Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 948 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 948 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 10041/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Senna Comasco (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al INDIRIZZO.
-ricorrente e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso , dall’AVV_NOTAIO , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza, n. cronol. 5928/2018, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI ROMA
pubblicata il giorno 25/09/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 09/01/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
All’esito del vittorioso esperimento di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE convenne la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, assumendo che: i ) la propria attività imprenditoriale aveva ad oggetto anche l’importazione e la distribuzione dei sigilli di massima sicurezza prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, breviter , ELC); ii ) tra tali sigilli era compreso anche quello denominato Fastlock , giunto ormai alla quarta versione e coperto dal Brevetto Europeo EP O 632 783, nazionalizzato in Italia con la traduzione italiana n. 69039/BE/96 di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE; iii ) nel 2011, la RAGIONE_SOCIALE si era aggiudicata una gara indetta dall’azienda RAGIONE_SOCIALE, da anni cliente di essa istante, per la fornitura di sigilli; iv ) che i sigilli proposti dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE erano identici a quello Fastlock prodotto e brevettato da ELC. Chiese, pertanto, accertarsi l’illecito confusorio e di concorrenza sleale posto in essere dalla RAGIONE_SOCIALE con conseguente sua condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti.
1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò le avverse pretese, concludendo per il loro rigetto, l’adito tribunale, all’esito RAGIONE_SOCIALEa espletata istruttoria, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale fu disposta una consulenza tecnica di ufficio volta a quantificare il danno lamentato da RAGIONE_SOCIALE, accolse la domanda di quest’ultima e, previo accertamento del prospettato illecito concorrenziale, condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in suo favore, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 157.314,18, oltre interessi e spese giudiziali (comprensive di quelle RAGIONE_SOCIALEa espletata c.t.u.).
Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi, rispettivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza del 25 settembre 2018, n. 5928, dopo aver respinto tutte le censure in ordine all’ an RAGIONE_SOCIALEa pretesa sollevate dalla prima: i ) in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, del minore importo di € 64.454,10 (corrispondente al mancato ricavo per non essersi l’attrice originaria
aggiudicata la gara bandita da RAGIONE_SOCIALE ed alle spese dalla medesima sostenute per l’accertamento e la documentazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito concorrenziale denunciato), oltre interessi dalla domanda giudiziale; ii ) respinse l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE volto ad ottenere una somma maggiore, rispetto a quanto riconosciutole in primo grado, a titolo risarcitorio.
2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede ed in estrema sintesi, quella corte ritenne: i ) mai contestata dalla RAGIONE_SOCIALE l’identità dei sigill i dalla stessa venduti alla RAGIONE_SOCIALE ATO 2 rispetto a quello Fastlock da anni distribuito in Italia dalla RAGIONE_SOCIALE; ii ) che, in ogni caso, esistevano « prove più che sufficienti RAGIONE_SOCIALEa identità, almeno esteriore, dei due sigilli »; iii ) sussistenti sia il concreto pericolo di confusione tra gli stessi che la efficacia distintiva RAGIONE_SOCIALEa forma del sigillo prodotto da ELC; iv ) che la natura funzionale RAGIONE_SOCIALEa forma del sigillo di ELC mai era stata ammessa da RAGIONE_SOCIALE, né era stata provata; v ) che, infine, non fosse stata fornita da RAGIONE_SOCIALE adeguata dimostrazione del danno invocato a titolo di lucro cessante indotto in relazione al quale, invece, il tribunale le aveva riconosciuto la somma di € 93.294,18 avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe risul tanze RAGIONE_SOCIALEa espletata consulenza tecnica di ufficio. Sul punto, tuttavia, esse non erano condivisibili perché gli elementi presuntivi ivi utilizzati erano carenti dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa gravità e RAGIONE_SOCIALEa concordanza, né erano stati riscontrati da altre evidenze probatorie.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘appena descritta sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, illustrato pure da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE, promuovendo anche ricorso incidentale recante un motivo, a sua volta resistito dalla prima con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE prospettano, rispettivamente:
« Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2598, n. 1, c.c., nonché degli artt. 9 c.p.i. e 7 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, nell ‘interpretazione costante di questa Corte di legittimità, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., degli artt. 31 e ss. c.p.i. e 45 e ss. c.p.i., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alle forme tutelabili contro la servile imitazione ». Si ascrive alla corte di appello di avere: i ) concesso tutela ad una forma non distintiva (e la cui distintività mai è stata provata, né allegata, dall’attrice), ritenendo erroneamente che la distintività possa ricavarsi dall’esistenza di un brevetto o
moRAGIONE_SOCIALEo registrato; ii ) accordato tutela ad una forma funzionale contro l’imitazione servile confusoria, considerando non ammessa, né provata, la funzionalità di una forma brevettata; iii ) affermato la confondibilità sulla base RAGIONE_SOCIALEa pura e semplice identità tra prodotti, senza tenere debitamente conto del destinatario finale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEe imprese concorrenti, né degli specifici prodotti oggetto di causa;
II) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la corte territoriale, sulla base di una motivazione apparente: i ) affermato il carattere distintivo RAGIONE_SOCIALEe forme del sigillo Fastlock ; ii ) negato il carattere funzionale RAGIONE_SOCIALEe medesime; iii ) affermato il pericolo di confusione;
III) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la Corte distrettuale errato nella percezione oggettiva di documenti presenti in causa, affermando il carattere distintivo RAGIONE_SOCIALEe forme del sigillo Fastlock e negando il carattere funzionale RAGIONE_SOCIALEe medesime sulla base dei titoli di proprietà industriale dimessi da RAGIONE_SOCIALE (il brevetto europeo in titolarità RAGIONE_SOCIALEa ELC-EP0632783, nazionalizzato in Italia con la traduzione italiana n. 69039/BE/96, nonché il moRAGIONE_SOCIALEo registrato n. NUMERO_DOCUMENTO sempre in titolarità di ELC).
1.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni tutte di cui appresso.
1.2. Giova premettere che la RAGIONE_SOCIALE ha puntualizzato ( cfr . pag. 5 del suo ricorso) di non avere intenzione (né di averla avuta nel merito) « di contestare l’identità almeno esteriore dei due sigilli », né di impugnare « tutta la parte sul quantum», perché persuasa « che il cuore RAGIONE_SOCIALEa causa (mai trattato dai Giudici che si sono occupati di questo caso) sia costituito dai requisiti giuridici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di illecito che va sotto il nome di imitazione servile confusoria ».
1.2.1. È opportuno riportare, poi, interamente, il passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ( cfr . pag. 10-12) interessato dalle censure in esame. Esso è del seguente tenore: « Per completare l’esame dei motivi di impugnazione relativi a ll’ an , va verificato se la fattispecie concreta qui in esame sia caratterizzata anche dal pericolo di confusione tra prodotti e se il sigillo RAGIONE_SOCIALEa ELC sia caratterizzato da elementi ‘individualizzanti’ ovvero ‘distintivi’. L’elemento del concreto pericolo di confusione sussiste. Il semplice esame visivo dei due sigilli ne evidenzia l’assoluta identità esteriore. Né RAGIONE_SOCIALE né RAGIONE_SOCIALE producono (nel senso di: costruiscono) i
sigilli; entrambi gli imprenditori si limitano a ‘distribuirli’ ovvero a ‘venderli’. In sede di gara, i soggetti ai quali la committente ha dato incarico di scegliere, anche se non sono del tutto a digiuno di sfragistica, di fronte a due esemplari praticamente uguali scelgono ovviamente il meno costoso, spesso ritenendo di trovarsi di fronte ad un unico prodotto venduto a prezzi diversi da due diversi distributori. Deve pertanto affermarsi la concreta potenzialità confusoria RAGIONE_SOCIALEa fornitura di sigilli uguali a quelli prodotti da ELC. L’aspetto esteriore del sigillo di ELC è protetto da valido, allo stato, ‘attestato di registrazione per disegno e moRAGIONE_SOCIALEo serie n. NUMERO_DOCUMENTO“. Nessun rilievo ha, in questo giudizio, stabilire chi sia il titolare di tale privativa, ciò che rileva è che il ‘design’ del sigillo Fastlock è specifico e diverso da quello degli altri sigilli. Il bando di gara di RAGIONE_SOCIALE non contiene prescrizioni tali da poter far ritenere la forma dei sigilli ‘vincolata’. Non vi è prova alcuna che i sigilli per contatori idrici debbano necessariamente avere la forma del sigillo di ELC. Si deve, pertanto, affermare che, nel caso di specie, sussiste anche l’elemento RAGIONE_SOCIALEa efficacia distintiva RAGIONE_SOCIALEa forma del sigillo prodotto da ELC. Ciò posto, tutti i motivi di impugnazione relativi all’ an vanno respinti: 1) il richiamo operato da RAGIONE_SOCIALE a brevetti in titolarità di terzi non è mai stato diretto a sostenere una domanda di contraffazione, ma serve solo a comprendere in pieno il contenuto RAGIONE_SOCIALEa lettera del 31/5/2011 ed a dimostrare il carattere distintivo RAGIONE_SOCIALEa forma del sigillo distribuito da RAGIONE_SOCIALE; 2) nessuno dei giudici che si sono occupati di questa vertenza ha mai affermato che la lettera del 31/5/2011 contiene una ammissione relativa alla ‘qualificazione giuridica del fatto’; 3) l’assenza dei sigilli nel giudizio cautelare è, oltre che irrilevante, assolutamente fisiologica, atteso che nel giudizio cautelare l’identità dei due sigilli non era controversa; 4) nel giudizio di merito, il sigillo distribuito da RAGIONE_SOCIALE è stato presente sin dall’inizio perché prodotto da RAGIONE_SOCIALE; 5) nel giudizio di merito, RAGIONE_SOCIALE ha non solo allegato, ma anche provato (in difetto di valide eccezioni al riguardo da parte di RAGIONE_SOCIALE, costituisce prova sufficiente l’attestato di registrazione per disegno e moRAGIONE_SOCIALEo serie n. NUMERO_DOCUMENTO) le caratteristiche distintive RAGIONE_SOCIALEa forma del sigillo da essa distribuito; 6) la natura ‘funzionale’ RAGIONE_SOCIALEa forma del sigillo di ELC non è mai stata ammessa da RAGIONE_SOCIALE, né è stata provata; 7) l’avere l’RAGIONE_SOCIALE esperito una gara ad evidenza pubblica non ha eliso il pericolo di ‘confusione’ tra i due sigilli de quibus».
1.3. Si rendono utili, infine, alcune considerazioni di carattere generale volte ad evidenziare che, come si è osservato in dottrina, la protezione RAGIONE_SOCIALEa forma di un prodotto industriale è da tempo considerata il ‘ crocevia ‘ dal quale si dipanano
diversi diritti di proprietà industriale ed intellettuale. La forma, come è noto, può invero svolgere funzioni meramente tecniche, come pure funzioni distintive; ancora, può contribuire a delineare l’aspetto del prodotto e, nella maggior parte dei casi, è espressione RAGIONE_SOCIALE‘ingegno del suo creatore. Partendo, dunque, dal centro del quadrivio o, se si preferisce, dal ” crocevia di diritti ” sopra tratteggiato, si realizza immediatamente come gli itinerari normativi percorribili possano approdare tanto verso l’area RAGIONE_SOCIALEe privative industriali (cioè il design , il marchio ed i brevetti per invenzione o moRAGIONE_SOCIALEo di utilità), tanto verso la tutela autorale (in particolare per opere RAGIONE_SOCIALEa scultura o RAGIONE_SOCIALE‘industrial design) quanto, infine, alla tutela di diritto comune contro la concorrenza sleale, nella duplice forma del divieto di imitazione servile e di scorrettezza professionale. Alteris verbis , la tutela RAGIONE_SOCIALEa forma del prodotto industriale non può prescindere da quella che costituisce, forse, la più fisiologica RAGIONE_SOCIALEe esigenze, cioè la necessità di preservarne il carattere distintivo intrinseco o acquisito – contro il free riding dei terzi. È del resto approdo consolidato, tra gli operatori del diritto industriale, che la RAGIONE_SOCIALE odierna è “RAGIONE_SOCIALE“, sicché l’aspetto esteriore del prodotto è a tutti gli effetti perno RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di impresa. Gli strumenti all’uopo approntati dal legislatore interno ed europeo sono, come è noto, la tutela titolata – attraverso la registrazione RAGIONE_SOCIALEa forma come marchio – e la tutela non titolata, cioè la protezione RAGIONE_SOCIALEe forme quali marchi di fatto e/o attraverso le norme repressive degli illeciti di concorrenza sleale.
1.3.1. In questa sede, tenuto conto del concreto oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia in esame, occorre soffermarsi esclusivamente sulla tutela cd. non titolata, sicché il riferimento non può che essere alle norme che presidiano la concorrenza sleale, ed in particolare all’art. 2598 cod. civ., il quale, sotto la r ubrica ‘ Atti di concorrenza sleale ‘ e ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, prevede, come atti di concorrenza sleale, una serie di ipotesi tipiche ( cfr. nn. 1 e 2) ed i rapporti di queste con la clausola generale del n. 3.
1.3.2. In specie, al n. 1, vengono disciplinate le cd. fattispecie confusorie, caratterizzate da atti « idonei a produrre confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente ». Viene tutelata, dunque, l’attività d’impresa nella sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare la stessa come fonte RAGIONE_SOCIALEa produzione di beni e servizi rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti provocando uno sviamento RAGIONE_SOCIALEa clientela. Le ipotesi delineate da questa fattispecie sono: l’adozione di nomi e segni distintivi altrui e l’imitazione servile.
1.3.3. Concentrando l’attenzione esclusivamente su quest’ultima (in quanto fattispecie concretamente dedotta nell’odierna v icenda), essa consiste nella pedissequa riproduzione RAGIONE_SOCIALEa forma esteriore del prodotto del concorrente tale da ingenerare confusione, intendendosi per forma esteriore l’apparenza individuante il bene imitato. Va rimarcato, peraltro, che: i ) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante. Le forme di cui la norma suddetta vieta l’imitazione sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti. Il divieto cessa infatti di operare in rapporto alle cd. forme funzionali, che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità e RAGIONE_SOCIALEe quali è inevitabile l’esatta riproduzione ove non si voglia pregiudicare l’utilità che esse presentano; ii ) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall’individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. È noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine RAGIONE_SOCIALEe forme; iii ) non rientra in tale fattispecie l’imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante; iv ) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento (ovvero rilevante). Cioè in riferimento a quello nel quale operano o possono operare gli imprenditori in concorrenza, stabilendo di volta in volta, anche ai fini del preuso, se i prodotti offerti siano destinati a soddisfare le stesse esigenze di mercato riferite alla medesima clientela. L’illecito in esame può realizzarsi anche in seguito alla scadenza di un brevetto per invenzione o utilità in quanto, attenendo l’imitazione alle caratteristiche formali esterne, piuttosto che agli aspetti intrinseci del prodotto, il venir meno RAGIONE_SOCIALEa tutela brevettuale non legittimerebbe contegni confusori aventi diverso oggetto rispetto alla copertura brevettuale ormai cessata; v ) l’imitazione RAGIONE_SOCIALEa forma di un prodotto altrui, come pure di altre caratteristiche distintive RAGIONE_SOCIALEo stesso, non necessariamente integra anche altri illeciti concorrenziali, ed in particolare le diverse fattispecie di appropriazione di pregi e di scorrettezza professionale; vi) l’individuazione, infine, RAGIONE_SOCIALEe fattispecie rientranti nella categoria RAGIONE_SOCIALE‘imitazione servile è completata dalla clausola generale che apre ad ipotesi atipiche; apre, cioè, ad ogni atto idoneo « a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente ». Tali contegni, pur non inerendo ai segni distintivi ed alla forma esteriore, sono comunque idonei
ad ingenerare confusione attraverso la presentazione dei propri prodotti, la redazione di cataloghi, di listini strutturati in maniera tale da attirare l’attenzione del cliente utilizzando tecniche subdole ed ingannevoli. Anche l’utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa da quelli di un concorrente configura un’ipotesi inquadrabile nella disciplina RAGIONE_SOCIALEa concorrenza sleale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘imitazione servile.
1.3.4. In definitiva, giusta l’ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità, « l’imitazione rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù RAGIONE_SOCIALEa loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto » ( cfr . Cass. n. 8944 del 2020. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche, Cass. n. 3478 del 2009; Cass. n. 28215 del 2008; Cass. n. 1062 del 2006). In altri termini, come si legge nella più recente Cass. n. 4340 del 2022, « la riproduzione di quanto ha formato o poteva formare oggetto di brevetto per moRAGIONE_SOCIALEo di utilità od ornamentale non può, di per sé, integrare normalmente gli estremi RAGIONE_SOCIALEa concorrenza sleale per imitazione servile, essendo necessario, per la sussistenza di questa, che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa merce in base ad un esame comparativo di prodotti similari in relazione al grado di diligenza e di capacita del consumatore medio, cui la merce stessa e destinata risulti attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente (Cass., n.646/69; n.825/68). L’imitazione servile del prodotto RAGIONE_SOCIALE‘impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l’obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa ». Questa Corte ha precisato pure ( cfr . Cass. n. 30331 del 2022) che, « in tema di concorrenza sleale, , al fine di accertare l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie RAGIONE_SOCIALEa confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l’importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da
percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un’attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente (Cass., n. 20234/2022) ».
1.4. Fermo tutto quanto precede, va immediatamente esclusa la configurabilità del vizio motivazionale prospettato con il già descritto secondo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE
1.4.1. Invero, l’attuale testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 25 settembre 2018: i ) ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sin dacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è puntualizzato ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33961 del 2022; Cass., SU, n. 32000 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” RAGIONE_SOCIALEa motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022) o di sua contraddittorietà ( cfr . Cass. n. 7090 del 2022); ii ) il vizio di omessa o apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 616 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 2959 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). È possibile, perciò, ravvisare una motivazione apparente laddove le argomentazioni
del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione e non consentano l’identificazione RAGIONE_SOCIALE‘iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice ( cfr . Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 616 del 2022). Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata o alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. n. 35870 del 2022).
1.4.2. Nella specie, allora, per quanto si è già detto nel precedente § 1.2.1., la corte capitolina ha esaustivamente illustrato le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEe proprie conclusioni circa la configurabilità del pericolo di confusione tra i sigilli di cui si discute e l’esistenza, in relazione al sigillo Fastlock (prodotto dalla ELC) distribuito dalla RAGIONE_SOCIALE, di elementi ‘ individualizzanti ‘ ovvero ‘ distintivi ‘. Pertan to, il preteso vizio di motivazione apparente è insussistente, dovendosi qui solo ricordare che: i ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014), come precedentemente richiamato, non può consistere nella difformità RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti; ii ) giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità RAGIONE_SOCIALEa sentenza al moRAGIONE_SOCIALEo di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n.
5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).
1.5. Con riferimento, invece, alla doglianza di violazione e falsa applicazione di legge contenute nel primo e nel terzo motivo del ricorso principale, è opportuno ricordare che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr . Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È doveroso rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente ( cfr ., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta in funzione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito interpretative ed applicativo RAGIONE_SOCIALEa norma di legge; b ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge (in ragione RAGIONE_SOCIALEa carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa ( cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
1.5.1. Le censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo – in piena coerenza con i principi giurisprudenziali in tema di imitazione servile di cui si è già dato conto
al § 1.3.4. – circa la concreta la configurabilità, nella specie, del pericolo di confusione tra i sigilli di cui si discute e l’esistenza, in relazione al sigillo Fastlock (prodotto dalla ELC) distribuito dalla RAGIONE_SOCIALE, di elementi ‘ individualizzanti ‘ ovvero ‘ distintivi ‘ ( cfr. amplius , il corrispondente passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata precedentemente riportato al § 1.2.1) cui la ricorrente principale intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 35041 del 2022).
1.5.2. Resta solo da aggiungere, con specifico riferimento alla censura di cui al predetto terzo motivo del ricorso principale, che, in realtà, il giudice di merito ha tratto il proprio convincimento circa il carattere individualizzante e distintivo RAGIONE_SOCIALEa forma del sigillo Fastlock da un insieme di circostanze di fatto, tra cui, evidentemente, anche l’intervenu ta registrazione del moRAGIONE_SOCIALEo, che RAGIONE_SOCIALE non è riuscita a confutare, sicché, anche sotto tale profilo, non è ipotizzabile il vizio motivazionale così come ivi denunciato.
1.6. In definitiva, quindi, la corte territoriale ha sufficientemente descritto gli elementi istruttori che l’hanno indotta alle già riportate sue conclusioni ed i corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte di quali la RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, con i motivi in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi proprie alternative interpretazioni, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ridiscutendo gli esiti istruttori ivi espressi, non condivisi e, per ciò solo,
censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022).
Il quarto motivo del ricorso principale, rubricato « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », ascrive alla corte territoriale di avere omesso di pronunciare sul terzo motivo di appello innanzi ad essa formulato dalla RAGIONE_SOCIALE con cui si era denunciato l’indebito riferimento alla concorrenza parassitaria operato dal tribunale con la sentenza di primo grado. Lo stesso si rivela infondato.
2.1. Invero, come affatto condivisibilmente osservato dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, la questione RAGIONE_SOCIALEa concorrenza parassitaria, di cui effettivamente la sentenza di secondo grado non si occupa, è stata ritenuta chiaramente assorbita poiché la domanda RAGIONE_SOCIALE‘appena menzionata RAGIONE_SOCIALE è stata accolta sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa concorrenza sleale per imitazione servile, ritenuta, evidentemente, la ragione più liquida, sicché non vi era necessità alcuna di esaminare anche tale ulteriore profilo. In proposito, infatti, è sufficiente ribadire che: i ) in tema di provvedimenti del giudice, l’assorbimento in senso improprio – configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza ( cfr . Cass. n. 28995 del 2018; Cass. n. 2334 del 2020; Cass. n. 18832 del 2021). Ciò implica che perché la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza RAGIONE_SOCIALEa valutazione di assorbimento (così, in motivazione, Cass. n. 18332 del 2021 e Cass. n. 28864 del 2020); ii ) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda o eccezione formulata dalla parte ( cfr . Cass. n. 20718 del 2018, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 7662 del 2020); iii ) non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione
di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto ( cfr . Cass. n. 15255 del 2019; Cass. n. 2151 del 2021).
L’unico formulato motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE denuncia « Vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ed in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 125 c.p.i. » per avere la corte d’appello escluso il nesso di causalità tra l’illecito di RAGIONE_SOCIALE ed il calo del fatturato di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, si contestano le argomentazioni con cui la corte predetta, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha escluso che RAGIONE_SOCIALE avesse subito un danno da lucro cessante indotto, legato alla perdita di fatturato nei tre anni successivi a quello in cui è stato computo l’illecito.
3.1. Una siffatta doglianza si rivela inammissibile.
3.1.1. Da un lato, infatti, la corte capitolina ha motivato il proprio convincimento sul punto rimarcando, tra l’altro ( cfr. amplius , pag. 13-15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata): i ) il difetto di prova di ulteriori tentativi di distribuzione dei sigilli in questione da parte di RAGIONE_SOCIALE oppure di altre gare relative alla fornitura del sigillo Fastlock ; ii ) l’esistenza di un calo del fatturato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente incidentale già in atto prima RAGIONE_SOCIALE‘illecito (esercizio 2010), anteriormente, dunque, al momento in cui fu data esecuzione (nel 2011) alla gara precedentemente bandita; iii ) la non condivisibilità, in parte qua , RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa espletata consulenza tecnica di ufficio perché gli elementi presuntivi ivi utilizzati erano carenti dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa gravità e RAGIONE_SOCIALEa concordanza, né erano stati riscontrati da altre evidenze probatorie.
3.1.2. Dall’altro, deve osservarsi, poi, che l’attuale testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35823 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 38823 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022;
Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Nella specie, peraltro, nemmeno risultano adeguatamente osservati gli oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione a tale tipologia di vizio.
4. In definitiva, quindi, il ricorso principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, mentre quello incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione tra le parti, ex art. 92 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte sia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale che di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rispettivo ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dichiara inammissibile quello incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa sia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale che di quella incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALEa