Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il loro studio in Benevento, INDIRIZZO
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
Controricorrente
avverso la sentenza n. 3108/2021 della Corte di appello di Napoli, depositata il 19. 8. 2021.
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26. 10. 2023.
Fatti di causa e ragioni della decisione
R.G. N. 24271/2022.
Con sentenza n. 3108 del 19. 8. 2021 la Corte di appello di Napoli confermò la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da COGNOME COGNOME con atto di citazione del 2005, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’arretramento di una torre eolica installata dalla società convenuta sul fondo vicino, lamentando che essa era stata posta a distanza inferiore da quella legale ed invadeva, per circa 870 mq., lo spazio sovrastante il proprio immobile.
La Corte di appello motivò la sua decisione, per quanto qui ancora rileva, affermando che l’opera contestata, realizzata nel 1999 a seguito di convenzione con il comune di San Giorgio La Molara del 1996 ed il rilascio della concessione edilizia l’anno successivo, rientrava nella previsione della legge n. 10 del 1991, che qualifica gli impianti di energia rinnovabile di pubblico interesse e di pubblica utilità e li equipara alle opere indifferibili e urgenti ai fini delle leggi sulle opere pubbliche; che tale qualità, discendendo direttamente dalla legge, prescindeva dall’atto di acquisizione del terreno su cui era costruito l’impianto, se a mezzo di provvedimento ablatorio o, come nel caso di specie, per accordo con il proprietario e dalla formale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ; che già le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24410 del 2011, decidendo un caso analogo, avevano precisato che la natura di pubblica utilità conferita dalla legge agli impianti eolici era di ostacolo al riconoscimento in capo al proprietario confinante della tutela privatistica sia per la violazione delle distanze che per l’invasione dello spazio aereo, potendo egli agire soltanto per l’indennità prevista dalla legge n. 2359 del 1865 ( art. 46 ) e dal successivo d.p.r. n. 327 del 2001 in materia espropriativa ( art. 44 ).
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 30. 9. 2022, ha proposto ricorso COGNOME NOMECOGNOME affidandosi a tre motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis d.l. n. 179 del 2012, del d.l. n. 90 del 2014, del d.m. n. 44 del 2011 e delle specifiche tecniche emanate in data 16. 4. 2014 in tema di processo telematico, per avere la Corte di appello formato la sua decisione sulla base dei documenti
R.G. N. 24271/2022.
contenuti nel fascicolo di primo grado della società convenuta, documenti che invece non avrebbe potuto esaminare in quanto il suddetto fascicolo non era stato depositato in via telematica, ma mediante deposito cartaceo in Cancelleria.
Il mezzo è inammissibile per genericità perché, come dedotto dalla controricorrente, il ricorso non indica specificatamente i documenti presenti nel fascicolo di primo grado della parte convenuta che la Corte di appello ha utilizzato e posto a base della sua decisione, individuazione che non può essere posta a carico di questa Corte. Né, può aggiungersi, la ricorrente precisa che tali documenti non erano menzionati nella sentenza di primo grado, ben potendo il giudice di appello porre a fondamento della sua decisione il documento già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto trascritto oppure anche solo indicato nella sentenza impugnata ( Cass. S.U. n. 4825 del 2023 ).
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 832 e 873 cod. civ., dell’art. 42 Cost., dell’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, dell’art. 1 legge n. 1 del 1978, degli artt. 1, 2 e 46 legge n. 2359 del 1865 e degli artt. 1 e 5 legge n. 10 del 1991, censurando la sentenza impugnata per avere equiparato le opere per la produzione di energia elettrica da fonte alternativa eolica alle opere di pubblica utilità, in quanto tali non soggette al rispetto delle distanze legali, a prescindere dall’attivazione d el procedimento di espropriazione.
Sostiene al riguardo la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello e dalla successiva ordinanza di questa Corte n. 13626 del 2021, le norme in materia consentono a chi realizza impianti eolici per la produzione di energia elettrica di ricorrere al procedimento espropriativo per pubblica utilità, ma non stabiliscono che, nel caso in cui l’opera sia realizzata in forma privata, la stessa diventi pubblica. Per poter stabilire se l’impianto realizzato dalla I.P.V.C. fosse un’opera p ubblica, era pertanto necessario un provvedimento amministrativo formale che l’avesse dichiarata tale , dovendo la disciplina di settore coordinarsi con i principi generali in materia espropriativa. Né può essere valorizzata in contrario la disposizione di cui alla legge n. 10 del 1991, che considera gli impianti di produzione di energia alternativa di pubblico
R.G. N. 24271/2022.
interesse e di pubblica utilità e li equipara alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, il cui significato sta nel consentire agli operatori del settore di avvalersi delle procedure ablatorie. L’interpretazione della legge n. 10 del 1991 adottata dalla sentenza impugnata si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 42 Cost. e d il Protocollo CEDU, sottraendo la fattispecie alla disciplina posta dalla legge n. 2359 del 1865 ed alle garanzie ivi previste.
Sotto altro profilo il motivo contesta il valore dato alla convenzione intervenuta tra la società convenuta ed il comune per la realizzazione dell’impianto per cui è causa, sostenendo che la Corte partenopea, diversamente da quanto ritenuto, avrebbe dovuto verificare se l’im pianto fosse previsto ed incluso nel piano energetico regionale.
Il motivo è infondato.
La soluzione accolta dalla Corte di appello poggia sul dato indiscutibile che l’art. 1, comma 4, legge n. 10 del 1991 considera l’utilizzazione degli impianti di produzione di energia eolica ‘ di pubblico interesse e di pubblica utilità ‘, precisando che essi sono equiparati ‘ alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ‘.
Tale qualificazione è stata poi riprodotta nell’art. 12, comma 1, d. lgs n. 387 del 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27. 9. 2001, che ha ribadito che ‘
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.