Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5679 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5679 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21899/2023 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 427/2023 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 27/3/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 27/3/2023, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE al risarcimento, in favore di NOME COGNOME, dei danni subiti da un terreno di sua proprietà, nella specie causati dall’esecuzione di taluni lavori di delocalizzazione del contiguo complesso ospedaliero Villa Malta eseguito dalla società convenuta su committenza della RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui, rilevata l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attore, del proprio diritto di proprietà sul terreno danneggiato e il mancato decorso della prescrizione eccepita dalla società convenuta, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposta dal COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME non ha svolto difese in questa sera;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 183, co. 6, n. 2, c.p.c., dell’art. 74 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato come l’appellante non avesse mai tempestivamente contestato la legittimazione attiva della controparte, in contrasto con quanto risultante dalla comparsa di costituzione in giudizio dell’odierna società ricorrente, nonché con il principio che esclude la sussistenza di alcuna preclusione in relazione alla contestazione in parola;
sotto altro profilo, secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto comprovata documentalmente la titolarità del diritto di proprietà del NOME sul terreno deAVV_NOTAIOo in giudizio, non essendo rinvenibile, nell’indice contenuto nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado (così come nell’atto di citazione, nel
verbale di udienza di concessione dei termini ex art. 186, co. 6, c.p.c., e nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), alcuna attestazione della produzione del titolo di proprietà di detto immobile in capo all’attore, comparendo la menzione di tale titolo di proprietà, per la prima volta (e, dunque, tardivamente), nella memoria di replica depositata dal NOME ai sensi dell’art. 190 c.p.c.;
il motivo è nel suo complesso infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come l’affermazione del giudice d’appello circa il difetto di contestazione della proprietà in capo all’attore NOME COGNOME, da parte della società convenuta, sia del tutto priva di fondamento, emergendo dalla stessa lettura della comparsa di costituzione della società odierna ricorrente l’avvenuta contestazione della legittimazione attiva dell’attore;
ciò posto, tuttavia, con riguardo alla contestata presenza o meno, tra gli atti di causa, della documentazione concernente la rituale produzione e l’effettiva attestazione della proprietà del terreno danneggiato in capo all’attore, la censura in esame deve ritenersi priva di ammissibilità, trattandosi della denuncia di un vizio meramente revocatorio;
al riguardo, varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il vizio di legittimità denunciabile per cassazione, con particolare riguardo ai contenuti delle informazioni ricavabili dagli atti di causa, postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico;
al contrario, qualora la contestazione della parte riguardi una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente o esistente un fatto o un documento, la cui esistenza o inesistenza risultino incontestabilmente accertate dagli stessi atti di causa, è configurabile un
errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583395 -01, e successive conformi);
nel caso di specie, la società istante si è limitata a rilevare l’inesistenza, agli atti di causa, di fatti e documenti che, viceversa, i giudici di merito hanno affermato (anche implicitamente) come esistenti, sì che la corrispondente contestazione avrebbe dovuto essere deAVV_NOTAIOa esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi del citato art. 395, n. 4 c.p.c.;
con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., dell’art. 74 disp. att. c.p.c., e degli artt. 2697, 2934 e 2948 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto dimostrata l’avvenuta interruzione del periodo di prescrizione relativo al diritto ex adverso rivendicato, avendo l’attore tempestivamente depositato in giudizio (come risultante dall’indice contenuto nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado) solo una lettera del 12/9/2002 (inviata, non già da NOME, bensì da NOME COGNOME, a tutela dei suoi propri esclusivi interessi) e un’altra lettera del 17/7/2007, di per sé inidonee a dar conto della dimostrazione dell’avvenuta utile interruzione del periodo di prescrizione da parte di NOME COGNOME, e dovendo escludersi l’avvenuta tempestiva produzione, da parte dell’attore, di un terzo documento (datato 3/9/2002), solo successivamente comparso nel fascicolo di controparte, senza che fosse mai risultata la relativa produzione nel rispetto dei termini di preclusione;
da ultimo, secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento alla figura dell’illecito di carattere permanente atteso che, con riferimento a tale figura, il dies a quo sarebbe comunque decorso dalla data di conoscenza o di conoscibilità del danno, con la conseguente riconducibilità della decorrenza della prescrizione all’11
luglio 2002, ossia dalla data della denuncia del fatto dannoso ai carabinieri di Sarno;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, a fronte del riferimento, da parte del giudice d’appello, alla figura dell’illecito di carattere permanente, l’odierna società ricorrente (senza contestarne il concreto ricorso nel caso di specie) si sia limitata a rilevare come il dies a quo della prescrizione relativa a tale illecito sarebbe in ogni caso coinciso con l’11 luglio 2002, ossia con la data della denuncia del fatto dannoso ai carabinieri di Sarno, là dove, al contrario, è del tutto evidente come la decorrenza della prescrizione relativa alla figura dell’illecito permanente non possa che coincidere con la cessazione della permanenza dell’attività illecita: cessazione di cui l’odierna società istante non risulta aver fornito alcuna notizia sul piano temporale;
sulla base di tale premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME