Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
sul ricorso 26719/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5333/2022 depositata il 10/08/2022
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 5/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE -in seguito RAGIONE_SOCIALE -avverso la decisione che in primo grado, su istanza di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ne aveva accertato la responsabilità in veste di hosting provider attivo per aver messo a disposizione sulla propria piattaforma web quale prestatore di servizi della società dell’informazione contenuti mediatici tratti da programmi RTI e illegittimamente pubblicati su iniziativa dei destinatari del servizio.
In particolare il giudice del gravame -nel solco degli insegnamenti declinati, in materia di servizi della società dell’informazione regolata dalla Direttiva 2000/31/CE e dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, dalla sentenza di questa Corte 7708/2019 -ha, per quanto qui ancora rileva, disatteso la doglianza intesa a ricusare la veste di hosting provider attivo riconosciuta all’impugnante dal primo giudice sulla considerazione che «RAGIONE_SOCIALE non si è limitata ad attivare il processo tecnico che consente l’accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, ma ha svolto una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri, arrivando a fornire all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia»; ha del pari rigettato l’ulteriore doglianza in ordine all’insorgenza dell’obbligo di rimozione, che a voce dell’impugnante avrebbe postulato che
fosse messa a disposizione da parte del titolare del diritto l’indirizzo URL ai fini dell’identificazione del contenuto illecitamente pubblicato, sulla considerazione che, sebbene l’obbligo in parola presupponga certamente la conoscenza dell’illecito in capo al prestatore del servizio, nondimeno, tenuto conto che è ragionevole attendersi che questo svolga la propria attività con la diligenza idonea prevenire siffatte pubblicazione, all’uopo munendosi di quegli applicativi come “watermarking” o “fingerprinting” in grado di consentire il previo filtraggio dei contenuti, «è da ritenere in linea generale come l’indicazione dell’URL … non costituisce presupposto indispensabile perché l’hosting provveda all’individuazione dei contenuti illeciti segnalati attraverso i titoli di programmi televisivi», risultando perciò bastevole la sola comunicazione del titolo del programma; ha infine rigettato l’argomento, ancora opposto dall’impugnante in calce alla previsione dettata dal primo giudice di una penale per ogni ulteriore pubblicazione illecita di contenuti RTI, che a dire della stessa avrebbe configurato un obbligo generale di sorveglianza in violazione dell’art. 15 della Direttiva, sulla considerazione che la statuizione non riguarda «tutti i video RTI, ma solamente quelli già oggetto di specifica segnalazione e prontamente individuabili secondo la diligenza richiesta sulla base dello stato della tecnica».
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla soccombente con sette motivi di ricorso, seguiti da memoria, e resistiti avversariamente da controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2043, degli artt. 156 e segg. l.d.a., dell’art. 14 Direttiva 2000/31 CE e dell’art. 16 d.lgs. 70/2003 per avere la Corte d’Appello riconosciuto, ai fini di dichiararne la responsabilità, la veste di hosting provider attivo in capo alla ricorrente, quantunque ciò postuli
un’attività manipolativa dei contenuti che nella specie, come già in altra occasione accertato in sede di merito in relazione ad elementi di fatto molto simili, non avrebbe dovuto essere ravvisata, non alterando le attività dispiegate nell’occasione dalla ricorrente il ruolo di mera ricettrice passiva dei contenuti ospitati.
3. Con il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso si lamentano rispettivamente la violazione dell’art. 2043 cod. civ., degli artt. 156 e segg. l.d.a., dell’art. 14 Direttiva 2000/31 CE e dell’art. 16 d.lgs. 70/2003, degli artt. 156 e segg. l.d.a., degli artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31 CE e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/2003 ed ancora dell’art. 158 l.d.a. e 2043 cod. civ. per aver la Corte d’Appello dichiarato la responsabilità di essa ricorrente in relazione agli eventi di causa sul presupposto della mancata adozione delle misure idonee ad evitare che nella pubblicazione di video ad opera dei destinatari del servizio fosse violato il diritto di autore, quantunque in tal senso nessun obbligo di tal fatta fosse previsto dalle norme richiamate, non si potesse ritenere operante a carico della ricorrente un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti oggetto di pubblicazione e non fosse riscontrabile alcuna colpa in capo alla stessa.
Con il quarto motivo ed il settimo motivo di ricorso si lamentano rispettivamente la violazione dell’art. 2043, degli artt. 158 e segg. l.d.a., degli artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31 CE e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/2003 e la violazione dell’art. 158 l.d.a. e degli artt. 1127 e 2056 cod. civ. per aver la Corte d’Appello ritenuto, nell’ordine, sussistente l’obbligo della ricorrente di procedere alla rimozione dei contenuti non autorizzati a seguito della comunicazione in tal senso fattale pervenire da RAGIONE_SOCIALE, quantunque questa non fosse corredata degli elementi idonei a consentirne l’identificazione ed, in particolare, non fosse accompagnata dall’indicazione dell’URL, profilo in relazione al quale la ricorrente chiede che, a mezzo di rinvio pregiudiziale, si
sottoponga alla Corte di Giustizia UE la questione se ai fini della sussistenza dell’obbligo in parola sia consentito di interpretare la Direttiva 2000/31 CE nel senso che una segnalazione contenente i soli titoli commerciali relativi ad una molteplicità di opere protette sia idonea a determinarne la conoscenza in capo al prestatore del servizio e l’insorgenza del conseguente obbligo di rimozione; ed ancora, confermando anche in parte qua le determinazioni del primo giudice, sussistente il danno risarcibile nella misura decretata appunto dal primo giudice senza valutare previamente il concorso di colpa del preteso danneggiato che, se avesse fornito tutti gli URL relativi ai contenuti non autorizzati, non avrebbe sofferto i danni oggetto di liquidazione.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione 156 e segg. l.d.a., degli artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31 CE e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/2003 per aver la Corte d’Appello, confermando la determinazione adottata in primo grado circa il pagamento da parte di essa ricorrente di una penale in caso di rinnovata pubblicazione non autorizzata di contenuti mediatici di provenienza RTI, imposto al prestatore del servizio un obbligo di vigilanza generalizzato estraneo al quadro di diritto e più volte stigmatizzato dalla giurisprudenza unionale.
Com’è noto il quadro giurisprudenziale di diritto interno -non solo civilistico (da ultimo AVV_NOTAIO Stato, Sez. VI, 5/12/2023, n. 10510) -relativo alla figura dell’hosting provider e alle responsabilità che gli competono, segnatamente, ai fini della tutela del diritto d’autore, è venuto consolidandosi, di seguito delle sentenze di questa Corte 7708 e 7709/2018, intorno alla distinzione tra hosting provider “passivo”, che è figura di operatore sottratto alle responsabilità previste a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione dalla Dir 2000/31/CE in quanto la sua attività è di
ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi; e hosting provider “attivo”, figura a cui non si riconosce viceversa il medesimo regime di favore in quanto l’attività da questo non si limita a compiti meramente tecnici, ma postula un ruolo attivo in modo da consentire agli utenti, attraverso la predisposizione di apposite utilità, una fruizione ottimale dei contenuti presenti sulla piattaforma. In particolare si è fatta strada la convinzione che ai fini di individuare la figura dell’hosting provider attivo occorra aver riguardo ad una serie di “indici di interferenza”, che è compito del giudice di merito accertare in concreto considerando, senza pretesa di esaustività, le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione; condotte queste, si è detto, «che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati».
Sviluppi più recenti maturati in seno alla giurisprudenza unionale per effetto, in particolare, della sentenza 682/2021 hanno fatto emergere l’opinione che la responsabilità dell’hosting provider per la pubblicazione sulla propria piattaforma di contenuti acquisiti illecitamente si rende configurabile quando egli sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccarne immediatamente l’accesso e, più in generale, quando si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere
da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare le violazioni del diritto d’autore su tale piattaforma. In ragione di ciò si è perciò ritenuto di dover affermare che «la circostanza che il gestore di una piattaforma di condivisione di contenuti online proceda ad un’indicizzazione automatizzata dei contenuti caricati su tale piattaforma, che detta piattaforma contenga una funzione di ricerca e che essa consigli video in funzione del profilo o delle preferenze degli utenti non può essere sufficiente per considerare che detto gestore sia “concretamente” al corrente di attività illecite realizzate sulla medesima piattaforma o di informazioni illecite ivi memorizzate».
Alla luce di queste considerazioni, che inducono a chiedersi se lo stato dell’arte, per come emerge dal riportato quadro giurisprudenziale, si conservi tuttora attuale o, se al contrario, gli sviluppi evidenziati non ne impongono in qualche suo aspetto un ripensamento anche parziale, il collegio stima opportuno rinviare la trattazione della controversia alla pubblica udienza della I Sezione civile.
P.Q.M.
Rinvia la trattazione alla pubblica udienza della I Sezione civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile a seguito di riconvocazione il 3.04.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME