ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BARI – N. R.G. 00000972-1 2025 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
La CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente
-dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott. NOME COGNOME Consigliere relatore
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.972/2025 R.G., tra
, in persona del legale rappresentante p.t., e
;
letta l’istanza con cui l’appellante nelle more dell’udienza a cui ha citato a comparire l’appellato , insiste nella richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronuncia impugnata , a tal fine invocando la ricorrenza tanto del fumus boni iuris (in considerazione della nullità che vizierebbe la notificazione del ricorso introduttivo e quindi la sentenza emessa nell’involontaria contumacia dell’istante) quanto del periculum in mora (in considerazione dell’importo della condanna, il cui eventuale immediato esborso inciderebbe sulla capacità dell’associazione di perseguire i propri fini istituzionali);
letti gli altri atti e documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta, sulla sola richiesta di sospensione, all’udienza del 9.7.2025, svoltasi con modalità cartolari;
ritenuto che l’istanza inibitoria in esame, riguardando un giudizio in materia locatizia (nonostante l’appello sia stato introdotto con atto di citazione), debba essere valutata alla stregua dell’art.447 bis u.c. c.p.c., secondo cui ai fini della sospensione del l’efficacia esecutiva (o del l’esecuzione già intrapresa) della sentenza di condanna di primo grado è necessario e sufficiente che dall ‘esecuzione possa derivare all’altra parte ‘gravissimo danno’ ;
ritenuto , una volta assunte tali coordinate ermeneutiche, che nel caso in esame, a prescindere da ogni approfondimento circa la fondatezza dei motivi di appello (imperniati sulla tesi difensiva della contumacia involontaria e della conseguente ritualità di un’impugnazione altrimenti tardiva), non ricorra il presupposto del gravissimo danno richiesto dall’anzidetta disposizione, il quale non può consistere nelle normali e inevitabili conseguenze della statuizione di condanna, né nella generica doglianza che l’esecuzione ostacolerebbe il perseguimento delle finalità pubblicistiche dell’associazione, richiedendo la ricorrenza di un quid pluris che l’istante non allega né tanto meno prova;
ritenuto , alla luce dei rilievi di cui sopra, che l’istanza sospensiva non sia suscettibile di accoglimento;
P.Q.M.
Visto l’art.447 bis cpc, rigetta l’ istanza sospensiva in esame;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
Così deciso in Bari, il 9.7.2025
Il Consigliere Relatore
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME