Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31935 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31935 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
Oggetto: fondi assegnati dagli enti di RAGIONE_SOCIALE nella regione Basilicata – vincolo di impignorabilità – persistenza – esclusione – condizioni.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 24049/22 proposto da:
-) COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati presso l ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– controricorrente –
nonché
-) COGNOME NOME, Intesa San Paolo s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza 28 marzo 2022 n. 216;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME è proprietario di un terreno sito a Policoro. NOME COGNOME e NOME COGNOME sono comproprietari di altro terreno sito a Tursi.
Nel 1982 NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE iniziarono l ‘ esecuzione forzata per espropriazione immobiliare sui suddetti beni. Ulteriori esecuzioni furono avviate nel medesimo anno da pate di altri creditori RAGIONE_SOCIALE coppia, tra i quali la RAGIONE_SOCIALE
Ventinove anni dopo l ‘ inizio dell ‘ esecuzione i debitori proposero opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Matera.
A fondamento dell ‘ opposizione dedussero l ‘ impignorabilità dei fondi sopra indicati.
Secondo gli opponenti i fondi erano impignorabili in quanto oggetto, cinquanta anni prima, di assegnazione in applicazione RAGIONE_SOCIALE leggi di RAGIONE_SOCIALE agraria (leggi nn. 230/50 e 379/67).
Con sentenza 19.4.2016 n. 621 il Tribunale di Matera accolse l ‘ opposizione.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d ‘ appello di Potenza con sentenza 28.3.2022 n. 216 accolse il gravame e rigetto l ‘ opposizione.
Ritenne la Corte d ‘ appello che:
-) i terreni oggetto del pignoramento, già assegnati ai danti causa dei debitori esecutati a titolo di vendita con patto di riservato dominio nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agraria del 1950, erano stati riscattati dai due debitori, rispettivamente, nel 1976 e nel 1979;
-) con l ‘ acquisto RAGIONE_SOCIALE proprietà a seguito del riscatto, era cessata l ‘ impignorabilità dei fondi.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata con ricorso unitario da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, fondato su un solo motivo.
Hanno resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, nuova ragione sociale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell ‘ art. 18, comma terzo, RAGIONE_SOCIALE l. 230/50 e successive modificazioni. così
Nell ‘ illustrazione del motivo è esposta una tesi giuridica riassumibile:
-) i beni pignorati erano in origine di proprietà dell ‘ RAGIONE_SOCIALE in Puglia e Lucania, e furono assegnati ai danti causa dei debitori esecutati;
-) l ‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. 379/67 prevede l ‘ impignorabilità dei suddetti beni per i trent ‘ anni successivi all ‘assegnazione, e ‘ tale vincolo permane anche nell ‘ ipotesi in cui detti appezzamenti siano divenuti di proprietà dell ‘ assegnatario ‘;
-) non pertinente a tal riguardo era il richiamo compiuto dalla Corte d ‘ appello alla decisione di questa Corte pronunciata da Sez. 3, Ordinanza n. 27128 del 06/10/2021; nel caso deciso da tale ultima ordinanza, infatti, il pignoramento era avvenuto dopo l ‘ abrogazione RAGIONE_SOCIALE norma che lo impediva (e cioè l ‘ art. 18 RAGIONE_SOCIALE l. 230/50). Nel presente caso, invece, il pignoramento era avvenuto nel 1982, e dunque ben prima RAGIONE_SOCIALE suddetta abrogazione.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
1.2. In primo luogo, il motivo è inammissibile per difetto di decisività. La Corte d ‘ appello infatti ha accolto il gravame sia sul presupposto dell ‘ inesistenza d ‘ una causa di impignorabilità; sia sul diverso presupposto che l ‘ impignorabilità di cui all ‘ art. 18 l. 230/50 riguarda non il diritto dominicale, ma il diritto di godimento degli assegnatari (p. 7 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Questa ratio decidendi , autonoma e di per sé idonea a sorreggere la decisione d ‘ appello, non è stata impugnata.
