Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27929 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27929 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 32328 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore ragionier NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del procuratore AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME, in qualità di procuratrice RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale per notar NOME COGNOME del 18.3.2020, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in VeronaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./pP_IVAvP_IVAa. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
e
RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 01181770155/p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE) .
INTIMATO
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./pP_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
e
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
INTIMATO
avverso la sentenza n. 507 del 16.11.2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 6 l.fall. del 21.11.2015 al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva di dichiarare il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 17) .
Con ricorso ex art. 6 l.fall., riunito al precedente, anche la RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di dichiarare il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 17) .
RAGIONE_SOCIALE si costituiva mercé deposito di memoria in data 11.5.2016. (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18) .
Eccepiva la propria qualità di imprenditore agricolo, non assoggettabile a fallimento.
Instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto delle domande ex adverso esperite.
Con separati ricorsi, riuniti ai precedenti, l’ RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE parimenti chiedevano di dichiarare il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 18) .
Con sentenza n. 2/2018 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 18) .
RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo ex art. 18 l.fall. Formulava, peraltro, richiesta di c.t.u. (cfr. ricorso, pagg. 19 – 20) .
Instava, attesa la sua veste di imprenditore esercente in concreto attività agricola, per la revoca RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento.
Resistevano il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., l’ RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 22 – 23) .
Non si costituivano la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 23) .
Con sentenza n. 507 del 16.11.2020 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il reclamo e condannava la reclamante a rimborsare alle controparti costituite le spese del grado nonché a farsi carico delle spese di c.t.u.
La corte reputava sussistente la qualità di imprenditore commerciale RAGIONE_SOCIALE reclamante.
Premetteva, la corte, che il c.t.u. aveva esaminato tutta la documentazione contabile prodotta dalla società, ossia le fatture -allega te ‘a campione’ di vendita e di acquisto per gli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015, i registri i.v.a. ‘vendite’ e ‘acquisti’ per gli stessi esercizi, il registro integrale di stalla, la consulenza tecnica di parte e la sua integrazione, i bilanci depositati innanzi al tribunale dalla reclamante, il contratto di fornitura di latte vaccino prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE e la relazione ex art. 33 l.fall. depositata dal curatore fallimentare (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 – 5) .
Indi, la corte, evidenziava che il co nsulente d’ufficio aveva rappresentato che dalla stessa relazione del consulente di parte si desumeva che la RAGIONE_SOCIALE risultava iscritta nel registro delle imprese quale imprenditore agricolo con riferimento ‘alla sola attività di allevamento di bo vini e produzione di latte crudo e (…) che tutte le cc.dd. (terreni, fabbricati (…)) utilizzate per l’esercizio dell’attività agricola nella fattispecie allevamento di bovini da latte e carne (…)’ (così sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava poi – la corte che il c.t.u. aveva rappresentato che nell’anno 2016 la reclamante aveva ceduto i terreni, gli immobili e gli impianti ad uso agricolo nonché i capi di bestiame, sicché lo svolgimento di attività, necessariamente di natura commerciale, era stata -dall’ausiliario d’ufficio desunta dalle ingenti perdite figuranti nel bilancio dell’esercizio 2016, di certo non ascrivibili in via esclusiva all’aggravio per gli interessi sulle esposizioni finanziarie (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava ulteriormente, a tal ultimo riguardo, che i rilievi mossi dalla reclamante alla c.t.u. -in particolare in ordine alla riferibilità RAGIONE_SOCIALE fattura ‘RAGIONE_SOCIALE
97′ del 31.10.2016 ad altra società non avevano valenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) .
Evidenziava che difatti dalla relazione ex art. 33 l.fall. si desumeva che nell’esercizio 2016 la RAGIONE_SOCIALE aveva accumulato perdite per circa euro 3.911.000,00, sicché era ragionevole presumere che la RAGIONE_SOCIALE poi fallita nel corso dello stesso esercizio avesse continuato a svolgere attività d’impresa, di certo non di natura agricola , siccome ‘si era già privata alla fine del 2015 dei relativi mezzi’ (così sentenza impugnata, pagg. 7 – 8) .
Evidenziava altresì che il c.t.u. aveva rappresentato che negli anni 2012 -2015 la reclamante aveva senza dubbio svolto le attività agricole di allevamento di bovini, di produzione e trasformazione di latte vaccino nonché di produzione e vendita di carni bovine e tuttavia negli stessi anni aveva ‘anche svolto attività commerciale consistente nell’a cquisto da terzi e rivendita di latte vaccino crudo (…); nell’a cqu isto e rivendita di salumi (…); nell’acquisto e rivendita di olio di oliva (…); nella preparazione e vendita di gelati (…); nell’acquisto e rivendita di prodotti di gastronomia e ortofruttic oli di varia natura (…)’ (così sentenza impugnata, pag. 6) .
Evidenziava ulteriormente, a tal ultimo riguardo, che siffatte aggiuntive attività non risultavano ‘in nessun modo collegate (o anche solo collegabili) all’attività agricola svolta in via principale’ (così sentenza impugnata, pag. 6) ; che, al contempo, l’ausiliario d’ufficio aveva verifiAVV_NOTAIO che ‘il valore del prodotto trasformato (latticini e formaggi) risulta di gran lunga superiore a quello frutto dell’attività agricola principale di allevamento di bovini da latte’ (così sentenza impugnata, pag. 7) .
Evidenziava ancora che in questo quadro risultavano irrilevanti le istanze di esibizione e di prova per testimoni (cfr. sentenza impugnata, pag. 9) .
Evidenziava infine che priva di fondamento era l’ecce zione di nullità RAGIONE_SOCIALE c.t.u., giacché l’ausiliario d’ufficio aveva dichiarato di aver rinvenuto tra le produzioni documentali acquisite il documento utilizzato ed asseritamente non prodotto dalle parti, viepiù che, in rapporto alle conclusioni cui il consulente era addivenuto in merito allo s volgimento di attività commerciale nel corso dell’anno 2016, il documento oggetto di contestazione aveva avuto valenza del tutto marginale (cfr. sentenza impugnata, pag. 9) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (in qualità di procuratrice RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato separati controricorsi, con i quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con il favore delle spese.
RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE) , la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 102 Cost. e dell’art. 194 cod. proc. civ.
Deduce che il quesito rivolto al consulente d’ufficio dalla corte d’app ello con l’ordinanza in data 28.5.2019, così come emerge dalla finale sua letterale formulazione, è nullo e conseguentemente è nulla l’impugnata sentenza, siccome la corte di merito ha affidato all’ausiliario ‘l’incarico di effettuare
valutazioni giuridich e’ (così ricorso, pag. 25) ovvero gli ha demandato la soluzione RAGIONE_SOCIALE quaestio iuris circa la qualità di imprenditore agricolo o meno di essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce del resto che, così come ha rilevato in sede di reclamo, sia dopo l’inoltro ai c.t.p. RAGIONE_SOCIALE bozza di relazione sia dopo il deposito RAGIONE_SOCIALE relazione finale, la relazione di consulenza ‘contiene sostanzialmente solo valutazioni giuridiche’ (così ricorso, pag. 27) ed è priva e di riscontri tecnici e dell’elaborazione di dati numerici (cfr. ricorso, pag. 31) .
Con il secondo motivo la ricorr ente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 101 e 194 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost.
Deduce che la relazione di c.t.u. è nulla e conseguentemente è nulla l’impugnata sentenza, siccome alla redazione RAGIONE_SOCIALE relazione di c.t.u. ha partecipato ‘un soggetto terzo sconosciuto alle part i non previamente avvertite di tale fatto e senza il rispetto del principio del contraddittorio’ (così ricorso, pag. 33) .
Deduce che ha errato la corte d’appello a respingere il rilievo di nullità al riguardo formulato con le note di trattazione dell’8.7.2 020, depositate alla vigilia dell’udienza del 9.7.2020, e quindi a non far luogo alla fissazione di apposita udienza, onde consentire la discussione sul punto, ed alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 33) .
Con il terzo motivo la ricorrente denu ncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 115 e 194 cod. proc. civ.
Deduce che l’impugnata sentenza è nulla, siccome la corte d’appello ha basato la sua decisione in ordine allo svolgimento di attività commerciale nell’anno 2016 pur sulla fattura n. 97 del 31.10.2016 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Deduce in particolare che il c.t.u. ha dichiarato di aver rinvenuto siffatto documento agli atti del giudizio di reclamo e nondimeno essa reclamante non ha provveduto alla sua produzione con il deposito del reclamo ex art. 18 l.fall., viepiù che trattasi di documento riferibile, così come emerge peraltro dalla partita i.v.a., ad un soggetto terzo (cfr. ricorso, pagg. 38 – 39) .
Deduce quindi che ben avrebbe dovuto la corte di merito, conformemente alla sua richiesta, far luogo alla fissazione di apposita udienza, onde consentire la discussione sul punto (cfr. ricorso, pag. 39) .
I tre motivi vanno respinti.
Con precipuo riferimento al primo motivo, il passaggio finale (‘(…) dica se la RAGIONE_SOCIALE (…) sia imprenditore agricolo escluso dall’assoggettabilità al fallimento’) del quesito formulato ai fini dell’indagine demand ata al c.t.u. sembra in effetti d evolvere all’ausiliario il compito di far luogo ad affermazioni in diritto.
E tuttavia, al di là di tale profilo, vanno debitamente rimarcati due aspetti.
Innanzitutto, i precedenti passaggi del quesito, ovvero quelli caratterizzanti gli espletandi accertamenti, connotano l’indagine rimessa al consulente sicura mente come indagine ‘di fatto’ (‘dica se le attività connesse (…) abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale; verifichi q uale sia l’incidenza , per le attività connesse, (…); dica se le attività connesse prevalgono (…)’) .
Altresì , seppur l’ausiliario ha fatto luogo ad affermazioni ‘in diritto’, nondimeno siffatte affermazioni -così come emerge dall’analitica illustrazione de i passaggi motivazionali dell’impugnato dictum dapprima operata – sono state vagliate e recepite criticamente dalla Corte di Perugia.
In termini del tutto condivisibili, dunque, il curatore del fallimento adduce che la ‘Corte d’Appello, con ragionamento pr oprio, del tutto autonomo, è pervenuta a specifiche conclusioni (pure coincidenti con quelle del CTU)’ (così controricorso del curatore, pag. 18) .
Cosicché in questo quadro è, per un verso, vano l’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo cui l’impugnata statuizione ‘contiene la mera riproposizione delle stesse valutazioni giuridiche, presunzioni e affermazioni contenute nella relazione peritale’ (così ricorso, pag. 32) ; è, per altro verso, ingiustifiAVV_NOTAIO il duplice postulato che la stessa ricorrente ne trae in ordine alla (pretesa) nullità RAGIONE_SOCIALE relazione di c.t.u. ed in ordine alla (pretesa) nullità dell’impugnata sentenza.
13. Con precipuo riferimento al secondo motivo si osserva quanto segue.
In realtà il secondo mezzo di impugnazione si risolve nella sostanziale riproposizione del motivo di reclamo già disatteso, in maniera congrua ed esaustiva, dalla Corte di Perugia.
La corte d’appello, quanto al dubbio prefigurato dalla reclamante in ordine alla provenienza RAGIONE_SOCIALE relazione di c.t.u., ha puntualizzato che la relazione era stata firmata e depositata telematicamente dal l’officiato ausiliario, il quale si era assunto la responsabilità del relativo contenuto. Indi -la corte -ha soggiunto che la circostanza che altro soggetto fosse stato indiAVV_NOTAIO quale ‘ proprietario ‘ del documento ‘ word ‘ inviato per posta elettronica, era priva di signifiAVV_NOTAIO, siccome
da correlare all’impostazione del ‘software’ e siccome per nulla indicativa circa la paternità del documento (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) .
Viene pertanto in rilievo l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell ‘ appello, senza considerare le ragioni offerte da quest ‘ ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALE propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘ non motivo ‘ , come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098).
Invano, perciò, la ricorrente prospetta che autore del ‘PDF’ depositato presso la corte distrettuale e poi inoltrato ad essa ricorrente è l’AVV_NOTAIO, ‘segno del fatto che detto terzo ha preso parte alla redazione RAGIONE_SOCIALE relazione peritale ed è stato coinvolto dal c.t.u., senza tuttavia informare le parti del giudizio’ (così ricorso, pagg. 35 – 36) .
Con precipuo riferimento al terzo motivo si osserva quanto segue.
L’accertamento dello svolgimento di attività d’impresa commerciale nell’anno 2016 risulta dalla Corte umbra – correlato, oltre che alla fattura n. 97 del 31.10.2016 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ad un ulteriore duplice rilievo, ossia al riscontro RAGIONE_SOCIALE cessione dei capi di bestiame, degli immobili e degli impianti propriamente agricoli nonché al riscontro, operato dal c.t.u., delle ingenti perdite figuranti nel bilancio dell’esercizio 2016 (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Per giunta, la corte distrettuale ha puntualizzato che nelle conclusioni del c.t.u. il riferimento alla fattura n. 97/2016 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era del tutto ‘marginale’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 9) .
17. In questi termini invano la ricorrente prospetta che non ha provveduto alla produzione RAGIONE_SOCIALE fattura n. 97/2016, sulla quale la corte territoriale ha basato la sua decisione.
Soccorre l’insegnamento di questo Giudice a tenor del quale , qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ‘ rationes decidendi ‘ -si dirà che pur gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati – rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493) .
18. C on il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, co d. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che l’impugnata sentenza è nulla, siccome si basa ‘su premesse ed argomentazioni logiche (…) tra loro del tutto incoerenti ed inconciliabili’ (così ricorso, pag. 46) .
Deduce che l’impugnato dictum si fonda su affermazioni contraddittorie sia con riferimento al ritenuto svolgimento di attività commerciale negli anni 2012
2015 (cfr. ricorso, pagg. 46 – 52) sia con riferimento al ritenuto svolgimento di attività commerciale ne ll’anno 2016 (cfr. ricorso, pagg. 52 – 54) .
Deduce in particolare che la Corte di Perugia ha talvolta affermato che rileva l’attività d’impresa che in concreto ha esercitato, ha talvolta affermato che rilevano le risultanze del registro delle imprese (cfr. ricorso, pag. 51) ; che il ragionamento presuntivo su cui si fonda l’impugnata pronuncia, è meramente ‘apparente’ (cfr. ricorso, pag. 55) .
Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.
N el vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. al di là dell’ipotesi del ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
Si è in precedenza dato analiticamente conto dell’impia nto motivazionale dell’impugnato dictum .
È ben evidente che non solo non si configura un possibile ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ , ma del tutto ingiustificata si prospetta pur la deduzione RAGIONE_SOCIALE rico rrente secondo cui ‘manca nei ragionamenti motivi Corte d’Appello (…) qualsiasi coerenza, congruenza e conseguenzialità (…)’ (così ricorso, pag. 56) .
I l vizio di motivazione ‘apparente’ ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232; Cass. 24.2.1995, n. 2114) .
Viceversa, nella specie, la Corte di Perugia ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Invano, perciò, la ricorrente adduce che la perdita registrata nella situazione patrimoniale del 2016 ‘è connaturata a d ogni modo alla cessazione dell’attività d’impresa sul finire del 2015’ (così ricorso, pag. 56) .
C on il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co d. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 2135 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 228/2001, con gli artt. 7 e 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 57/2001, con l’art. 59 RAGIONE_SOCIALE legge n. 488/1999 (come modifiAVV_NOTAIO dalla legge n. 388/2000) e con l’art. 2082 cod. civ.
Deduce che ha errato la corte d’appello a disconoscere la sua qualità di imprenditore agricolo (cfr. ricorso, pag. 65) .
Deduce in particolare che ha errato, da un canto, la corte di merito a ritenere che il riscontro in concreto RAGIONE_SOCIALE connessione ex art. 2135, 3° co., cod. civ. non
debba essere integrato con le disposizioni disciplinanti la figura dell’imprenditore agricolo (cfr. ricorso, pag. 65) .
Deduce in particolare che ha errato , d’ altro canto, la corte di merito a ritenere che la connessione ex art. 2135, 3° co., cod. civ. postuli l’equilibrio economico tra il valore RAGIONE_SOCIALE produzione ed il valore del prodotto finito (cfr. ricorso, pagg. 65 e 88) .
Deduce altresì che l’imprenditore agricolo ‘può vendere al dettaglio (…) prodotti agricoli di terzi acquistati (allo stato naturale o trasformati) da terzi’ (cfr. ricorso, pag. 84) , con l’unico limite ‘RAGIONE_SOCIALE non prevalenza rispetto ai prodotti derivanti dalla propria attività agricola esercitata in via principale’ (cfr. ricorso, pag. 84) .
24. C on il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Deduce che ha errato la corte d’appello ad attribuire valenza presuntiva a circostanze prive viceversa di valore indiziario (cfr. ricorso, pag. 90) .
Deduce segnatamente che l’erronea attribuzione di val enza indiziaria ha riguardato la ‘ritenuta attività commerciale di rivendita del latte crudo vaccino’ (così ricorso, pag. 91) ; che a tal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto dell’imprecisione lessicale contenuta nella relazione di consulenza tecnica di parte (cfr. ricorso, pag. 91) .
Deduce segnatamente che l’erronea attribuzione di valenza indiziaria ha riguardato la ‘ritenuta attività commerciale per l’anno 2016’ (così ricorso, pag. 93) ; che a tal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto che la fattura n. 97 del 31.10.2016 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è riferibile ad altro soggetto e che le
perdite di esercizio sono l’effetto RAGIONE_SOCIALE cessazione dell’attività d’impresa (cfr. ricorso, pag. 94) .
Deduce segnatamente che l’erronea attribuzione di valenza indiziaria ha riguardato la ‘ritenuta rilevanza RAGIONE_SOCIALE proposta di concordato ai fini RAGIONE_SOCIALE esclusione RAGIONE_SOCIALE qualifica di imprenditore agricolo’ (così ricorso, pag. 94) ; che a tal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto che la proposta di concordato è stata depositata in data 17.11.2012 e concerne un periodo temporale diverso da quello che rileva nella specie e che medio tempore , per effetto di operazioni societarie, vi è stata u na modifica dell’attività esercitata (cfr. ricorso, pag. 95) .
C on il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116, 1° co., cod. proc. civ.
Deduce che la corte d’appello ha omesso la valutazione di taluni documenti (cfr. ricorso, pagg. 97 e 101) ; che la corte di merito ha attribuito valenza di prova ad elementi che prove non sono (cfr. ricorso, pag. 98) .
I motivi, all’evidenza connessi e dunque congiuntamente esaminabili, sono infondati.
È da disconoscere l’ ‘ error in iudicando ‘ denunciato specificamente con il quinto motivo, ovvero non si prospetta la falsa applicazione delle disposizioni che concorrono ai fini RAGIONE_SOCIALE nozione di imprenditore agricolo ‘per connessione’.
Il dettato dell’art. 2135 cod. civ. riflette la tradizionale distinzione delle attività agricole in attività agricole ‘ essenziali ‘ (di cui al 1° co., così come esplicitate dal 2° co.) ed attività agricole ‘ per connessione ‘ (di cui al 3° co.) .
Nella specie viene in rilievo la previsione del 3° co. dell’art. 2135 cod. civ. nella parte in cui, in particolare, è statuito che ‘ si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall ‘ allevamento di animali (…)’ .
Evidentemente, con riferimento alle attività agricole ‘ per connessione ‘, la connessione rileva e dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo.
Sotto il primo profilo la connessione postula che le attività di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo ‘essenziale’ .
E nella specie la connessione soggettiva sussisterebbe senza dubbio.
Sotto il secondo profilo la connessione postula il ( recte va intesa all ‘ insegna del) parametro RAGIONE_SOCIALE prevalenza – espresso, appunto, nel testo legislativo dell’avverbio ‘prevalentemente’ – nel senso cioè che non si fuoriesce dall ‘ alveo dell ‘ impresa agricola, allorché le attività (oggettivamente commerciali e rilevanti, ciascuna, di per sé) di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazione e di valorizzazione riguardino prodotti ottenuti in via preponderante dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall ‘ allevamento degli animali.
Più esattamente la connessione oggettiva si specifica come segue.
In primo luogo, la connessione oggettiva implica che l’attività agricola ‘per connessione’ sia così come si evidenzia in dottrina – oggettivamente ‘coerente’ con l’attività agricola ‘essenziale’.
Ebbene, nel caso de quo , la Corte di Perugia ha escluso con giudizio congruo ed ineccepibile che ‘coerenza’ sussistesse , rispetto all’attività agricola
essenziale – allevamento di bovini (cfr. a tal riguardo, ricorso, pag. 10) -svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’attivit à di acquisto e vendita di carni suine (‘perché tra le attività agricole esercitate non era ricompresa la produzione propria di carni suine e/o salumi, in ogni caso per il commercio dei salumi ac quistati’: così sentenza impugnata, pag. 6) , con riferimento all’attivit à di acquisto e vendita di olio d’oliva, siccome la produzione di olio d’oliva da parte RAGIONE_SOCIALE società fallita non era stata concretamente (nell’ ‘an’ e nel ‘quantum’ ) riscontrata (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) , nell’a ttività di acquisto e vendita di prodotti gastronomia e ortofrutticoli , ‘mera attività di commercializzazione di beni prodotti da terzi’ (così sentenza impugnata, pag. 6) .
Segnat amente, la corte d’appello ha puntualizzato lo si è premesso – che trattasi di attività ‘consistenti nell’acquisto di prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli da terzi effettuata (…), frutto di attività in nessun modo collegate (o anch e solo collegabili) all’attività agricola svolta in via principale (allevamento di bovini da latte)’ (così sentenza impugnata, pag. 6) .
In secondo luogo, la connessione oggettiva implica un giudizio comparativo di valenza ‘economico -patrimoniale’.
Da un lato, il valore ‘economico -patrimoniale’ dei prodotti delle attività di commercializzazione, di manipolazione, di conservazione, di trasformazione e di valorizzazione RAGIONE_SOCIALE produzione non ottenuta, avulsa, dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali .
Dall’altro, il valore ‘economico -patrimoniale’ RAGIONE_SOCIALE produzione agricola ‘essenziale’, ovvero ottenuta dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli anim ali, produzione che, in quanto espressione di attività imprenditoriale, ancorché agricola, è destinata, comunque e quanto meno (pur in assenza di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione) ,
alla commercializzazione, al ‘merAVV_NOTAIO‘, siccom e, appunto, la ‘ destinazione al merAVV_NOTAIO‘ è coessenziale alla nozione generale di imprenditore.
Del resto , questa Corte spiega che l’ esenzione dell ‘ imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova – da parte di chi la invoca in ossequio all ‘ art. 2697, 2° co., cod. civ. e del principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova –RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni per ricondurre l ‘ attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell ‘ ambito di cui all ‘ art. 2135, 3° co., cod. civ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ovvero, come nella specie, dall’allevamento dei bovini (cfr. Cass. 21.1.2021, n. 1049; Cass. 8.8.2016, n. 16614, secondo cui l’ esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno quando le attività connesse di cui all’art. 2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione) .
32. Nel quadro così delineato si rileva quanto segue.
La corte distrettuale, in adesione ai rilievi operati dal c.t.u., ha – lo si è del pari premesso – posto in risalto, in maniera immune da qualsivoglia forma di anomalia motivazionale rilevante del segno RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, che l’ausiliario d’ufficio aveva riscontrato con riferimento all’attività di trasformazione del latte vaccino in prodotti caseari -unica attività effettivamente connessa a quella agricola -che ‘il valore del prodotto trasformato (latticini e formaggi) risulta di gran lunga superiore a quello frutto dell’attività agricola principale di allevamento di bovini da latte’ (così sentenza impugnata, pag. 7) ; che gli stessi riscontri si rinvenivano nella relazione integrativa del consulente RAGIONE_SOCIALE reclamante (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) ; che invero ‘il valore del prodotto finito era di quasi tre volte superiore
a quello RAGIONE_SOCIALE materia prima principale impiegata’ (così sentenza impugnata, pag. 7) .
Ed ha soggiunto poi -la corte territoriale – che ai surriferiti rilievi si correlava, quale elemento indiziario, la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE aveva in precedenza depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, il che induceva ‘ragionevolmente a ritenere che a nche la reclamante avesse la consapevolezza e la convinzione di rientrare nell’area soggettiva di fallibilità’ (così sentenza impugnata, pag. 9) .
Sono -conseguentemente – da disattendere le deduzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo cui ‘le attività di vendita al dettaglio/fornitura beni o servizi hanno riguardato in prevalenza i prodotti aziendali RAGIONE_SOCIALE ricorrente rispetto ai prodotti agricoli altrui dalla stessa acquistati e rivenduti presso i propri negozi/spacci aziendali’ (cfr. ricorso, pag. 87) ; e secondo cui tale ‘circostanza è attestata dalla documentazione in atti (…), dai dati contenuti nella CTP (…), come ricavati dai bilanci e documentazione contabile; non è contestata dalle controparti’ (cfr. ricorso, pag. 87) .
In questo quadro, ovviamente, è da dis attendere pur l’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui la corte distrettuale ha fatto applicazione di una nozione di ‘attività agricola per connessione’ che non trova riscontro nella disciplina normativa (cfr. ricorso, pag. 83) .
Con precipuo riferimento al sesto motivo si rimarca quanto segue.
34. Già in epoca antecedente alla novella del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. si reputava spettasse al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti
di legge, con apprezzamento ‘di fatto’ che, ove adeguatamente motivato è senza dubbio il caso del dictum RAGIONE_SOCIALE Corte di Perugia in questa sede impugnato – sfuggiva al sindaAVV_NOTAIO di legittimità e si rilevava che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragioname nto presuntivo non potesse limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma dovesse far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio -il che non è nella specie restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario potesse dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847) .
In pari tempo, questa Corte spiega che, in tema di prova presuntiva, è incen surabile in sede di legittimità l’apprezza mento del giudice del merito circa la valutazione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo comunque il sindaAVV_NOTAIO del giudice di legittimità circoscritto alla verifica RAGIONE_SOCIALE tenuta RAGIONE_SOCIALE relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234) .
Evidentemente, a tal ultimo riguardo, il tessuto motivazionale dell’impugnata statuizione non solo va esente da ‘omesso esame’ , ma è immune -lo si è detto -da qualsivoglia anomalia.
35. Con precipuo riferimento al settimo motivo si rimarca quanto segue.
36. Del tutto ingiustificata è la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Invero, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il
giudice ha dichiarato espressamente -il che non è nella specie – di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudiAVV_NOTAIO sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892) .
Invero, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio RAGIONE_SOCIALE libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda -il che non è nella specie – tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892) .
37. Con il settimo motivo la ricorrente innegabilmente si duole per l’asserita omessa, erronea valutazione di risultanze documentali.
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) .
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
38. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti delle parti che non hanno svolto difese.
39. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifiAVV_NOTAIO pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti, Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifiAVV_NOTAIO pari a quello previsto per i l ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte