Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30205 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30205 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1500/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso i DECRETI del GIUDICE DI PACE di TORINO dell’11/06/2021 e del 28/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudice di Pace di Torino, con successivi decreti dell’11.6.2021, del 12.7.2021 e del 28.7.2021, ha prorogato il periodo di trattenimento di NOME, cittadino della Tunisia, presso il RAGIONE_SOCIALE di Torino, di volta, in volta, per un periodo, rispettivamente, di ulteriori trenta, quindici e trenta giorni.
Contro i provvedimenti di proroga dell’11.6.2022 e del 28.7.22 NOME ha proposto distinti ricorsi per cassazione, iscritti entrambi nell’ambito dello stesso procedimento R.G. n. 1500/2022.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di proroga dell’11.6.2022 è stata dedotta la violazione degli artt. 112 cod. proc., 14 comma 4°, 5° e 6° TUI, 15 par. 4 dir. 2008/115/CE, 111 comma 6° Cost. nonché motivazione apparente ed inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento.
Lamenta il ricorrente che la decisione di prorogare il trattenimento, oltre ad essere stata esposta attraverso una formula di stile, mediante il richiamo alle argomentazioni della Questura, ha ignorato del tutto l’eccezione difensiva relativa alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione svolta dal ricorrente nella
memoria difensiva depositata per l’udienza. In particolare, posto che l’espulsione adottata nei confronti del NOME era stata giustificata sul rilievo che quest’ultimo non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento notificatogli dalla Questura di Imperia il 26 marzo 2021, il ricorrente aveva eccepito la manifesta illegittimità del decreto di espulsione in ragione della concreta inesigibilità della condotta richiesta.
NOME, in particolare, non avrebbe potuto in alcun modo ottemperare all’ordine di allontanamento notificatogli atteso che l’art. 49 D.pc.m. 2 marzo 2021, poi prorogato dall’art. 1 D.L. 1 aprile 2021 n. 44, aveva vietato gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, elenco in cui figurava la Repubblica tunisina. Inoltre, lo stesso D.p.c.m. aveva inibito gli spostamenti al di fuori della Regione Liguria, luogo in cui il ricorrente si trovava al momento dell’espulsione.
A fronte delle articolate difese svolte dal ricorrente all’udienza di proroga, il decreto conteneva una motivazione apparente con mero richiamo alle argomentazioni della Questura ed al rifiuto del ricorrente di sottoporsi al tampone, senza confutazione delle argomentazioni della difesa.
2. Il motivo è fondato.
Il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato la questione sottoposta all’esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata all’udienza dell’11.6.2023 (fissata per la decisione sull’istanza di proroga), ovvero la manifesta illegittimità del decreto di espulsione per la concreta inesigibilità dell’ordine di allontanamento, la cui violazione era stata posta a fondamento del provvedimento espulsivo, e ciò in ragione dei divieti imposti da atti normativi e provvedimenti della P.A. di uscire dal territorio ligure e di spostarsi verso determinati stati tra cui rientrava anche la Repubblica tunisina.
Orbene, a fronte di tale eccezione, il giudice di pace di Tornio, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la clausola di mero stile preventivamente predisposta ‘Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano’, aggiungendo solo che il ricorrente non aveva cooperato sottoponendosi al tampone, non considerando la rilevanza e decisività della questione sottoposta al suo esame.
In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 7823/2019; Cass. n. 5750/2017) che, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la eventuale manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.
In conclusione, a fronte del thema decidendum , come cristalizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’ secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sulla questione della manifesta illegittimità del decreto di espulsione specificamente sottoposta dal ricorrente alla sua attenzione.
Il secondo ed il terzo motivo -con cui il ricorrente ha, rispettivamente, reiterato in questa sede la censura di inesigibilità della condotta di allontanamento impostagli ed ha dedotto l’irrilevanza della sua mancata collaborazione ai fini della proroga del trattenimento -sono assorbiti.
L’illegittimità del decreto di proroga del trattenimento dell’11.6.2021 determina, infatti, l’assorbimento, ex art. 336 comma 2° cod. proc. civ., dell’unico motivo di ricorso svolto nei confronti del decreto di proroga del 28.7.2021, riflettendosi l’illegittimità della proroga disposta dal Giudice di Pace in data 11.6.2021 su quelle successive.
Devono essere quindi cassati senza rinvio i decreti di proroga dell’ 11.6.2021 e del 28.7.2021.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente da tale contributo.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi proposti contro i decreti di proroga del trattenimento rispettivamente dell’11.6.2021 e del 28.7.21 e cassa senza rinvio i relativi decreti impugnati.
Roma, così deciso il 15.9.23.