Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28163 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14396/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE n. 283/2021, depositata il 19/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Il Giudice di pace di Vipiteno, con sentenza n. 3/2020, ha rigettato l’opposizione presentata da NOME contro la sanzione amministrativa irrogata dal servizio veterinario della provincia di Bolzano, pari a euro 610, per non avere ottemperato all’ordine di abbattimento di una capra infetta.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, contestando la nullità dell’ordinanza per difetto dell’accertamento, per tardiva notificazione del verbale di contestazione e per essersi verificata la presunta violazione prima dell’entrata in vigore del decreto 20947/2017 del direttore del servizio veterinario provinciale. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 283/2021, ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza NOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il direttore del servizio veterinario della provincia autonoma di Bolzano.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in un motivo che contesta ‘violazione e falsa applicazione di legge con riguardo agli artt. 3, 4 e 7 della legge provinciale n. 9/1977’: nel caso in esame non vi è stato un atto/verbale di accertamento circostanziato, seppure dai contenuti minimi con indicazione di data, ora, luogo di accertamento, generalità dei soggetti accertatori con riferimento agli atti compiuti, indicazione delle norme violate e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste; dopo la comunicazione delle analisi al ricorrente, avvenuta in data 27 marzo 2017, il servizio veterinario non ha fatto alcun accertamento in loco e il coordinatore del servizio veterinario si è limitato, nel verbale di ammonimento del
22 febbraio 2018, ad affermare ‘in considerazione del fatto che NOME RAGIONE_SOCIALE non ha ottemperato a quanto prescritto’, senza indicare la fonte del suo convincimento; la mancanza della prova della violazione commessa comporta la nullità dello stesso verbale di ammonimento e dell’ordinanza -ingiunzione impugnata.
Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale, nel respingere la censura davanti ad esso fatta valere, ha sottolineato come il mancato rispetto dell’intimazione di soppressione di animali infetti entro il termine prescritto costituisca un illecito permanente e si realizzi dopo la decorrenza del termine, nel caso concreto sessanta giorni dopo il 27 marzo 2017, e permane fino all’adempimento. Il Tribunale ha ancora sottolineato, riguardo alla presunta mancanza del verbale di accertamento, che tale verbale va ravvisato nel verbale d’intimazione del 9 gennaio 2018, nel quale il veterinario ha dichiarato che non tutte le capre positive erano state eliminate e ha intimato di eliminare la capra oggetto di causa entro i successivi quindici giorni: si tratta di una contestazione ai sensi dell’art. 4 della legge 9/1977, essendo indicati i fatti sostanziali, la norma violata e la sanzione amministrativa prevista. A fronte del mancato abbattimento della capra -il ricorrente non ha mai dedotto e tanto meno provato che l’abbattimento fosse avvenuto si è verificato l’illecito, illecito che è già stato contestato il 27 marzo 2017 e nuovamente contestato il 9 gennaio 2018.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 280, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione