Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28301 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 31069/2020 proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
PREFETTURA PISTOIA UTG.
– Intimata –
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 865/2020 depositata il 26/11/2020.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 12 settembre 2024.
Udit a la Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Sanzioni amministrative
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza n. 52 del 2020 del Giudice di Pace di Pistoia che ha respinto l’opposizione dal medesimo proposta avverso cinque ordinanze-ingiunzioni della Prefettura di Pistoia emesse nei suoi confronti a seguito dell’opposizione avverso altrettanti verbali di contestazione elevati dalla polizia stradale per la violazione dell’art. 172, comma 2, c.d.s. (recte: art. 179, comma 2, c.d.s.) per avere circolato alla guida di un autocarro senza inserire la carta tachigrafica negli orari e per la percorrenza specificati negli stessi verbali.
Il Tribunale di Pistoia, nella resistenza della Prefettura, ha respinto l’appello e ha regolato di conseguenza le spese, sulla base dei seguenti argomenti: (i) dalle prove (documentali e orali) assunte in primo grado non è dimostrato che -è questa la tesi dell’appellante -alla guida dell’autocarro vi fosse il secondo autista NOME COGNOME, sprovvisto della carta tachigrafica che sarebbe stata consegnata alla RAGIONE_SOCIALE in prossimità della scadenza; (ii) l’art. 29 reg. UE n . 165/2014, la cui applicazione è stata invocata dalla parte privata, prevede la possibilità di guida senza carta tachigrafica soltanto nella ipotesi, tassative, di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta, e non prevede quella della scadenza della carta di cui si discute in questo giudizio; (iii) inoltre, ai sensi del quinto comma dell’articolo 29, nelle ipotesi anzidette (diverse da quella in esame) è consentito al conducente circolare se sono soddisfatte determinate e tassative condizioni (quali adempimenti nella specie non assolti), con l’ulteriore specificazione che la nota orientativa n. 8 al reg. UE n. 165/2014, in merito all’art. 29, afferma che la disposizione vale ‘a condizione che siano rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrati manualmente) specifiche per la guida senza carta del
conducente’, adempimenti, questi, nel caso in esame non assolti, il che conferma la carenza di prova del fatto che alla guida dell’autocarro fosse il secondo conducente COGNOME; (iv) quanto alle sanzioni, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 8, legge n. 689 del 1981, che postula il concorso formale delle violazioni, laddove nella fattispecie concreta le condotte illecite sono molteplici e sono state consumate in diversi momenti temporali, e nemmeno quella dell’illecito continuato, in mancanza di allegazione e di pro va di alcun elemento da cui desumere l’unicità del disegno illecito.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi.
La Prefettura di Pistoia non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 9521 del 2021 della sezione VI-2 della Corte, la causa è stata rimessa in pubblica udienza in mancanza d ei presupposti dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione temporalmente vigente.
I n prossimità dell’udienza pubblica il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che la Corte respinga il ricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo -‘ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ricorsa su un punto decisivo della controversia’ censura la sentenza impugnata che ha negato che sia dimostrato che, nei giorni e negli orari cui si riferisce la contestazione, alla guida dell’autocarro vi fosse COGNOME, senza considerare che, durante l’orario di guida dell’autocarro, il ricorrente ha inserito la propria scheda conducente nel cronotachigrafo e che, invece, quando a guidare era il secondo autista, COGNOME, quest’ultimo non ha inserito la scheda conducente della quale era sprovvisto.
Il secondo motivo -‘Violazione ed errata applicazione dell’art. 29 reg. UE nr. 165/2014 del 4 febbraio 2014’ si basa sul presupposto che, per il Tribunale di Pistoia, l’articolo 29 non sarebbe applicabile perché la norma non prevede l’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, della scadenza della scheda del conducente.
Ciò premesso, si ascrive al giudice d’appello la violazione di legge per avere applicato al ricorrente, anziché a COGNOME, le conseguenze giuridiche della guida in assenza dei presupposti di cui all’art. 29, cit., pur essendo stato ‘pacificamente ammesso nel corso del giudizio’ che alla guida dell’autocarro nel quale non era stata inserita la carta del conducente era COGNOME e non COGNOME.
Il terzo motivo -‘Violazione ed errata applicazione dell’art. 81 della legge 689/1981. Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza’ censura la sentenza impugnata che afferma che il ricorrente non ha indicato gli elementi costitutivi dell’illecito continuato, ma non si confronta con la previsione dell’art. 126 bis, comma 1 bis, c.d.s. che stabilisce che, qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al primo comma, possono essere decurtati un massimo di quindici punti.
Nella fattispecie concreta al ricorrente è stato contestato di avere circolato alla guida di un autocarro non inserendo, in più occasioni -nel periodo compreso tra il 2 e il 13 giugno – la carta tachigrafica. Inoltre, le violazioni sono state applicate all’esito di un unico accertamento, sicché gli accertatori avrebbero dovuto applicare l’art. 8, legge n. 689 del 1981, e quindi redigere un solo verbale di contestazione, con una decurtazione massima di 15 punti e non di 20 punti della patente, come in effetti avvenuto.
Il primo motivo e la seconda censura del terzo motivo sono inammissibili per le seguenti ragioni.
La sentenza del Tribunale di Pistoia è stata pubblicata in data 26/11/2020, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012;
In base alla norma novellata ed attualmente vigente, applicabile come già evidenziato – nella specie ratione temporis , non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4, del medesimo art. 360, .c.p.c. (Cass. 6/07/2015, n. 13928; 16/07/2014, n. 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 07/04/2014, n. 8053), secondo cui la richiamata riformulazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall ‘ art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie non sussistente, come si evince dal lineare sviluppo argomentativo della decisione, riassunto in precedenza (punto 2. dei ‘Fatti di causa’) – si esaurisce nella
«mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione. Le sezioni unite (nella stessa pronuncia) hanno pure precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come da ultimo riformulato, introduce nell ‘ ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Del resto, è inammissibile anche la censura di ‘omesso esame circa un fatto decisivo’ poiché si è in presenza di un’ipotesi di cd. doppia conforme , ai sensi dell’articolo 348 -ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ipotesi che si verifica quando (come nella specie) la sentenza di appello «conferma la decisione di primo grado» e risulta «fondata sulle stesse
ragioni», inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’). Il ricorrente non indica, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., sotto quale profilo siano tra loro diverse le ragioni di fatto su cui si fondano, rispettivamente, la decisione di primo grado e la sentenza di appello (tra le altre, Cass. n. 1614 del 2024; Cass. n. 5947 del 2023).
5. Il secondo motivo è inammissibile.
È utile richiamare il consueto indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020, Rv. 658607 -02, che, in motivazione, menziona ‘Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372’), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ‘rationes decidendi’ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.
Nella specie, come si è detto (al punto 4), i giudici di merito hanno stabilito che non è stato provato che, nelle date e negli orari indicati nei verbali di contestazione, alla guida dell’autocarro fosse il secondo conducente COGNOME, che era privo di scheda conducente.
Tale ratio decidendi è idonea di per sé a sorreggere la motivazione della sentenza d ‘appello, ragion per cui è inammissibile per carenza di interesse la censura in punto di erronea
interpretazione, da parte del Tribunale di Pistoia, del contenuto dell’art. 29 reg. UE 165 del 2014.
6. Il terzo motivo è inammissibile.
Per un verso, la censura non è autosufficiente: posto che la sentenza impugnata, che pure riassume i motivi di appello, non fa alcun riferimento alle disposizioni di cui all’art. 126 bis, c.d.s., il ricorrente (che non ha assolto al relativo onere) avrebbe dovuto dimostrare di avere prospettato al giudice di Pistoia la violazione del comma 1 bis dell’art. 126 bis c.d.s.
Per altro verso, il motivo è basato su un presupposto di fatto -il contemporaneo accertamento di più violazioni menzionato nel comma 1 bis dell’articolo 126 bis in tema di patente a punti -che non emerge dagli atti di causa e che non è consentito introdurre, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, che non costituisce il terzo grado di un giudizio di merito, ma è finalizzato esclusivamente alla verifica della legalità della decisione d’appello.
Da ultimo, a giudizio del Collegio è inconferente la tesi difensiva formulata dal ricorrente, nella memoria depositata per la pubblica udienza, secondo cui questo motivo sarebbe fondato per effetto della sentenza della Corte di giustizia UE del 24 marzo 2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19.
Secondo la prospettazione del ricorrente, in applicazione dell’art. 126 bis comma 1 bis c.d.s., potevano essere decurtati un massimo di quindici punti della patente e non venti punti, come in effetti è avvenuto.
Ebbene, è il caso di ricordare che le cinque contestazioni, commesse nei giorni 02/06/2016, 07/06/2016, 08/06/2016, 13/06/2016 (in ore diverse dello stesso giorno), riguardano la circolazione con un autocarro nel quale non era inserita la scheda del conducente, violazione cui consegue, a norma del comma 9 dello
stesso articolo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, nonché, a mente dell’art. 126 bis c.d.s., la decurtazione di punti della patente a punti.
La sentenza della Corte di giustizia UE, nelle cause riunite C870/19 e C-871/19, riguarda la diversa ipotesi della violazione della condotta imposta dall’art. 15, par. 7, lett. a), reg. CE n. 3821 del 1985, sanzionata dall’ art. 19, della legge n. 727 del 1978, che stabilisce che «chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni di tale legge e dei relativi regolamenti d’attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto a una sanzione amministrativa».
In dettaglio – lo riferisce la sentenza dei giudici del Lussemburgo (par. 20) – è questa la vicenda sottesa alla questione pregiudiziale formulata dal giudice italiano: «n occasione di due controlli stradali, effettuati il 26 luglio e l’8 agosto 2013 in Italia, le competenti autorità nazionali hanno constatato che i signori, rispettivamente, MI (causa C 870/19) e TB (causa C 871/19), nella loro qualità di conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, non erano in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del loro veicolo, relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti».
Con riguardo a quest’ultima fattispecie , il giudice unionale stabilisce che « L’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l’articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di
mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione ».
È appena il caso di rilevare che una cosa è la violazione dell’obbligo prescritto dall’articolo 15, par . 7, lett. a), del regolamento n. 3821/85 che -come afferma la giurisprudenza sovranazionale costituisce un’infrazione unica e istantanea che dà luogo ad una sola violazione , consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi ventinove fogli di registrazione; altra cosa, invece, è la violazione (oggetto del presente giudizio) di cui all’art. 179 comma 2 c.d.s., che sanziona chiunque circoli senza inserire la scheda del conducente.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Nulla si dispone sulle spese perché la Prefettura di Pistoia è rimasta intimata.
10 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,