Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15318/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocata COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4827/2018 depositata il 09/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 4827/2018 della Corte d’appello di Milano, depositata il 9 novembre 2018.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4 -quater , e 380 -bis .1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
3. La Corte d’appello di Milano ha accolto l’opposizione avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE contro la delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20246/2017 del 20 dicembre 2017 per le violazioni di: -art. 3.2.1 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 17836 del 2011 in materia di doveri e responsabilità del Consiglio di Amministrazione; -art. 3.3.2 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 17836 del 2011 in materia di doveri e responsabilità della Funzione Antiriciclaggio; -art. 3.3.5 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 17836 del 2011 in materia di doveri e responsabilità della Funzione di Controllo di Qualità; -artt. 4 e 6 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 18802 del 2014 in materia di profilatura della clientela; artt. 4, 9 e 10 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 18802 del 2014 in materia di identificazione del cliente e del titolare effettivo; -art. 12 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 18802 del 2014 in materia di controllo costante delle informazioni acquisite.
Il procedimento sanzionatorio aveva preso avvio da una verifica ispettiva condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE nel periodo tra il 12 gennaio e il 9 febbraio 2017, documentata nella Relazione del 28 febbraio 2017. Tale verifica aveva rilevato irregolarità consistenti nella mancata osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio dettate dalla RAGIONE_SOCIALE per dare attuazione alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 231 del 2007 e sue successive modificazioni.
La contestazione degli illeciti era avvenuta con nota del 21 marzo 2017.
I giudici dell’opposizione hanno condiviso l’eccezione della RAGIONE_SOCIALE relativa alla tardività delle contestazioni, in quanto la RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi per procedere alla contestazione sin dal 12 settembre 2014, così argomentando:
‘ Ed invero, come emerge dalla documentazione versata in atti, gli uffici della RAGIONE_SOCIALE avevano richiesto informazioni sull’assetto delle procedure di antiriciclaggio della società ex art. 53 D.Lgs. 231/07 fin dal 7 luglio 2014 … La società ha provveduto ad evadere la richiesta con l’invio di una corposa documentazione e, quanto alle soluzioni in materia di organizzazione interna, la società ebbe a dichiarare……’, elencandosi i dati quanto al responsabile delle procedure e dei controlli interni, alle misure e modalità delle procedure, alle soluzioni informatiche. Ciò non meno, prosegue la sentenza impugnata, ‘ a contestazione è stata elevata solo nel marzo 2017, vale a dire oltre due anni e sei mesi dopo l’acquisizione della predetta documentazione. Il provvedimento emanato da RAGIONE_SOCIALE il 20.12.2017, notificato il 12.1.2018, e l’atto di accertamento, notificato in pari data, risultano ingiustificatamente tardivi. Nell’atto di accertamento, e in tutta l’attività istruttoria compiuta da RAGIONE_SOCIALE, sono richiamati, in via pressoché integrale e prevalente, tutti i documenti e le informazioni fornite da RAGIONE_SOCIALE sin dal settembre 2014. La totale inerzia, protrattasi per oltre due anni e sei mesi dall’invio della documentazione di cui sopra, ha indubbiamente creato un legittimo affidamento nella RAGIONE_SOCIALE circa la ritenuta conformità del proprio assetto organizzativo alle norme di riferimento. Ove la RAGIONE_SOCIALE non avesse ritenuto sufficienti e complete le informazioni rese, ovvero avesse ritenuto che quanto dichiarato non fosse idoneo a considerare rispettata la normativa antiriciclaggio, avrebbe dovuto attivarsi con
sollecitudine ed effettuare eventuali ispezioni o richiedere informazioni aggiuntive. Nella specie vi è stata, al contrario, una totale inattività per un rilevante arco temporale e parte resistente non ha addotto alcuna ragionevole giustificazione in proposito, né ha contestato la veridicità delle informazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE trasmesse nel settembre 2014, essendosi unicamente limitata ad affermare l’inadeguatezza ed inefficacia dei presidi antiriciclaggio (verifica del cliente e del titolare effettivo, della profilatura della clientela, dell’ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa, del corretto funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE, della specifica competenza e adeguata formazione del responsabile individuato nella figura del AVV_NOTAIO) a suo dire verificati nel corso della ispezione. Non ha, per contro, allegato (unica circostanza che avrebbe potuto consentire lo slittamento del dies a quo del quale far decorrere i termini per l’accertamento) che le informazioni acquisiste nel settembre 2014, unitamente agli allegati trasmessi dalla RAGIONE_SOCIALE, in astratto idonei quali presidi antiriciclaggio, si siano rivelati insussistenti, contrariamente a quanto dichiarato, nel corso dell’ispezione. Quindi deve concludersi che RAGIONE_SOCIALE disponesse di tutti gli elementi per procedere ad un tempestivo accertamento, diversamente da quanto è accaduto nel caso di specie’.
I sei motivi del ricorso della RAGIONE_SOCIALE denunciano:
4.1. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195, comma 1, D. Lgs. n. 58/98 e dell’art. 14, commi 2 e 6, l. n. 689/81, per avere la Corte d’appello giudicato tardiva la notifica della nota di contestazione rispetto al termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 del TUF senza considerare che tale termine di decadenza non inizia a decorrere negli illeciti permanenti in pendenza della condotta antigiuridica;
4.2. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195, comma 1, D.Lgs. n. 58/98 e dell’art. 14, commi 2 e 6, l. n. 689/81, per avere la Corte di Milano statuito che la RAGIONE_SOCIALE ‘avrebbe dovuto attivarsi con sollecitudine ed effettuare eventuali ispezioni o richiedere informazioni aggiuntive’, sindacando la scelta dell’Amministrazione sui tempi di avvio dell’attività di indagine volta all’acquisizione di elementi informativi su eventuali irregolarità;
4.3. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte d’appello ha qualificato l’acquisizione documentale del 2014 come il primo atto istruttorio di un’attività acquisitiva unitaria terminata con l’ispezione del 2017, omettendo di esaminare la natura e le finalità dell’acquisizione del 2014, non qualificabile come accertamento mirato sulla RAGIONE_SOCIALE, ma come acquisizione meramente documentale effettuata nell’ambito di un controllo generalizzato sulle società di revisione volto a verificare l’adeguamento alle modifiche normative appena entrate in vigore;
4.4. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195, comma 1, D.Lgs. n. 58/98 e dell’art. 14, commi 2 e 6, l. n. 689/81: la sentenza ha statuito (in contraddizione con quanto prima riportato) che nel settembre 2014 la RAGIONE_SOCIALE già ‘disponesse di tutti gli elementi per procedere ad un tempestivo accertamento, diversamente da quanto è accaduto nel caso di specie’, con ciò violando ancora una volta l’art. 195, comma 1, del TUF, per non avere considerato il pacifico fatto che il termine di 180 giorni per notificare la contestazione può iniziare a decorrere soltanto dopo che l’Autorità abbia acquisito gli elementi informativi su cui si fonda la contestazione);
4.5. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte di Milano avrebbe omesso di considerare gli elementi istruttori
acquisiti nel corso dell’ispezione del 2017, di centrale importanza per la formulazione delle contestazioni;
4.6. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195, comma 1, D.Lgs. n. 58/98 art. 14, commi 2 e 6, l. n. 689/81, in relazione all’art. 7 del d.lgs. n. 231/2007 e agli articoli 3.2.1, 3.3.2 e 3.3.5 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 17836 del 2011, nonché artt. 4, 6, 9, 10 e 12 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 18802 del 2014. La conclusione della sentenza impugnata, secondo cui l’Autorità avrebbe avuto già dal 2014 la possibilità di contestare alla RAGIONE_SOCIALE le violazioni della disciplina antiriciclaggio, non avrebbe avuto presenti o altrimenti avrebbe del tutto frainteso il complesso degli obblighi e dei comportamenti dettati dalla normativa in materia di antiriciclaggio ed i conseguenti poteri di vigilanza spettanti alla RAGIONE_SOCIALE per verificarne il rispetto.
Non sussistono le ragioni di inammissibilità eccepite dalla controricorrente, in quanto i motivi di ricorso soddisfano l’onere di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4) e n. 6), c.p.c., essendo indicate le norme di legge di cui la ricorrente intende lamentare la violazione, essendone esaminato il contenuto precettivo e raffrontato con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, ed essendo le censure corredate dalla indicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cui le stesse sono basate.
Sono fondati il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, restando assorbite le restanti censure.
5.1. La Corte d’appello di Milano ha accolto l’eccezione di decadenza per tardività della contestazione ex art. 195, comma 1, TUF avvenuta il 21 marzo 2017, in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva ‘richiesto informazioni sull’assetto delle procedure di antiriciclaggio della società ex art. 53 D.Lgs. 231/07 fin dal 7 luglio 2014’, e tale richiesta era stata evasa
dalla RAGIONE_SOCIALE‘ con l’invio di una corposa documentazione’ e con dichiarazioni attestanti le ‘soluzioni in materia di organizzazione interna’.
5.2. L’art. 195 TUF dispone che le sanzioni amministrative sono applicate dalla RAGIONE_SOCIALE con provvedimento ‘da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento’. La costante interpretazione di questa Corte ha spiegato come il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della RAGIONE_SOCIALE, impone di tener conto, di caso in caso, della complessità della materia, delle particolarità della fattispecie concreta, del contenuto e delle date delle operazioni. Questa interpretazione soddisfa l’esigenza di predeterminazione ex lege dei criteri di esercizio del potere da parte dell’amministrazione, giacché garantisce una contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione, modula la decorrenza del termine in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi e preserva la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa. Così interpretato, dunque, l’art. 195 TUF modella la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio della potestà amministrativa, prevedendo comunque un preciso limite temporale, soggetto al controllo giurisdizionale, per la irrogazione della sanzione, in chiave altresì di tutela dell’interesse soggettivo dell’incolpato alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica.
5.4. Secondo il consolidato principio interpretativo affermato da questa Corte, in materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e
di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi. Il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della RAGIONE_SOCIALE, non deve, perciò, essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l’attività ispettiva è terminata, né con quello in cui è stata depositata la relazione dell’indagine, né con quello in cui la RAGIONE_SOCIALE si è riunita per prenderla in esame, poiché la “constatazione” dei fatti non comporta di per sé il loro “accertamento”. Ne consegue che occorre individuare, secondo gli elementi indicatori della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa (Cass. Sez. Unite, n. 5395 del 2007; Cass. n. 8687 del 2016; n. 9254 del 2018; n. 11961 del 2019; n. 21171 del 2019; n. 9022 del 2023).
5.5. Oggetto del procedimento sanzionatorio per cui è causa e quindi della contestazione avvenuta con nota del 21 marzo 2017 era l’inosservanza da parte della RAGIONE_SOCIALE delle prescrizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale.
Al fine di applicare correttamente l’art. 195, comma 1, TUF, la Corte d’appello di Milano, allora, per ritenere che la data dell’accertamento delle condotte contestate alla RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente quella del 7 luglio 2014, avrebbe dovuto verificare che gli addebiti contestati il 21 marzo 2017 riguardassero una condotta esauritasi in quella remota data, e non invece uno stato antigiuridico che si era
protratto ulteriormente nel tempo per non essere stato successivamente rimosso dall’interessata, giacché è soltanto il momento in cui la condotta antigiuridica dell’agente si completa e si esaurisce -cui è equiparato, nel caso in cui non vi è prova di tale cessazione, quello dell’accertamento della violazione -a definirne la collocazione temporale (arg. da Cass. n. 9056 del 2001; n. 18592 del 2012).
Deve pertanto enunciarsi il seguente principio secondo cui ‘In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, in caso di illecito permanente, il termine di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti nel procedimento delineato dall’art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell’accertamento della infrazione inerente alla condotta specificamente contestata ‘ .
Conseguono l’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile