Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15898 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29381/2022 R.G. proposto da : COGNOME E COGNOME elettivamente domiciliati in GALEATA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende. -RICORRENTI- contro
RAGIONE_SOCIALE ROMAGNA FORLIVESE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato STUDIO COGNOME RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME.
-CONTRORICORRENTE- nonché
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE.
-INTIMATO- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FORLÌ n. 193/2022, depositata il 30/09/2022, e della sentenza del GIUDICE DI PACE di FORLÌ n. 507/2021, depositata in data 15.9.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., l’appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace aveva confermato la sanzione applicata a NOME COGNOME e a NOMECOGNOME nelle rispettive qualità di conducente e proprietario del veicolo, per violazione dell’art. 116, comma, comma quindicesimo, de dl.gs. 285/1992 (guida senza patente).
Secondo il giudice d’appello l’impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di accoglimento, essendo emerso che la patente estera esibita dal conducente, cui era stata già revocata la patente italiana, era falsa.
Per la cassazione della ordinanza di inammissibilità e della sentenza di primo grado NOME COGNOME e NOME hanno proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. L’ Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha replicato con controricorso e con memoria illustrativa; il Corpo Unico Polizia Municipale Unione Comuni Romagna Forlivese è intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., lamentando che il Tribunale abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello sulla b ase di ragioni totalmente difformi rispetto a quelle proposte dal giudice di pace, avendo reputato decisiva la falsità della patente estera, questione che il primo giudice aveva dichiarato assorbita.
Deduce che la falsità è stata accertata sulla base di una relazione tecnica prodotta tardivamente solo in appello.
Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 116, commi 16 e 18 CDS, 126, comma undicesimo, 135, 136 del d.lgs. 285/1992, nonché dell’art. 339 c.p.c. . Sostengono i ricorrenti che, essendo sicuramente autentica la patente estera esibita ai verbalizzanti, essi dovevano al più rispondere per aver circolato con patente scaduta ai sensi dell’art. 126, comma settimo, CDS , norma che contempla un
trattamento sanzionatorio più lieve di quello della diversa ipotesi della guida senza patente.
2. Il ricorso non è fondato.
Deve preliminarmente dichiararsi l’ammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., il che rende -invece -inammissibile il ricorso avverso la sentenza di primo grado.
In linea generale detta ordinanza è impugnabile solo per vizi propri cagionati da errores in procedendo (Cass. SU 1914/2016). A tali ipotesi la giurisprudenza di questa Corte ha aggiunto i casi in cui il giudice d’appello sostituisca a quella del primo giudice una propria argomentazione in punto di fatto o di diritto, o integri con argomenti dirimenti la prima decisione (Cass. 13923/2015, Cass. 15776/2016, Cass. 15644/2017).
L ‘art. 348 bis c.p.c. consente , difatti, solo una delibazione sommaria da effettuare alla prima udienza, senza entrare nel merito della causa con cognizione piena, integralmente sostitutiva di quella del primo giudice, ipotesi in cui la decisione, per quanto assunta in forma di ordinanza, ha valore di sentenza suscettibile di impugnazione in cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c. (Cass. 3023/2018).
Anche nel caso in esame il Tribunale ha ecceduto dai limiti di un mero giudizio prognostico, approfondendo la questione della falsità della patente estera dichiarata assorbita dal giudice di pace, così integrando la motivazione non su aspetti secondari o marginali, ma su profilo dirimente, poiché solo la falsità del titolo di guida estero poteva giustificare, nella situazione data, la legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 116, comma 15, del d.lgs. 285/1992 (guida senza patente).
L ‘ art. 135, comma primo, del codice della strada, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto da convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida li abilita la patente
posseduta, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
Il comma undicesimo prevede che i titolari di patente estera che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità sono passibili delle sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17, CDS (guida senza patente).
Ai sensi dei commi tredicesimo e quattordicesimo, se però il possesso della residenza è stato acquisito da meno di un anno e la patente estera è scaduta o se il conducente è munito di patente estera in corso di validità con residenza superiore ad un anno, si applicano le meno gravose sanzioni dell’art. 126, comma 11, CDS (guida con patente scaduta).
Non era, perciò, irrilevante accertare se la patente estera fosse autentica (e in corso di validità), configurandosi in caso positivo la diversa ipotesi della guida con titolo scaduto e non la guida senza patente, con applicazione di un trattamento sanzionatorio significativamente meno grave.
Il Tribunale ha, difatti, evidenziato che il conducente risiedeva in Italia da oltre quattro anni (senza aver ottenuto la conversione della estera, sicché la patente italiana, prima concessagli, gli era stata revocata) ed aveva esibito una patente estera rilasciata nel 2017, quindi in corso di validità.
2.1. La prima censura è infondata.
Il ricorrente non contesta la correttezza delle conclusioni cui pervenuto il giudice di appello riguardo alla falsità del documento di guida, limitandosi a sostenere che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’impugnazion e sulla scorta di argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella
sentenza appellata; sostiene che la relazione tecnica era stata prodotta solo in appello.
Si è già precisato che l’aver dichiarato inamm issibile l’impugn azione con argomentazioni ulteriori e decisive, assenti nella sentenza di primo grado e tale da giustificarne la riforma, ha reso l’ordinanza semplicemente ricorribile in cassazione per uno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., non già invalida per il fatto in sé dell’aver esposto motivazioni aggiuntive rispetto alla sentenza di primo grado (Cass. 3023/2018).
Quanto alla tardività della produzione documentale, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 150/2011, nel te sto all’epoca in vigore, l’opposizione era sottoposta al rito delle controversie di lavoro e al giudizio di appello si applicava l’art. 437 c.p.c. , non oggetto di esplicita esclusione da parte dell’art. 2 del decreto sulla semplificazione dei riti civili , che contiene le disposizioni comuni alle controversie soggette a tali regole processuali.
Era quindi ammissibile produrre in appello un documento indispensabile per la decisione, per tale dovendo ritenersi quello di per sé idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata fosse incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. SU 10790/2017).
Il relativo accertamento, involgendo la possibile sussistenza di un error in procedendo, può esser riesaminato o effettuato dalla Corte di Cassazione, quale giudice del fatto processuale (Cass. 20525/2020).
L’indispensabilità della relazione tecnica sul l ‘autent icità della patente era agevolmente desumibile dal fatto che, come detto, da tale
accertamento veniva a dipendere la correttezza della contestazione, e dunque la stessa legittimità della sanzione.
Il secondo motivo è inammissibile.
L ‘ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. ha assunto, nello specifico, valore di sentenza censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., per cui è conseguentemente posto nel nulla il particolare regime di impugnabilità della sentenza di primo grado previsto dal terzo comma dell’art . 348 ter c.p.c., non essendo consentito il ricorso contro entrambe le decisioni.
In conclusione, il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione