Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34616 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34616 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5192/2012 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del primo;
contro
Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO;
Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano, Ufficio territoriale di Rho, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Rho, INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE Agente della riscossione per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO;
– intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 10/11/11, depositata il 31 gennaio 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2019 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito l’Avv. NOME COGNOME per la ricorrente e l’Avv. dello Stato NOME COGNOME per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
..
1. La RAGIONE_SOCIALE esercitò la facoltà di rivalutare i d’impresa ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 21 novem 2000, n. 342, come modificato dall’art. 2, comma 25, della leg finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), versando l’impos sostitutiva dovuta in base a quest’ultimo comma in tre rate annu senza applicare interessi sull’importo di quelle successive alla pri
2. L’RAGIONE_SOCIALE, Concessionario per la riscossione p Provincia di Milano, notificò alla RAGIONE_SOCIALE una carte pagamento che recava l’iscrizione a ruolo degli interessi, nella mi del 6 per cento annuo, sull’importo della seconda e della terza r della sanzione per l’omesso versamento degli stessi.
3. La cartella di pagamento fu impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che accolse il ricorso della contrib
4. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Rh propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardi (hinc anche: «CTR») che lo accolse con la motivazione che l’art. comma 25, della legge n. 350 del 2003 aveva «esclusivamente prorogato i termini per poter usufruire della rivalutazione d , senza modificare nel resto la legge 342/00 prevedeva la seconda e la terza maggiorate degli interessi al 6% annuo» e che la «legge nel ribadire la possibi di pagamento rateale ha voluto solo confermare la possibilità usufruire di questa agevolazione ma non modificare le alt condizioni».
5. Avverso tale sentenza della CTR, depositata in segreteria il gennaio 2011 e non notificata, ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, che affida il proprio ricorso, notificato il 2/8-9 marz a tre motivi.
6. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato i aprile 2012.
7. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria.
8. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20 novemb 2019, nella quale il Procuratore generale ha concluso come indicato epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’ 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e f applicazione dell’art. 2, comma 25, della legge n. 350 del 2003, del 10, comma 1, della legge n. 342 del 2000 e dell’art. 12 disp. prel. civ., per avere la CTR reputato dovuti gli interessi sull’importo seconda e della terza rata dell’imposta sostitutiva, nonostante l’ comma 25, della legge n. 350 del 2003 prevedesse delle modalità d versamento di tale imposta diverse da quelle stabilite dal richiamato) art. 12 della legge n. 342 del 2000, e, in partic l’obbligo di versarla in tre rate, con la conseguente coerente manca previsione della corresponsione di interessi.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’ 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la falsa applicazione del 12, comma 2, della legge n. 342 del 2000, per avere la CTR affermat che gli interessi sull’importo della seconda e della terz dell’imposta sostitutiva erano della misura del 6 per cento a stabilita da detto art. 12, comma 2, norma che invece, in quanto richiamata dall’art. 2, comma 25, della legge n. 350 del 2003, non pertinente alla rivalutazione dei beni delle imprese ai sen quest’ultima disposizione.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e f applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 199 546, dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’ar decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 2, comma della legge n. 350 del 2003, per avere la CTR implicitamente rigett
la propria domanda di dichiarare non applicabili le sanzioni per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata di quest’ultima disposizione.
4. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha infatti più volte ribadito – affermando un principio che è ormai consolidato e che è condiviso da questo collegio – che la pacifica circostanza che l’art. 2, comma 25, della legge n. 350 del 2003 abbia fissato le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta in base a tale comma stabilendone espressamente il versamento «in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006» porta a escludere la possibilità che sugli importi delle rate del 2005 e del 2006, tempestivamente versate entro lo stabilito termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi per tali anni, potessero maturare interessi di sorta. Ciò in quanto si deve ritenere che, nel caso in cui l’obbligazione tributaria sia stata assolta nel termine stabilito d legislatore, non possano maturare accessori di sorta, dato che, prima di tale termine, non si può reputare che la stessa obbligazione sia venuta a scadenza e che, per l’effetto, sia sorto il dirit dell’amministrazione finanziaria alla corresponsione di interessi (Cass., 16/10/2012, n. 17753, 17/10/2012, n. 17808, 05/08/2016, n. 16474, 08/02/2017, n. 3354). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.
6. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., e sono liquidate come indicato in dispositivo. In considerazione della maturazione solo in corso di causa della soluzione sopra seguita, le spese processuali dei giudizi di merito devono invece essere compensate tra le parti.
P.Q. M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 10.200,00, oltre agli accessori d legge e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento; dichiara compensate tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma il 20/11/2019.
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