Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10223/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO, RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 21166/2022 depositata il 15/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 15/11/2022, comunicato nella stessa data, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha prorogato di sessanta giorni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE rimpatri di RAGIONE_SOCIALE disposto nei confronti di COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, dal Questore di RAGIONE_SOCIALE il 20-9-2022 e convalidato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con provvedimento in data 22/09/2022, comunicato il 23/9/2022, a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento di convalida del GDP di RAGIONE_SOCIALE del 12-9-2022, emesso a seguito di trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione del Prefetto di Bologna notificato il 9-9-2022. Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni di manifesta illegittimità dei provvedimenti di espulsione e di trattenimento – peraltro già esaminate dal Giudice di Pace – affermando che occorreva aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l’atto presupposto del respingimento poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I motivi di ricorso sono così rubricati : «I. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98 -illegittimità RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -erronea
contestazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie espulsiva -incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera (Cass., nn. 210/05, 20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 4777/22, 5124/22, 18128/22); II. violazione de ll’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 -illegittimità RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del trattenimento presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALE‘ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Gradisca di Isonzo (GO) -incompetenza territoriale del Giudice di RAGIONE_SOCIALE alla convalida del trattenimento». Il ricorrente, nel dare atto (pag.3 del ricorso) che con decreto del 18 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Bologna aveva annullato il decreto di espulsione adottato nei confronti del ricorrente accertando ‘l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi contestata nel decreto opposto’, come da doc.10 prodotto, rileva, con il primo motivo, che erroneamente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva convalidato il trattenimento ritenendo che il decreto non fosse viziato da profili di illegittimità in quanto ‘ COGNOME è entrato nel territorio italiano in modo irregolare (cfr. precedenti dattiloscopici agli atti) e si è, di fatto, sottratto ai controlli di frontiera ‘. Il ricorrente deduce che è stata erroneamente valutata dal Tribunale la manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione per l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata. In particolare la difesa si era opposta al trattenimento deducendo che la fattispecie giustificativa RAGIONE_SOCIALE‘espulsione (ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera) poteva essere integrata solo quando non fosse stato effettuato alcun controllo sull’ingresso in Italia, mentre nella fattispecie in esame il trattenuto veniva foto-segnalato, come risultava dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici in occasione RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia presso l’Hotspot di Lampedusa, sicché ricorreva l’illegittimità manifesta del decreto di espulsione. Con il secondo motivo deduce che il decreto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Bologna disponeva il trattenimento del sig. COGNOME presso il C.P.R. di
Gradisca d’Isonzo (GO) e individuava l’autorità competente alla convalida RAGIONE_SOCIALEa misura nel Giudice di Pace di Gorizia. Ciò nonostante, il ricorrente veniva condotto presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE competente trasmetteva gli atti per la convalida al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE. Ad avviso del ricorrente, da ciò discende la manifesta illegittimità del provvedimento di trattenimento, essendo stato disposto da un Giudice di Pace territorialmente incompetente, vale a dire il giudice di RAGIONE_SOCIALE in luogo di quello di Gorizia.
2. Il primo motivo è fondato.
Occorre premettere che nel ricorso si dà atto RAGIONE_SOCIALE‘annullamento del decreto di espulsione da parte del Giudice di Pace di Bologna il 2012-2023, ma non è precisato se il suddetto provvedimento è divenuto definitivo oppure se è stato impugnato, e ad ogni buon conto permane l’interesse all’impugnazione del ricorrente (tra le tante Cass.41292/2021).
Ciò posto, secondo un indirizzo consolidato di questa Corte, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto RAGIONE_SOCIALEa disposta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023). Ebbene nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva RAGIONE_SOCIALEo Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa
specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘espulsione (Cass. 30648/2022).
Nel caso concreto, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale. Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che « nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine, e quindi identificato e foto-segnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo RAGIONE_SOCIALEa quale lo stesso era trasportato. Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, ‘sottratto ai controlli di frontiera’, come prevede la disposizione normativa po sta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico RAGIONE_SOCIALEe considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento ». (Cass. 4777/2022; conf. Cass. 5124/2022; Cass. 19868/2018). Va aggiunto che, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche – ma non solo,
ovviamente – nella situazione di inespellibi lità RAGIONE_SOCIALEo straniero (Cass. 18404/2023).
Nella specie, il decreto a monte RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento e RAGIONE_SOCIALEa successiva proroga è manifestamente illegittimo, essendo stato, nella specie, lo straniero identificato e foto- segnalato, quindi – non fermato alla frontiera – bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/2021) , non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il compenso e le spese spetta nti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE
(Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione