Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1450 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1450 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 10/01/2023 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 28893/2020
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28893 del ruolo generale dell’anno 2020, vertente tra
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) eredi di NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), deceduto in data 29.01.2022
rappresentati e difesi, giusta procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore , dall’avvocato NOME COGNOME ( C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 5475/2020, pubblicata in data 4 agosto 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, creditore della RAGIONE_SOCIALE, ha pignorato le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere Banco di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.). Quest’ultimo ha dichiarato l’ insussistenza, sul conto di tesoreria, di disponibilità assoggettabili ad esecuzione forzata, essendo le stesse interamente vincolate per le destinazioni previste dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni in legge 18 marzo 1993 n. 67, sulla base di deliberazioni dell’azienda regolarmente comunicate.
Il creditore ha contestato l’operatività del vincolo di impignorabilità derivante dalle indicate deliberazioni, ma il giudice dell’esecuzione, ritenendolo sussist ente, ha dichiarato improcedibile l’esecuzione.
Il NOME ha impugnato la relativa ordinanza con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre il NOME, sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Prima della data fissata per l’adunanza, si sono costituiti NOME COGNOME, nonché NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, deceduto dopo la proposizione del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione del D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 lett. b) che ha introAVV_NOTAIOo il comma 5bis dell ‘ art. 1 del D.L. 9/93, come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché dell ‘ art. 159 D.lgs n. 267/2000. Violazione degli artt. 112,115, 543, 547 c.p.c. in relazione all ‘ art. 97 Cost. (art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.) ».
Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente escluso di potere esaminare la questione, posta solo nel corso del giudizio di merito, dell’inoperativit à del vincolo di impignorabilità delle disponibilità esistenti sul conto di tesoreria a causa di una pretesa soluzione di continuità delle delibere aAVV_NOTAIOate dall’azienda di destinazione di detti fondi agli scopi previsti dalla legge.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.1 Il ricorrente sostiene che « la questione dell’inefficacia del vincolo di impignorabilità era motivo di opposizione e la consecutività ininterrotta dei provvedimenti aAVV_NOTAIOati dall ‘ ASL in argomento, costituiva un presupposto della inassoggettabilità ad aggressione esecutiva, non già un autonomo vizio. Al suo scrutinio, quale fatto costitutivo dell ‘ impignorabilità, il giudice avrebbe quindi dovuto provvedere in ogni caso, nel momento in cui confermava l ‘ indisponibilità delle somme. Peraltro il profilo, coinvolgendo i principi di imparzialità e buon andamento della RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere trascurato come avvenuto per l ‘ interesse pubblico sottostante (Cass. n. 576111999) ».
Tali assunti non possono essere condivisi.
1.2 Secondo quanto emerge dalla decisione impugnata, la insussistenza del vincolo di impignorabilità era stata deAVV_NOTAIOa del creditore, con l’originario ricorso in opposizione al giudice dell’esecuzione, esclusivamente sotto il profilo della sopravvenuta perdita di efficacia del vincolo stesso, a causa dell’effettuazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dopo l’adozione delle relative deliberazioni di destinazione dei fondi agli scopi essenziali vincolati, di pagamenti per titoli diversi, senza il rispetto del necessario ordine cronologico: in altri termini, lo stesso ricorrente non aveva affatto posto in discussione l’operatività iniziale del predetto vincolo, ma ne aveva sostenuto solo la sua successiva caducazione.
Si tratta, come è evidente, di questioni diverse e autonome, che involgono aspetti di fatto e di diritto del tutto differenti, con la conseguenza che esse non possono che ritenersi oggetto di
distinte ragioni di opposizione; anzi, può addirittura osservarsi che l’assunto dell’avv enuta caducazione del vincolo di impignorabilità derivante dalle deliberazioni dell’azienda è in qualche modo logicamente incompatibile con quello della sua originaria insussistenza.
Né il ricorrente deduce specificamente, con un adeguato e puntuale richiamo al contenuto del suo originario ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., di avere, già con tale atto, posto la questione del mancato perfezionamento della fattispecie costitutiva del vincolo di impignorabilità per un difetto di soluzione di continuità nell’efficacia temporale delle relative deliberazioni dell’azienda, oltre a quella della avvenuta estinzione di detto vincolo in epoca successiva alla sua insorgenza, in ragione dell’effettuazione di pagamenti per titoli non vincola ti al di fuori del dovuto ordine cronologico.
1.3 In tale situazione, i l rilievo di ufficio dell’insussistenza originaria del vincolo di impignorabilità avrebbe potuto essere al più operato dal giudice dell’esecuzione, trattandosi di questione attinente alla pignorabilità dei crediti oggetto di espropriazione, ma non certo da l giudice dell’opposizione in fase contenziosa, sussistendo in tale fase i limiti derivanti dai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato , che determinano l’inammissibilità della questione nella presente sede.
1.4 Risulta dunque, in proposito, senz’altro conforme a diritto l’affermazione del tribunale secondo la quale l’oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è limitato alle ragioni di opposizione avanzate con l’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, men tre non possono essere prese in considerazione ulteriori ragioni di opposizione avanzate solo successivamente, con l’atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena e, tanto meno (come nella specie), successivamente, nel corso di detta fase del giudizio.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione al l’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) accogliere l’opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall’opponente alla base dell’originario ricor so al giudice dell’esecuzione , così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 -01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 -01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 – 01).
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione del D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 lett. b) che ha introAVV_NOTAIOo il comma 5bis dell ‘ art. 1 del D.L. 9/93, come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché dell ‘ art. 159 D.lgs n. 267/2000 in relazione all ‘ art. 2697 c.c. (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) ».
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1, comma 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazione dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 nonché degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116, 210 c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360, c. 1 n. 3 c.p.c.) ».
Il secondo ed il terzo motivo, essendo connessi logicamente e giu- ridicamente, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
2.1 Secondo il ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente la mera allegazione, da parte sua, di pagamenti della ASL successivi all’adozione della deliberazione di vincolo , per determinare l’onere in capo a quest’ultima di dimostrare che gli stessi erano stati operati per crediti derivanti da titoli vincolati ovvero, se aventi ad oggetti crediti per titoli non vincolati, nel rispet to dell’ordine cronologico di pervenimento delle relative fatture o di adozione dell’impegno di spesa.
In realtà, anche sotto tale profilo la decisione impugnata risulta pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità.
2.2 Come correttamente osservato dal tribunale, per quanto riguarda il regime di pignorabilità delle disponibilità delle RAGIONE_SOCIALE devono ritenersi applicabili i medesimi principi validi per la pignorabilità delle disponibilità degli enti RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2002 (T.U.E.L.).
In base a tali principi, « il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 -01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377 -01; i principi esposti risultano di recente confermati, in linea generale, anche se in diversa fattispecie, anche da Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19103 del 15/09/2020, Rv. 659013 -01).
In altri termini, in base al meccanismo di semplificazione analitica delle fattispecie, nella materia in esame gli oneri assertivi ed asseverativi incombenti sulle parti devono ritenersi così distribuiti, ai sensi dell’art. 2697 c.c.:
all’ente debitore spetta l’onere di allegare e dimostrare i fatti costituti vi necessari ai fini dell’insorgenza del vincolo di impignorabilità, vale a dire la regolare adozione e comunicazione delle delibere di destinazione delle somme necessarie per le finalità indicate dalla legge e dalle conseguenti disposizioni regolamentari (a meno che il punto risulti incontestato tra le parti ovvero tali fatti costitutivi risultino comunque dalla documentazione regolarmente acquisita al processo);
b) va invece specificamente allegata e, se necessario, in caso di contestazioni, dimostrata dal creditore la eventuale successiva caducazione del vincolo di impignorabilità in conseguenza di pagamenti eseguiti dall’ente in violazione delle condizioni imposte dalla legge stessa, configurandosi questa come un fatto estintivo del vincolo di impignorabilità; peraltro, poiché la fattispecie estintiva del vincolo di impignorabilità si determina, di per sé, in conseguenza della mera effettuazione di pagamenti per crediti derivanti da titoli di spesa diversi da quelli per i quali è stato imposto il vincolo, a meno che non sussista una fattispecie impeditiva dell’effetto estintivo, cioè a meno che tali pagamenti non vengano effettuati nel rispetto dell’ordine cronologico di pervenimento all’ente delle relative fatture (o, laddove non sia prescritta fattura, dei relativi impegni di spesa), al creditore sarà sufficiente allegare in modo puntuale e specifico (e provare, in caso di precise contestazioni sul punto, anche eventualmente sulla base di elementi presuntivi o indiretti) un solo qualunque pagamento esegu ito dall’ente per un titolo diverso da quelli oggetto di vincolo, dopo la relativa delibera;
in tale ultimo caso, sarà onere dell’ente debitore allegare e dimostrare, a sostegno della deAVV_NOTAIOa fattispecie impeditiva
dell’effetto estintivo del vincolo, ch e il suddetto pagamento per titolo non vincolato sia avvenuto nel rispetto del dovuto ordine cronologico.
2.3 Nella specie, emerge dagli atti che il creditore aveva non solo allegato, ma in realtà anche provato, alcuni pagamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE dopo la delibera di imposizione del vincolo di impignorabilità dei fondi destinati alle finalità ed ai servizi essenziali previsti dalla legge, ma senza la specifica allegazione (e, tanto meno, la prova) che si trattasse di pagamenti effettuati per crediti derivanti da titoli diversi da quelli oggetto di vincolo.
2.3.1 Il tribunale ha, in primo luogo, ritenuto insufficiente la necessaria allegazione e prova -che, come appena chiarito, sono a carico del creditore procedente -del fatto estintivo del vincolo di impignorabilità, cioè del fatto storico dell’effettuazione di (almeno) un pagamento di crediti diversi da quelli per i quali il vincolo stesso era stato imposto, circostanza di per sé sufficiente a determinare il rigetto dell’opposizione.
2.3.2 Ha, comunque, altresì ritenuto, nella specie e sulla base della valutazione degli elementi di prova disponibili, che vi fossero elementi indiziari tali da far presumere che in realtà quelli allegati e provati dal creditore fossero pagamenti relativi a crediti per titoli oggetto di vincolo (cioè pagamenti per prestazioni essenziali contemplate dal decreto ministeriale che specifica i servizi sanitari per la cui erogazione è consentita l’apposizione del vincolo sui fondi necessari).
2.4 La decisione impugnata risulta, quindi, pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, come sopra specificati, con riguardo alla ripartizione tra le parti degli oneri assertivi ed asseverativi prevista da ll’art. 2697 c.c..
D’altra parte, le censure del ricorrente in relazione alla positiva individuazione in concreto del titolo (vincolato) per cui erano stati effettuati i pagamenti da lui allegati e provati, non solo non hanno effettivo rilievo nel caso concreto, spettando a lui l’onere,
certamente non assolto, di allegare e, in caso di contestazione, di provare (anche eventualmente per mezzo di elementi presuntivi o indiretti) che si trattava di pagamenti per titoli non vincolati, ma, in ogni caso, si risolvono in contestazioni relative ad accertamenti di fatto fondati sulla valutazione delle prove, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat o pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,