Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21605 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 28282/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
-) RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ;
- controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Ancona 23 giugno 2022 n. 832; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2011 la società RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE un decreto ingiuntivo nei confronti del ‘ RAGIONE_SOCIALE dei Campionati Europei Giovanili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2009 ‘ ( d’ora innanzi, ‘il RAGIONE_SOCIALE ‘).
A fondamento del ricorso monitorio dedusse:
-) di avere per oggetto sociale la gestione di un albergo nel comune di RAGIONE_SOCIALE San Giorgio;
Oggetto: enti pubblici – partecipazione a comitati – responsabilità ex art. 41 c.c. – presupposti – impegno di spesa scritto – necessità.
-) nel 2009 fu disputato nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il campionato europeo giovanile di scacchi;
-) per organizzare l’evento fu costituito il RAGIONE_SOCIALE;
-) il RAGIONE_SOCIALE incaricò la società RAGIONE_SOCIALE di ospitare vari partecipanti alla manifestazione;
-) il RAGIONE_SOCIALE non pagò il costo delle prestazioni alberghiere rese dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE propose tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la COGNOME si costituì e, adducendo di avere appreso solo per effetto dell’atto di opposizione le generalità dei membri del RAGIONE_SOCIALE, chiese di essere autorizzata a chiamarli in causa: ovvero il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San Giorgio; l’ RAGIONE_SOCIALE; l’RAGIONE_SOCIALE; l’RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE.
Nei confronti dei cinque chiamati in causa la COGNOME dichiarò di voler ‘ ottenere una condanna in solido degli stessi al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma portata dal Decreto Ingiuntivo n. 800/11 o RAGIONE_SOCIALE eventuale minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia all’esito RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria ‘ (così l’atto di chiamata in causa. p. 9, primo capoverso).
Con sentenza 25.6.2018 n. 475 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’opposizione e, accogliendo la domanda formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, condannò tutti e cinque i chiamati in causa, in solido tra essi e col RAGIONE_SOCIALE, a pagare alla RAGIONE_SOCIALE il medesimo importo di cui al decreto ingiuntivo, a titolo di ‘ saldo residuo del credito portato dalle prodotte fatture per prestazione di servizi alberghieri rese nel periodo agosto-settembre 2009 ‘.
La sentenza fu appellata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San Giorgio.
Con sentenza 23.6.2022 n. 832 la Corte d’appello di Ancona accolse il gravame del RAGIONE_SOCIALE, e rigettò la domanda contro di esso proposta.
La Corte d’appello ritenne che il RAGIONE_SOCIALE, in quanto ente pubblico, non potesse essere condannato al pagamento di prestazioni per le quali non aveva assunto, nelle forme di legge e con atto scritto, un valido impegno di spesa.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San Giorgio ha resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata – formalmente – la violazione dell’art. 41 c.c. Ad onta di tale intitolazione formale, nell’illustrazione del motivo si espone una censura così riassumibile:
-) il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San Giorgio aderì al RAGIONE_SOCIALE senza riserve o indicazioni di sorta circa una propria estraneità agli impegni di spesa di quest’ultimo ;
-) con tale atto il RAGIONE_SOCIALE da un lato si accollò la responsabilità illimitata per gli atti del C omitato, ai sensi dell’art. 41 c.c.; dall’altro lato suscitò nella RAGIONE_SOCIALE un legittimo affidamento sul fatto che l’Amministrazione comunale avrebbe onorato gli impegni assunti dal RAGIONE_SOCIALE;
-) a fronte di tale legittimo affidamento, la mancanza d’un formale impegno di spesa da parte del RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuto ritenere ‘irrilevante’ .
1.1. Il motivo è inammissibile.
La società ricorrente sostiene che la Corte d’appello, mandando assolto il RAGIONE_SOCIALE da ogni pretesa, avrebbe violato i princìpi in tema di tutela del legittimo affidamento. Legittimo affidamento che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San Giorgio, con la propria condotta, avrebbe suscitato nell’incolpevole COGNOME ,
e la cui tutela doveva prevalere sulle regole che impongono la forma scritta per gli impegni di spesa delle pubbliche amministrazioni (art. 191 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
1.2. Il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento del soggiorno in un albergo. Il thema decidendum era dunque se un ente pubblico membro d’un comitato dovesse pagare le prestazioni alberghiere richieste dal RAGIONE_SOCIALE stesso.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE lamenta ora col ricorso la violazione delle regole in tema di ‘tutela dell’affidamento’ dei privati da parte RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALEA.
La responsabilità per violazione dell’affidamento ingenerato dalla PRAGIONE_SOCIALE. con i propri comportamenti ha natura e fondamento diversi dalla responsabilità scaturente dall’art. 41 c.c. a carico dei membri d’un comitato. La prima ha per presupposto un provvedimento amministrativo, la seconda no; la prima scaturisce da una condotta colposa, la seconda no; la prima esige l’accertamento RAGIONE_SOCIALE colpa RAGIONE_SOCIALE p.a. e dell’assenza di colpa del privato, la seconda no.
La diversità tra le due domande comporta che, formulata la prima, non è consentito modificarla e trasformarla nella seconda.
1.3. Nel caso di specie col ricorso monitorio la RAGIONE_SOCIALE chiese il pagamento di alcune fatture emesse per prestazioni alberghiere; con l’atto di chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE formulò identica domanda nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Il thema decidendum dell’intero giudizio fu dunque stabilire se il RAGIONE_SOCIALE, in quanto membro del RAGIONE_SOCIALE, fosse o non fosse tenuto a pagare le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE. Mai fu introdotta nel thema decidendum la diversa questione concernente una responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per lesione d’un legittimo affidamento.
Un mero cenno in tal senso si rinviene nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla RAGIONE_SOCIALE: un cenno che, da un lato, è insufficiente a
ritenere validamente introdotta una domanda in tal senso; dall’altro lato, anche a volerlo benevolmente interpretare in modo estensivo, resterebbe il fatto che la domanda di adempimento d’un contratto alberghiero non può essere trasformata in una domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento.
1.4. Ad abundantiam , rileva comunque la Corte che l’obbligo di forma scritta e di appostazione in bilancio degli impegni di spesa (art. 191 d. lgs. 267/00) non ammette deroghe; che la violazione delle regole sulla contabilità pubblica può sempre essere fatta valere dagli enti pubblici, membri d ‘un comitato, quando siano convenuti in giudizio a rispondere delle obbligazioni del comitato stesso (Cass. Sez. 2, 12/03/1951, n. 601); che questa Corte ha già stabilito che ‘ ai fini dell’imputabilità all’amministrazione comunale delle obbligazioni assunte dal comitato [è necessaria] l’esistenza di un impegno di spesa da parte dell’ente ‘ ( Sez. 2, Ordinanza n. 15303 del 13/5/2022).
2. Il secondo motivo.
Col secondo motivo è denunciato il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Deduce la ricorrente che la Corte d’appello ha trascurato di considerare sia il provvedimento col quale il RAGIONE_SOCIALE autorizzò la propria adesione al RAGIONE_SOCIALE; sia il provvedimento col quale il RAGIONE_SOCIALE subordinò la propria adesione al RAGIONE_SOCIALE alla condizione che fossero apportate alcune integrazioni allo Statuto di quest’ultimo.
Da tali documenti, sostiene la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto ricavare la prova RAGIONE_SOCIALE volontaria assunzione da parte del RAGIONE_SOCIALE dell’obbligo di accollarsi le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è inammissibile perché censura non l’omesso esame d’un fatto, ma la mancata valutazione d’una prova: ma le SS.UU. di questa Corte hanno stabilito che ‘ l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti’ (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San Giorgio delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.153,00 di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile