Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6807 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4194-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dal l’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
ll’avv.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese da NOME COGNOME
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 1539/2022 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 19/10/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME vista la requisitoria scritta depositata dal P.G. nella persona della sostituta dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Foggia, invocando il regolamento del confine tra i fondi delle parti e la condanna del convenuto al rilascio della porzione di terreno occupata ed al risarcimento del danno.
Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice alla chiusura delle aperture prospicienti sul suo fondo, ad eliminare la servitù di scolo di acqua causata dalle fabbriche erette dalla Talia sul suo fondo, ad arretrare il manufatto da questa eretto in violazione delle distanze ed a risarcire il danno causato al convenuto.
Con sentenza n. 1792/2018 il Tribunale accoglieva la domanda principale, regolava il confine e condannava il convenuto al rilascio della porzione occupata senza titolo; rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice e le riconvenzionali.
Con la sentenza impugnata, n. 1539/2022, la Corte di Appello di Bari accoglieva in parte il gravame interposto dal COGNOME avverso la decisione di prime cure, condannando NOME e NOME ad eliminare le vedute aperte sul fondo dell’appellante, confermando nel resto la sentenza di prima istanza.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOMECOGNOME affidandosi a sette motivi.
Resistono con controricorso NOME e NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo ed assorbimento degli altri, mentre ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 174 c.p.c., 79 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., nonché la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il collegio della Corte di Appello che ha deciso l’impugnazione sarebbe diverso da quello di fronte al quale le parti avevano precisato le loro conclusioni.
La censura è fondata.
Come evidenziato anche nella requisitoria depositata dal P.G., dal verbale del 23.6.2022, prodotto dalla parte ricorrente, risulta che le parti avevano precisato le loro conclusioni dinanzi al collegio della Corte di Appello composto da COGNOME NOMECOGNOME presidente, COGNOME NOMECOGNOME consigliere e COGNOME, consigliere, mentre la sentenza impugnata risulta pronunciata dal collegio composto da COGNOME NOMECOGNOME presidente, COGNOME NOMECOGNOME consigliere, e NOME COGNOME, relatore. La sentenza è dunque nulla, essendo stata assunta da un collegio diverso da quello di fronte al quale furono rassegnate le conclusioni, in violazione del principio di immutabilità del giudice, dopo l’apertura della fase decisoria.
Gli altri motivi sono logicamente assorbiti dall’accoglimento del primo. La sentenza va dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relaziona alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda