Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4014/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO dell’RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5905/2020, depositata in data 26 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. La RAGIONE_SOCIALE citava dinanzi al tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 15.950,00, somma corrispondente all’importo portato da un assegno bancario non trasferibile emesso da Banca Sai s.p.a., con cui l’attrice aveva concluso una convenzione relativa alla liquidazione dei sinistri, in favore di NOME COGNOME (che poi aveva sporto querela per non averlo ricevuto), dell’importo di euro 15.950,00.
Infatti, tale assegno, emesso da Banca Sai, per conto di RAGIONE_SOCIALE, era stato posto all’incasso, presso l’ufficio postale di Grosseto RAGIONE_SOCIALE, dopo che lo stesso era stato depositato su «libretto postale» dal sedicente COGNOME, con successivo prelevamento dell’intera somma.
Pertanto, tale assegno, munito di clausola di non trasferibilità, era stato pagato presso l’Ufficio postale di Roma a persona diversa dal legittimo beneficiario del titolo, sicché la RAGIONE_SOCIALE era stata costretta ad effettuare un altro pagamento all’effettivo soggetto legittimato alla riscossione del titolo. Sussisteva la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe errato nell’identificazione del prenditore.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, escludendo la responsabilità della banca negoziatrice, che aveva adempiuto al proprio obbligo di identificare il portatore dell’assegno, verificando il numero di codice fiscale e la patente di guida.
Il giudice di prime cure, poi, considerava l’assicurazione responsabile di scarsa diligenza rispetto alla prevedibilità della sottrazione di titoli inviati per posta, non avendo utilizzato sistemi postali certificati (raccomandata o assicurata) idonei a consentire la verifica di eventuali disguidi o ritardi di consegna e per non aver tempestivamente segnalato in sede di compensazione le eventuali anomalie sulla firma di traenza del beneficiario.
2.1. Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE deducendo, da un lato, la sussistenza della responsabilità contrattuale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per aver pagato l’assegno ad un soggetto diverso da beneficiario, tra l’altro senza aver chiesto due documenti identificativi al presentatore del titolo, dall’altro, reputando insussistente la propria responsabilità per aver inviato l’assegno a mezzo posta ordinaria.
La Corte di appello di Milano accoglieva parzialmente il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, rilevando che la RAGIONE_SOCIALE non aveva bene adempiuto all’obbligazione cui era tenuta ai sensi dell’art. 43 L.A.. La RAGIONE_SOCIALE, dunque, avrebbe dovuto dimostrare «che il soggetto che aveva presentato l’assegno all’incasso era un cliente abituale e che l’incasso dell’assegno era collegato ad un flusso di introiti e ad un’attività economica accertata».
In relazione alle circostanze del caso concreto, trattandosi di «importo non esiguo, privo di data e luogo di emissione, da parte di un soggetto con il quale non aveva un rapporto di clientela abituale», la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto «effettuare specifici controlli presso i comuni di residenza del beneficiario e dell’ufficio dell’incasso così
come dei luoghi di nascita e residenza della persona presentatasi per l’incasso».
Pertanto, «in accoglimento dell’appello ed in riforma della impugnata sentenza» veniva dichiarata «la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per aver consentito l’abusivo incasso dell’assegno».
Sussisteva la colpa della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla circostanza che la banca emittente l’assegno di traenza lo aveva spedito con la posta ordinaria, ma tale responsabilità doveva essere limitata ad un concorso nella misura del 30%, dovendosi tenere conto della recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 9769 del 26/5/2020.
La Corte territoriale condannava, dunque, RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 11.165,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta-
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE deduce: «Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del regio decreto n. 1736/1933 (legge assegni), degli articoli 1218, 2697 c.c., per violazione e falsa applicazione del principio di responsabilità della negoziatrice nel caso di specie. Violazione delle norme sulla prova a carico di parte attrice».
In particolare, l’accettazione dell’assegno era avvenuta con la piena osservanza delle norme relative alla corretta identificazione del cliente, mediante verifica dell’identità dell’intestatario prenditore a mezzo documento identificativo risultante valido genuino, già da solo idoneo a consentire l’identificazione del cliente.
La ricorrente precisa che «nello specifico, veniva prodotta la patente di guida che a seguito di controlli non risultava tra i documenti smarriti e/o rubati e, il certificato di attribuzione del codice fiscale», mentre «l’assegno appariva regolare e non presentava segni di cancellatura o abrasione».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce: «Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. 1376/1933, degli articoli 1218, 2697 c.c., 1176, comma 2, 1992 c.c., degli artt. 1 e 35 d.P.R. 445/2000, dell’art. 19, comma 1, lettera a), dell’art. 115 c.p.c., per non corretta applicazione dei criteri di accertamento della colpa della banca negoziatrice, per erronea affermazione della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non aver posto a fondamento della decisione le prove offerte del corretto adempimento, per assolvimento dell’onere della prova a carico del debitore».
Per la corte d’appello «l’identificazione del presentatore del titolo sarebbe avvenuta attraverso due documenti ‘non era possibile alcun serio riscontro tra carta d’identità e tessera fiscale’».
In realtà, in base alla legislazione speciale, sopra indicata, «un valido documento di identità non può non dare garanzia di identificazione ».
Il comportamento suggerito dall’RAGIONE_SOCIALE ai propri associati, in ordine all’identificazione attraverso due documenti, corredati da fotografia, non costituisce oggetto di norma di legge, né di regolamento, né disposizione cui consegua un regime sanzionatorio in caso di inosservanza, riguardando altre fattispecie relative ad operazioni occasionali.
2.1. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.
2.2. l motivi sono ammissibile in quanto articolati come violazione di legge, e quindi degli articoli 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, 1218 e 1176 c.c. vertendosi in tema di clausola generale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., in quanto il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta ‘norma elastica’, costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma – non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – , dando concretezza a quella «parte mobile» della stessa che il legislatore ha voluto totale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass., n. 8047 del 2019, poi richiamata in Cass., 10 febbraio 2021, n. 3649).
2.3. Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass., n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell’ordinamento (Cass., n. 505 del 20119.
Nella specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui la RAGIONE_SOCIALE ha censurato il contrasto dell’interpretazione della corte di appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176, secondo comma, c.c., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con
la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare) sia sufficientemente specifica.
Quanto al merito, è stato recentemente affermato che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite riscontro di un solo documento di identità personale, sia nell’ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica, sia nell’ambito dell’attività negoziale tra privati; ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all’interno dell’ordinamento positivo.
È sufficiente, dunque, per andare esente da responsabilità, che la banca negoziatrice abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità (Cass., 12 febbraio 2021, n. 3649; Cass., sez. 1, 26 febbraio 2022, n. 6356; Cass., sez. 1, 11 maggio 2023, n. 12861; Cass., sez. 1, 29 dicembre 2022, n. 38110 ove si chiarisce che la normativa non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo per l’identificazione della clientela, né alcuna indagine presso il comune di nascita; Cass. sez. 1, 19 dicembre 2019, n. 34107, per cui l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale, non potendosi escludere in radice la possibilità che il soggetto non legittimato possa addivenire alla contraffazione anche del secondo documento identificativo richiesto).
Nella specie, la ricorrente ha evidenziato che – a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che ne ha ritenuto l’inidoneità – la carta d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince
degli articoli 3 e 4 e ss. del RD n. 773/1931, art. 1, lettera c) e d) del d.P.R., n. 445 del 2000, art. 2892, r.d. n. 635/40).
Tra l’altro, deve osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela – e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l’abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l’assegno – l’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma primo lettera a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È imposto, invece, alla lettera b), che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, alla fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi (Cass., sez. 1, 12 febbraio 2021, n. 3649).
Pertanto, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
Va, pure, precisato che la carta d’identità (così come il passaporto, patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità.
Infine, deve puntualizzarsi che, nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad
individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l’identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli “standards” valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale (Cass., sez. 6-3, 13 settembre 2022, n. 26866).
Ne consegue che l’impostazione del giudice d’appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell’avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di