1.3. In secondo luogo, il motivo è infondato.
La Corte d ‘ appello ha accertato in punto di fatto che:
-) i due fondi pignorati nel 1961 furono assegnati dall ‘ allora RAGIONE_SOCIALE in Puglia e Lucania- RAGIONE_SOCIALE ;
-) essi furono ambedue riscattati (e dunque acquistati) rispettivamente il 18.6.1976 ed il 16.6.1979, vale a dire dunque dopo oltre 15 anni dall ‘ assegnazione;
-) l ‘ art. 4, comma primo, RAGIONE_SOCIALE l. reg. Basilicata 25.7.1977 n. 26 stabilì che ‘ il riservato dominio in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE sui terreni
assegnati ai sensi dell ‘ articolo 17 RAGIONE_SOCIALE legge 12.5.1950 n. 230, viene a cessare con il pagamento RAGIONE_SOCIALE 15a annualità del prezzo di assegnazione e l ‘ assegnatario diventerà pieno proprietario del fondo ‘ ;
-) nel giudizio di merito mai è emerso che, nonostante i quindici anni intercorsi tra l ‘ assegnazione del fondo e il suo riscatto, le singole annualità di prezzo non siano state pagate.
La Corte d ‘ appello, in definitiva, ha ritenuto accertato in punto di fatto che al momento del pignoramento i due fondi erano oramai di piena ed esclusiva proprietà dei debitori esecutati.
1.4. Da questo accertamento in fatto -non sindacabile in questa sede -discendono due conseguenze in diritto.
1.4.1. La prima conseguenza è che è fuori luogo, in un caso come quello di specie, il richiamo all ‘ impignorabilità prevista dall ‘ art. 18, comma terzo, l. 230/50.
La suddetta norma, infatti, prevede l ‘impignorabilità dei ‘diritti degli assegnatari’ (come che si dovesse intendere tale definizione) ‘ fino al pagamento integrale del prezzo’ . Pagamento che, per quanto ritenuto dalla Corte d ‘ appello, nel caso di specie doveva presumersi già avvenuto per effetto del ‘riscatto’ da parte degli originari assegnatari .
1.4.2. La seconda conseguenza è che la vigenza dell ‘ art. 18, comma 3, l. 230/50 al momento dell ‘ esecuzione del pignoramento è irrilevante nel presente giudizio.
L ‘ impignorabilità dei ‘diritti degli assegnatari’ sui fondi loro concessi, previa espropriazione, dagli Enti RAGIONE_SOCIALE agraria fu introdotta per garantire l ‘ effettività RAGIONE_SOCIALE legge. L ‘ impignorabilità di quei diritti fino all ‘ integrale pagamento del prezzo era un corollario dell ‘ inalienabilità e del divieto di riscatto anticipato, ed insieme a queste due misure aveva
lo scopo di garantire l ‘ effettività RAGIONE_SOCIALE coltivazione e la conservazione RAGIONE_SOCIALE destinazione agricola.
Venuti meno -dapprima con la l. 379/67 e poi con la l. reg. Basilicata 26/77 il divieto di riscatto anticipato e, con esso, l ‘ inalienabilità, la norma sull ‘ impignorabilità divenne priva di scopo.
Non avrebbe infatti più alcun senso vietare il pignoramento di fondi ormai entrati nel circuito del libero commercio, affrancati dall ‘ obbligo del primo assegnatario di coltivarli, e che mai avrebbero potuto fare ritorno nella sfera dell ‘ RAGIONE_SOCIALE o di RAGIONE_SOCIALE agraria.
Qualsiasi norma sulla impignorabilità, infatti, come già affermato da questa Corte, va intesa in senso relativo, e non assoluto: rileva, cioè, in funzione dello scopo del bene di cui si sancisce l ‘ impignorabilità.
Pertanto, quando lo scopo sia stato comunque raggiunto o sia divenuto irrealizzabile, la ragione RAGIONE_SOCIALE limitazione viene a cessare e riprende vigore la regola RAGIONE_SOCIALE pignorabilità, in virtù del millenario principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex (Sez. 1, Sentenza n. 906 del 06/04/1966, in motivazione).
In definitiva, l’impignorabilità ha, anche testualmente, ad oggetto i diritti degli assegnatari fino a che questi restano tali e non si estende certo a quelli, diversi, di cui costoro, con il definitivo trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà, divengano titolari sui medesimi beni.
Nulla rileva, pertanto, che nel caso di specie il pignoramento sia avvenuto prima dell ‘ abrogazione (formale) dell ‘ art. 18 l. 230/50.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza RAGIONE_SOCIALE civile