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Impossibilità sopravvenuta: no rimborso per voucher

Un’azienda ha chiesto il rimborso per voucher ZTL inutilizzati a causa del lockdown da Covid-19, invocando l’impossibilità sopravvenuta. Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, stabilendo che l’impossibilità era solo temporanea e la proroga della validità dei voucher ha preservato lo scopo del contratto, escludendo così il diritto alla restituzione della somma pagata.

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Pubblicato il 1 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Voucher ZTL e Lockdown: Quando l’Impossibilità Sopravvenuta non dà Diritto al Rimborso

La pandemia di Covid-19 ha riscritto le regole della vita quotidiana e ha messo a dura prova innumerevoli contratti. Un caso emblematico, deciso dal Tribunale di Roma, riguarda un’azienda di autonoleggio che ha chiesto il rimborso per l’acquisto di voucher ZTL resi inutilizzabili dal lockdown. La sentenza chiarisce i confini dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, distinguendo tra impedimento temporaneo e definitivo.

I Fatti del Caso: Voucher Inutilizzati a Causa della Pandemia

Una società operante nel settore dell’autonoleggio con conducente e organizzazione di tour turistici aveva acquistato un cospicuo numero di carnet per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di un grande comune italiano. Gli acquisti erano stati perfezionati a gennaio 2020, poco prima che l’emergenza sanitaria globale stravolgesse ogni piano.

Con l’arrivo del lockdown e la sospensione totale delle attività turistiche imposta dai provvedimenti governativi, l’azienda si è trovata nell’oggettiva impossibilità di utilizzare gran parte dei titoli di accesso acquistati. Di fronte a questa situazione, ha richiesto all’amministrazione comunale la restituzione della somma versata, circa 54.000 euro, sostenendo la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

La Posizione delle Parti

La Tesi dell’Azienda: Risoluzione e Rimborso

L’azienda attrice ha basato la sua richiesta sull’art. 1463 del Codice Civile, che disciplina la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta totale della prestazione. Secondo la sua prospettiva, le misure restrittive avevano reso la prestazione dell’amministrazione (consentire l’accesso alle ZTL) definitivamente impossibile, estinguendo l’obbligazione e dando diritto alla restituzione di quanto pagato. L’azienda ha inoltre lamentato un comportamento contrario a buona fede da parte dell’ente pubblico, che non aveva dato riscontro alla richiesta di rimborso.

La Difesa dell’Amministrazione Pubblica

L’amministrazione comunale si è difesa sostenendo che l’impossibilità fosse meramente temporanea e coincidente con il periodo di lockdown. A riprova di ciò, ha evidenziato di aver prorogato la validità dei voucher fino al 29 giugno 2022, in applicazione della normativa emergenziale. Tale proroga, secondo l’ente, avrebbe consentito all’azienda di fruire dei permessi una volta cessate le restrizioni, salvaguardando l’utilità del contratto. Pertanto, non sussistevano i presupposti per la risoluzione e il conseguente rimborso.

Le Motivazioni del Tribunale: Perché la Domanda è Stata Rigettata

Il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente la domanda dell’azienda, fornendo una chiara interpretazione dei principi in materia. Il giudice ha stabilito che l’ostacolo all’utilizzo dei voucher non configurava un’impossibilità sopravvenuta definitiva, ma soltanto temporanea. Le misure restrittive, infatti, erano limitate nel tempo (dall’11 marzo al 18 maggio 2020).

L’elemento decisivo nella valutazione del Tribunale è stata la proroga della validità dei titoli di accesso. L’amministrazione, recependo la legislazione d’emergenza, ha esteso la durata dei permessi per un periodo ben superiore a quello del blocco delle attività. Questa azione ha neutralizzato gli effetti dell’impossibilità temporanea, conservando l’utilità della prestazione per l’acquirente. In altre parole, l’azienda ha avuto un’ampia finestra temporale per utilizzare i voucher dopo la fine delle restrizioni più severe.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto tardiva e non provata un’ulteriore argomentazione dell’attrice, relativa a nuove limitazioni alla circolazione introdotte a fine 2021. Tale circostanza, già esistente al momento dell’avvio della causa, avrebbe dovuto essere dedotta fin dall’inizio. Di conseguenza, non sono stati ravvisati i presupposti per la risoluzione del contratto né per la richiesta di rimborso.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Contratti Durante le Emergenze

La sentenza offre un importante spunto di riflessione sulla gestione dei contratti in situazioni di emergenza. Il principio chiave che emerge è che l’impossibilità temporanea non comporta automaticamente la risoluzione del contratto, specialmente se le parti, o la legge stessa, forniscono strumenti per preservarne l’utilità, come la proroga dei termini. Per invocare la risoluzione ai sensi dell’art. 1463 c.c., è necessario che l’impedimento sia assoluto e definitivo. Questa decisione sottolinea l’importanza di analizzare non solo l’ostacolo iniziale, ma anche le misure correttive adottate per valutarne l’impatto complessivo sull’equilibrio contrattuale.

Un’impossibilità temporanea di usare un servizio acquistato, come durante un lockdown, giustifica la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta?
No, secondo la sentenza, un’impossibilità solo temporanea non estingue l’obbligazione e non porta alla risoluzione del contratto, soprattutto se vengono adottate misure, come la proroga dei termini, che ne conservano l’utilità per il creditore.

La proroga della validità di un titolo di accesso (come un voucher ZTL) incide sul diritto al rimborso?
Sì, la proroga della validità è stata considerata un elemento decisivo dal Tribunale. Essa ha permesso di superare l’impossibilità temporanea e ha conservato l’utilità della prestazione per l’acquirente, escludendo di conseguenza il diritto al rimborso.

L’amministrazione pubblica è tenuta a rimborsare i voucher non utilizzati a causa della pandemia di Covid-19?
No, in questo specifico caso il Tribunale ha stabilito che non sussiste un obbligo di rimborso, poiché la prestazione non è diventata definitivamente impossibile e l’amministrazione ha agito correttamente prorogando la validità dei titoli in conformità con la normativa emergenziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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