SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12882 2025 – N. R.G. 00030151 2022 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
T R I B U N A L E O R D I N A R I O DI R O M A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30151 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2022, trattenuta in decisione il 21 ottobre 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA
(avv. NOME COGNOME
attrice
E
(avv. NOME COGNOME
convenuta
CONCLUSIONI
All’udienza del 5 giugno 2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., i difensori delle parti così concludevano: per l ‘attrice , riportandosi ai propri scritti difensivi: ‘ – Accertare e dichiarare risolto il contratto di compravendita dei voucher di accesso alle ZTL del , meglio specificati in premessa, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1463 c.c., previo anche accerta mento dell’illegittimo comportamento del , per tutti i motivi dedotti in premessa e per l’effetto; – Condannare il in persona del sindaco pro tempore avente sede legale in INDIRIZZO C.F. alla ripetizione della somma di euro 54.662,00, incassata dalla medesima amministrazione ed illegittimamente trattenuta nonostante la sopravvenuta risoluzione contrattuale per imp ossibilità della prestazione, o alla diversa somma che l’Adito Giudicante riterrà di giustizia e/o equità, oltre interessi ai sensi dell’art. 1284, IV comma, codice civile; Condannare, altresì, lo stesso convenuto, al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.’ ‘Voglia l’On.le Tribunale adito, P.
per la convenuta, riportandosi ai propri scritti difensivi: contrariis rejectis, così provvedere: 1. dichiarare infondata nel merito ogni avversa domanda
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e, per gli effetti, rigettarla; 2. con vittoria di spese e compensi di lite in favore di . ‘
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -La ha convenuto in giudizio al fine di ottenere l’accertamento della risoluzione del contratto di compravendita dei voucher di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) del Comune di nonché la ripetizione dell’importo di € 64.343,05.
A sostegno della domanda, la società attrice ha esposto: (i) di aver acquistato da , ai fini dello svolgimento della propria attività di autonoleggio con conducente e organizzazione di escursioni e visite guidate, tre diversi carnet di titoli di accesso alle ZTL del Comune di mediante due bonifici perfezionatisi rispettivamente in data 2.1.2020 e in data 21.1.2020 (nello specifico: 200 permessi B/euro 5, 50 permessi A/euro 5 e 300 permessi B/euro 3 FAP); (ii) di non aver potuto utilizzare una rilevante parte dei titoli acquistati a causa della sospensione totale della propria attività, determinata dai provvedimenti d’urgenza adottati dal governo italiano in occasione della pandemia da Covid -19; (iii) di aver maturato, nei confronti di , un credito di € 64.343,05, pari al valore dei titoli rimasti inutilizzati; (iv) di aver chiesto la ripetizione dell’indebito all’Amministrazione con pec del 6.4.2020, rimasta tuttavia priva di riscontro.
La richiamando le disposizioni di cui agli artt. 1256, 1463 e 2033 c.c., ha pertanto invocato la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente richiesta di ripetizione della somma incassata da e indebitamente trattenuta ; l’attrice ha inoltre evidenziato la sussistenza di una violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell’Amministrazione, la quale avrebbe omesso di riscontrare le richieste di ripetiz ione dell’attrice al fine di trattenere le somme di cui si discute.
ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo: (i) la mancata configurazione di un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto l’impossibilità di utilizzare i carnet di accesso alle ZTL sarebbe stata meramente temporanea e coincidente con il periodo di lockdown; a seguito della proroga accordata dall’Amministrazione, infatti, i titoli erano validi sino alla data del 29.6.2022; (ii) la mancata allegazione e dimostrazione, da parte dell’attrice, di aver perso interesse alla prestazione di cui si discute; (iii) la mancata previsione, da parte dell’art. 7, comma 4 del Regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C (Protocollo RC n. 32393/2017) di un ‘rimborso in caso di mancato utilizzo, totale o parziale, del numero di giornate a carnet di ingressi entro il termine di validità del permesso’ ; (iv) l’infondatezza del richiamo all’art. 2033 c.c., in quanto le somme versate all’Amministrazione costituivano il legittimo corrispettivo per l’acquisto dei carnet; (v) l’infondatezza del richiamo all’art. 1256 c.c., in quanto la controprestazione gravante su si esauriva nella consegna
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dei carnet e, pertanto, non potrebbe rientrare nella fattispecie di impossibilità sopravvenuta richiamata dall’attrice.
Nella prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., l’attrice, nel riepilogare il numero dei ticket rimasti inutilizzati, ha individuato nel diverso importo pari ad € 54.662,00 l’indebito di cui si discute, ribadendo le proprie argomentazioni ed evidenziando in particolare come, a far data dal 31.12.2021, siano subentrate ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli, tali da rendere inutilizzabili i permessi FAP.
La causa -istruita a mezzo di sole produzioni documentali -è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
2 -La domanda è infondata, per quanto di seguito esposto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, infatti, l’impossibilità di utilizzare i titoli di accesso alla ZTL era soltanto temporanea e connessa al periodo del cd. lockdown, protrattosi dall’11.3.2020 (DPCM 9 marzo 2020) al 18.5.2020 (art. 1, comma 1 D.L. 16.5.2020, n. 33: ‘A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.’ ).
A fronte di tale limitata impossibilità di utilizzo, i titoli di cui si discute avevano una validità di 365 giorni decorrenti dalla data di acquisto (corrispondente, nel caso di specie, al 2.1.2020 per il primo gruppo di carnet e al 21.1.2020 per il secondo). A ciò si aggiunga che, con nota prot. QG/16948 del 30.4.2021, il , recependo l’art. 103, comma 2 , del D.L. n. 18/2020, conv. con modd. dalla legge n. 27/2020, aveva prorogato la validità dei predetti titoli fino ai novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Considerando che lo stato di emergenza è perdurato fino al 31.3.2022 (art. 1, comma 1, D.L. 24.12.2011, n. 221, conv. con modd. dalla legge n. 11/2022, n. 11: ‘In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 20 22.’ ), i voucher di accesso alla ZTL potevano essere utilizzati fino al 29.6.2022, come indicato dall’Amministrazione capitolina nella propria comparsa.
Nonostante ciò, da quanto emerge dagli atti di causa, l’attrice aveva chiesto la ripetizione dell’importo di € 53.292,00 già con pec del 6.4.2020 ( prodotta dall ‘ attrice sia all ‘ atto della costituzione in giudizio, sia unitamente alla seconda memoria istruttoria, in entrambi i casi erroneamente indicando nel 4.6.2022 la data di invio), allorché i permessi erano ancora in corso di validità.
In virtù di quanto rappresentato, la mancata fruizione dei permessi non può essere ricondotta, come vorrebbe l’attrice, alla ‘chiusura totale di tutte le attività sul territorio nazionale’ o ai ‘provvedimenti d’urgenza che inibivano, tra l’altro, l’utilizzo degli automezzi
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sul territorio nazionale’ (pag. 2 atto di citazione), né può ritenersi configurata, nel caso di specie, un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. A tal fine, non può neppure soccorrere l’ulteriore allegazione formulata dall’attrice nella prima memoria di cui all’ art. 183, comma 6 c.p.c., con la quale è stato evidenziato quanto segue: ‘…oltre la drastica compressione della domanda dei servizi turistici, subentravano ulteriori limitazioni relative alla circolazione dei veicoli appartenenti a determinate categorie a far data dal 31.12.2021 che determinavano una impossibilità oggettiva di utilizzo dei richiamati ticket. Benvero, non è trascurabile, infatti, l’ulteriore circostanza non richiamata dal afferente la impossibilità to tale dell’utilizzo dei permessi B / euro 3 FAP a far data dal 31.12.2021, allorquando subentravano delle espresse limitazioni per categorie di veicoli, nelle quali rientravano gran parte dei mezzi utilizzati della società attrice, che dunque non poteva in nessun modo usufruire dei richiamati ticket.’ (pag. 3 e 4 prima memoria istruttoria). Tale allegazione, infatti, oltre a essere formulata in modo generico e priva di documentazione di riscontro, appare altresì tardiva, attenendo a circostanze già verificatesi al momento della proposizione della domanda introduttiva (21.4.2022) e note all’attrice , eppure non richiamate nell’atto di citazione.
In definitiva, non sussistono i presupposti per dichiarare l’invocata risoluzione del contratto di compravendita dei permessi di accesso alla ZTL. Allo stesso modo, la condotta tenuta da nella fattispecie in esame non può ritenersi illegittima, avendo l’Amministrazione capitolina proc eduto, come già evidenziato, a prorogare la validità dei voucher conformemente alla normativa emergenziale.
3 -Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento in favore di delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo (d’ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal DM Giustizia n. 55 del 2014, avendo riguardo al valore della causa, pari ad € 54.662,00 e tenendo conto dell’attività effettivamente svolta (l’amministrazione convenuta non ha partecipato all ‘ udienza per l ‘ ammissione dei mezzi di prova e non ha depositato le memorie di cui agli artt. 183, comma 6, e 190 c.p.c., sicchè nulla si liquida per la fase istruttoria mentre la fase decisionale viene liquidata al parametro minimo).
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla nei confronti di , così provvede:
rigetta la domanda;
b) condanna la al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che si liquidano in € 6.307,00 per compensi, oltre ad eventuali oneri accessori.
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Così deciso in Roma, il 22.9.2025
Il Giudice NOME COGNOME