Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32669 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3165 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) o NOME COGNOME (C.F.:
rappresentati e difesi dall’avvocat NOME FNC 58B11 L074X)
-ricorrenti- nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’ art. 86 c.p.c.
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1595/2020, pubblicata in data 6 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
12 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il recupero delle spese di registrazione di un precedente decreto monitorio emesso nei confronti dei medesimi debitori (e successivamente divenuto definitivo).
Oggetto:
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU DECRETO INGIUNTIVO
Ad. 12/11/2024 C.C.
R.G. n. 3165/2021
Rep.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione contestando esclusivamente l’importo oggetto dell’ ingiunzione e, precisamente, negando di essere tenuti a rimborsare al Pastore l’importo della sanzione per il ritardo nel pagamento dell’imposta .
L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Gallipoli. Il Tribunale di Lecce ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il COGNOME e la COGNOME, sulla base di un unico mo- tivo.
Resiste con controricorso il Pastore.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’ art. 57 D.P.R. 26/4/1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l ‘ imposta di registro) ai sensi dell’ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. ».
I ricorrenti fanno presente che il tribunale (quale giudice di appello) ha rigettato la loro opposizione affermando che l’imposta pagata in ritardo era solidalmente dovuta all’erario anche da loro e, di conseguenza, il ritardo nel suo pagamento era quanto meno anche a loro imputabile, non avendo essi provveduto nel termine di legge.
Sostengono che, al contrario, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti), è tenuto al versamento all’erario dell’imposta per la registrazione del decreto ingiuntivo esclusivamente il creditore che lo ha richiesto ed ottenuto e non vi è obbligo solidale del debitore, diversamente da quanto avviene per la registrazione delle sentenze (e diversamente da quanto prevede, altresì, l’attuale
Ric. n. 3165/2021 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4
formulazione dell’art. 57, comma 1.1, non applicabile alla fattispecie, ratione temporis ).
Il ricorso è fondato.
In base all’espressa previsione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fattispecie), l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all’erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto.
Di conseguenza, il ritardo nel pagamento dell’imposta e la conseguente sanzione non può, nella specie, ritenersi imputabile anche ai ricorrenti, quali obbligati in solido nei confronti dell’erario .
È, pertanto, erroneo il contrario assunto in diritto in base al quale il tribunale ha rigettato l’appello dei ricorrenti, secondo il quale al pagamento dell’imposta erano tenuti, in solido, creditore e debitore, onde il ritardo nel pagamento all’erario era , solo per tale ragione, imputabile anche ai debitori ingiunti.
Di fronte a tale manifesto e decisivo errore di diritto contenuto nella decisione impugnata, che vizia l’unica ratio posta a suo fondamento, risultano del tutto ininfluenti, quanto meno nella presente sede, tutte le ulteriori considerazioni di fatto relative allo svolgimento dei rapporti con le controparti, svolte dal controricorrente nei propri atti difensivi.
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata affinché in sede di rinvio sia nuovamente valutata la fattispecie, in base alla corretta applicazione della previsione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella sua formulazione previgente, applicabile alla fattispecie, secondo la quale l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all’erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto monitorio, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto.
2. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-