SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1273 2025 – N. R.G. 00002111 2021 DEPOSITO MINUTA 15 07 2025 PUBBLICAZIONE 15 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
Presidente Consigliere Consigliere Relatore
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2111/2021 promossa da:
TABLE
APPELLANTI
contro
e con il patrocinio dell’avv. COGNOME con domicilio in INDIRIZZO 43100 PARMA
APPELLATI
Oggetto : appello avverso la sentenza n. 1366/2021 pubblicata il 21/10/2021 del Tribunale di Parma
CONCLUSIONI rese all’udienza del 25.3.2025:
Appellanti (come da atto di appello):
‘ Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 1366/2021 pubblicata il 15/10/2021, dichiarare l’opposizione all’esecuzione proposta in primo grado ammissibile e fondata, con conseguente dichiarazione della insussistenza del diritto di parte appellata a procedere ad esecuzione forzata demolitoria con riguardo al disposto della sentenza del Tribunale di Parma n. 1234/2001.
Ciò, in quanto, la esecuzione demolitoria azionata rappresenta una pretesa oggettivamente impossibile da realizzare, ostandovi -in sintesi -la normativa pubblicistica in tema di distanze tra fabbricati, con pareti finestrate.
Con ogni conseguente pronuncia di legge e/o giustizia, anche riferita al ristoro delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed al ristoro dei contributi unificati corrisposti’.
Appellati (note depositate il 19.3.2025):
‘Voglia l’Illustrissima Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, – nel merito, rigettare l’appello proposto dagli odierni appellanti in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n. 1366/2021.
Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge del primo e del presente grado giudizio.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. , , proponevano opposizione avverso l’atto di precetto a loro notificato dai coniugi e in forza della sentenza n. 1234/2001 del Tribunale di Parma.
Con tale decisione veniva così definitivamente statuito: ‘(…) accerta e dichiara che gli attori
e quali proprietari dell’immobile sito in Fontanelle di Roccabianca (PR) strada INDIRIZZO (già n. 59-61) in angolo con la strada comunale INDIRIZZO (oltre la quale la INDIRIZZO) figurante al N.C.E.U. di Roccabianca al F. 31 Mappali: 76 sub 2, 76 sub 5, 264 sub. 5, 76 sub6, 264 sub. 1 e 264 sub. 4, hanno diritto di servitù attiva di veduta da numero due finestre, nella parte centrale del fronte nord del loro edificio, a carico dell’immobile di proprietà della
posto a nord, ancora figurante
–
seppur ora demoliti i relativi fabbricati -al N.C.E.U. di Roccabianca al Foglio 31 mapp. 74 e 75, 261 sub. 4, 262, 263 sub. 1, 261 sub. 2 sub. 3 e sub. 5, 263 sub. 4, nonché al Catasto terreni di Roccabianca al F. 31 mappali 431 e 432 e diritto di servitù attiva di accesso da una porta, sempre nella parte centrale del fronte nord del loro edificio, al cortile dell’immobile della medesima come sopra individuato e di passaggio attraverso al cortile medesimo verso nord fino alla strada del Borgone;
accerta e dichiara che la RAGIONE_SOCIALE deve astenersi dall’eseguire costruzioni sull’immobile di sua proprietà sopra indicato che costituiscano impedimento o turbativa dell’esercizio delle dette servitù;
condanna la medesima alla demolizione delle costruzioni eseguite nell’immobile di sua proprietà in violazione delle suddette servitù e che ne impediscono il libero e completo esercizio… ‘.
A fondamento dell’opposizione gli attori eccepivano l’intervenuta prescrizione del diritto portato dal titolo, nonchè l’incompatibilità della decisione con quanto previsto sia nel piano particolareggiato del Comune di Roccabianca, sia dalla normativa codicistica in tema di distanze legali.
Costituendosi in giudizio, e chiedevano il rigetto dell’opposizione.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Parma, rigettata l’eccezione di prescrizione, rigettava nel merito l’opposizione ritenendo che le doglianze esulassero dai limiti a dall’oggetto dell’opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c.
TABLE
adivano questa Corte proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma riproponendo esclusivamente, come unico motivo di impugnazione, quello dell’impossibilità giuridica della demolizione come intimata dal Tribunale, ‘ a ciò ostando la normativa edilizia urbanistica, vigente nel comune di Roccabianca, nonché la normativa in tema di distanze (cfr. in particolare l’art. 873 cod. civ., art. 9 del DM 2 aprile 1968).
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell’affermare che attori di primo grado cercassero di far valere ‘ questioni di merito già affrontate nei tre gradi di giudizio a ciò deputati, il cui vaglio è precluso in questa sede ‘. In realtà gli opponenti avrebbero solo evidenziato la sussistenza di un ostacolo giuridico all’esecuzione forzata dell’ordine demolitorio emesso dal Tribunale.
Si costituivano in giudizio gli appellati che chiedevano il rigetto dell’impugnazione.
La causa veniva trattenuta in decisione il 25.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello risulta infondato e non merita, pertanto, di trovare accoglimento.
Esso è imperniato su un’unica doglianza, consistente nell’asserita impossibilità giuridica alla demolizione.
Preliminarmente, la Corte rappresenta che nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (cfr. Cass. n. 2785 del 04/02/2025).
In questo caso, si osserva come l’odierno appello avverso la sentenza di opposizione al precetto si fondi su demolibilità o meno della costruzione realizzata: tale, tuttavia, è l ‘oggetto del gi udizio avanti al Giudice dell’Esecuzione, il quale potrà valutare la modalità di attuazione ed esecuzione della sentenza, per altro, conoscendo il nostro ordinamento l esecuzione per equivalente. ‘
Pertanto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, la Corte ritiene che l’appello debba essere rigettato, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, secondo il principio di soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), ed ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell’08.10.2022 ed in vigore dal 23.10.2022, applicati i compensi medi e non considerata la fase istruttoria, può essere liquidato in € 6.940,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado in favore di e , liquidate in € 6.940,00, oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge; -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, 1.7.25
Il Consigliere estensore dott. NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME