnata la C orte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento di RAGIONE_SOCIALE;
a sostegno della decisione, ha anzitutto escluso la natura d’imprenditore agricolo della debitrice, la quale, ha osservato, dopo il naufragio dell’attività di acquisto e vendita di immobili che aveva intrapreso dal 2009, nel corso della quale aveva accumulato ingenti debiti che avevano comportato il pignoramento degli immobili nel 2015, pur mutando nel 2017 ragione e oggetto sociale, con l’attuale denominazione, prima ancora dell’iscrizione nel la sezione speciale del Registro delle imprese con qualifica di impresa RAGIONE_SOCIALE, aveva affittato tutti i terreni e i fabbricati ad altra RAGIONE_SOCIALE, a ridosso della messa in liquidazione;
-per cui, ha proseguito la corte territoriale, non v’è prova dell’effettivo svol gimento di attività RAGIONE_SOCIALE, e le uniche due fatture in astratto idonee a provare l’esercizio di quell’attività non lo sono risultate in concreto, perché sono state emesse lo stesso giorno della stipula del contratto di affitto e nei confronti dell’affittuaria;
la reclamante quindi, ha specificato la corte d’appello, è assoggettabile è fallimento anche di là dalla conclusione di un accordo commerciale a fronte del quale ha emesso una fattura nel 2019 d’importo pari a euro 45. 885,43 oltre iva con la causale ‘compenso come da accordo commerciale per RAGIONE_SOCIALE‘ ;
significativamente, si aggiunge in sentenza, l’opposizione a precetto proposta dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Forlì facendo leva sui
contro
crediti a suo avviso idonei a paralizzare il credito posto a fondamento dell’ istanza di fallimento si è conclusa con declaratoria d’incompetenza, p erché è stato ritenuto competente il giudice ordinario;
e comunque, ha proseguito la corte territoriale quanto alla legittimazione della creditrice istante, mentre il credito da questa vantato è portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, i controcrediti opposti in compensazione dalla fallita non sono idonei a escludere la qualità di creditore dell’istante, in quanto sprovvisti di prova;
-contro questa sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la sola RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Considerato che:
col primo e col secondo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente perché entrambi riguardanti il profilo della fallibilità, la ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione della corte d’appello , quanto alla rilevanza delle due fatture di vendita di erba medica e di legna da ardere ( primo motivo ), perdipiù resa omettendo di considerare i fatti storici che i fondi sono seminativi e bosco ceduo, sono stati coltivati dalla debitrice a partire dalla stagione successiva e da essi sono stati tratti i primi frutti con le vendite oggetto delle richiamate fatture ( secondo motivo );
la censura complessivamente proposta è inammissibile per concorrenti ragioni:
-anzitutto, la motivazione della decisione non solo c’è, ma è esaurientemente argomentata, come riferito in narrativa;
inoltre la ricorrente propone un apprezzamento diverso da quello cui è giunta la corte territoriale sulla rilevanza delle fatture, peraltro emesse in una data (aprile 2017) antecedente a quella dell’iscrizione nella sezione speciale del registro nelle imprese con qualifica di impresa RAGIONE_SOCIALE (luglio 2017), e perciò ritenute inidonee
a « … dimostrare l’effettivo esercizio di attività colturale da parte della cedente nel breve periodo intercorso tra la cessazione dell’attività commerciale e l’affitto dei fondi a terzi »;
analoghe considerazioni valgono in relazione al profilo della censura concernente l’affitto di terreni, anch’esso antecedente di circa tre mesi alla suddetta iscrizione di RAGIONE_SOCIALE nella sezione speciale del registro delle imprese con qualifica di impresa RAGIONE_SOCIALE, come accertato dalla corte d’appello , e relativo, secondo l’apprezzamento di fatto pure contenuto in sentenza e non adeguatamente contrastato, soltanto a « … immobili a destinazione RAGIONE_SOCIALE nei quali l’attività propriamente RAGIONE_SOCIALE è stata s volta dall’affittuario con mezzi e organizzazione propria »;
infine, con la censura complessivamente proposta non ci si confronta con l’elemento di fatto, comunque richiamato dalla corte territoriale, dato dalla stipula dell’accordo commerciale, in relazione al quale è stata emessa nel 2019 una fattura d’importo superiore ai 45.000,00 euro con la causale ‘compenso come da accordo commerciale per RAGIONE_SOCIALE‘;
queste considerazioni comportano il rigetto del terzo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2135 c.c. e 1 l.fall.: l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno, difatti, se non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse previste dall’art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio (Cass. n. 16614/16; n. 19311/23);
inammissibile è poi il quarto motivo di ricorso , col quale la ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’esistenza del controcredito vantato, d’importo superiore a quello posto a base dell’istanza di fallimento: e ciò perché non di un fatto storico si tratta, ma di una valutazione sull’esistenza del controcredito, di segn o contrario a quella svolta dalla corte d’appello , la quale ha fatto leva sull’intervenuta remissione del debito oggetto della delegazione di pagamento e su dichiarazioni scritte di NOME;
né rilevano le considerazioni della Guardia di finanza trasfuse negli atti penali rilasciati in copia soltanto nel 2022: non di fatti sopravvenuti si tratta, ma di valutazioni, compiute in altro processo, dei fatti valutati dalla corte d’appello, che ha ritenuto al riguardo dirimenti, si ribadisce, la remissione del debito e le dichiarazioni della debitrice;
il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza;
non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità aggravata, perché non emerge la chiara consapevolezza dell’infondatezza del ricorso o comunque la condotta di abuso del processo.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro 5700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.