Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 30771 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 30771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18888/2025 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA -intimato- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 261/2025 depositata il 15/09/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 261/2025 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 15 settembre 2025.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 380bis .1 e 375, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
2. Il RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione emessa dal RAGIONE_SOCIALE del distretto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2024, confermando la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘incolpato per gli addebiti contestati ( “violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 4, 9 co. 2 e 63 co. 1 per non aver corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE l’importo di Euro 10.246,50 a titolo di pagamento per i lavori eseguiti sul natante di sua proprietà, arrecando così disdoro alla professione forense, compromettendone la dignità e l’affidamento del terzo”. Fatti accaduto in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 22/11/2018 con condotta perdurante’ ), ha applicato all’AVV_NOTAIO COGNOME la sanzione di due mesi di sospensione, in luogo dei quattro mesi applicati dal CDD.
Il CNF ha ricondotto il fatto contestato all’illecito di cui all’art. 64 del codice deontologico forense (Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi), affermando che ‘ documenti danno conto del fatto che le somme non pagate riguardano un impegno economico assunto in epoca in cui le condizioni di salute del ricorrente erano già in parte presenti e, come evidenziato dal CDD, hanno avuto ad oggetto spese per un bene voluttuario. Per il recupero RAGIONE_SOCIALEa stessa il creditore ha dovuto instaurare un procedimento monitorio e, ciò nonostante, la somma
non è stata restituita. Dagli atti non risulta pertanto la sussistenza di causa di forza che possa escludere l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘illecito o attenuarlo ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO deduce in rubrica ‘ violazione di legge – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) in relazione all’articolo 21 del codice deontologico forense -errore in iudicando -carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa volontarietà RAGIONE_SOCIALE‘azione ‘. La censura espone che la ditta RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto dall’incolpato, nel novembre del 2015, un acconto per l’importo di € 2.500,00 in contanti, il cui saldo sarebbe stato versato al varo del natante, varo mai avvenuto. Inoltre, vengono rappresentate l’età del ricorrente (ultrasettantenne), le sue precarie condizioni di salute, peggiorate a far tempo dall’anno 2017, e le vicende legate alla ingiusta sottoposizione dal 2005 al 2017 ad un processo penale definitosi con assoluzione piena. Il ricorrente contesta poi l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa ritenuta natura voluttuaria RAGIONE_SOCIALEa spesa contratta e rimasta inadempiuta, ribadendo l’involontarietà RAGIONE_SOCIALE‘azione sanzionata in sede disciplinare. Si evidenzia pure la proposta transattiva avanzata dall’AVV_NOTAIO per ottenere la possibilità di un pagamento rateale RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto.
Da ultimo, sono addotte le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ex art. 36, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
– Il ricorso è infondato.
2.1. Il CNF ha ravvisato nella condotta contestata all’AVV_NOTAIO, con riguardo al mancato pagamento all’impresa incaricata del corrispettivo dei lavori di manutenzione del natante di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, un inadempimento ad obbligazione estranea
all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione idoneo ad assumere, per modalità e gravità, carattere di illecito disciplinare, in quanto tale da compromettere la dignità RAGIONE_SOCIALEa professione e l’affidamento dei terzi.
La sentenza impugnata ha posto in risalto che l’obbligazione inadempiuta era stata contratta dall’AVV_NOTAIO quando i suoi problemi di salute ‘erano già in parte presenti ‘ ed aveva comunque ‘ad oggetto spese per un bene voluttuario ‘, senza che emergesse una ‘ causa di forza ‘ che potesse ‘escludere l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘illecito o attenuarlo ‘.
È stato accolto soltanto il motivo sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione operata dal CDD, considerata l’assenza di precedenti in oltre quaranta anni di professione, così irrogando la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività nella misura edittale minima di due mesi.
2.2. – Il motivo di ricorso si sostanzia in una diffusa critica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sollecitando un complessivo riesame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 36, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
Le decisioni del RAGIONE_SOCIALE in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del ‘minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa concreta individuazione RAGIONE_SOCIALEa condotte costituenti illecito disciplinare e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, n. 26369 del 2024; n. 34206,
n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963, n. 21962 e n. 13168 del 2021).
Né le censure allegano l’omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all’esito del giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevole al ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal RAGIONE_SOCIALE.
L’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto RAGIONE_SOCIALEe allegazioni difensive del ricorrente e tutti, peraltro, considerati nella sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come le richieste di procedere ad un accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, allo scopo di pervenire ad un opposta delibazione inferenziale RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie ed ad una diversa ricostruzione del merito RAGIONE_SOCIALE accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, eccedono altresì i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
2.3. -L’art. 21 del codice deontologico forense, del quale il ricorrente lamenta la violazione, attribuisce, in realtà, agli organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo RAGIONE_SOCIALE‘incolpato e la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado RAGIONE_SOCIALEa colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
2.4. Affinché sia integrato l’illecito, nella specie ravvisato, di cui all’art. 64 del codice deontologico forense, in relazione all’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l’agente abbia coscienza RAGIONE_SOCIALE‘antigiuridicità RAGIONE_SOCIALEa condotta, ma è sufficiente che quest’ultima sia volontariamente posta in essere. Rispetto all’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, che riveste carattere di illecito disciplinare, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia, la valutazione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà RAGIONE_SOCIALE‘azione o RAGIONE_SOCIALE‘omissione) RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare addebitato all’AVV_NOTAIO spetta al RAGIONE_SOCIALE ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall’art. 360, comma 1, n. 5, e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 12140 del 2004).
3. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ex art. 36, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite Civili RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, il 21 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME