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Gravi difetti immobile: condanna del costruttore

Un acquirente cita in giudizio l’impresa costruttrice per gravi difetti dell’immobile, come umidità e scarso isolamento. Il Tribunale, basandosi sulla perizia tecnica, accoglie la domanda di risarcimento per i costi di ripristino ma rigetta la richiesta per deprezzamento dell’immobile, ritenendo i lavori proposti risolutivi. Rigettate anche le domande per maggiori costi energetici e per la mancata consegna dei certificati per tardività e carenza di prova.

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Gravi Difetti Immobile: La Responsabilità del Costruttore Sotto la Lente del Giudice

L’acquisto di una nuova casa rappresenta un traguardo importante, ma cosa succede quando l’immobile presenta gravi difetti che ne compromettono la fruibilità? Una recente sentenza del Tribunale di Bari offre importanti chiarimenti sulla responsabilità del costruttore ai sensi dell’art. 1669 c.c., delineando i confini del diritto al risarcimento per l’acquirente. Il caso analizzato riguarda vizi costruttivi come umidità, muffe e scarso isolamento termo-acustico, problematiche che possono trasformare il sogno di una casa nuova in un vero e proprio incubo.

I Fatti di Causa: Umidità e Vizi Nascosti

I proprietari di un immobile di nuova costruzione avevano citato in giudizio l’impresa costruttrice lamentando la comparsa di gravi problemi strutturali. Nello specifico, denunciavano la presenza di umidità, accumuli di muffa, un isolamento termo-acustico inadeguato tra le diverse unità abitative e persino la deformazione degli infissi. Tali difetti non solo avevano causato il deterioramento degli arredi, ma avevano anche reso meno confortevole e salubre l’abitazione. Per accertare l’origine e l’entità dei vizi, era stato precedentemente avviato un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), il cui esito ha costituito la base probatoria principale del successivo giudizio di merito.

La Domanda degli Acquirenti e la Difesa del Costruttore

Sulla base della perizia tecnica (CTU) svolta in sede di ATP, gli acquirenti hanno richiesto la condanna del costruttore al pagamento di diverse somme:

* I costi necessari per le opere di riparazione e ripristino dell’immobile.
* Le spese per eliminare le immissioni sonore provenienti dal piano interrato.
* Un importo a titolo di deprezzamento del valore dell’immobile, quantificato nel 20% del prezzo di acquisto.
* Il rimborso dei maggiori esborsi energetici sostenuti a causa dello scarso isolamento.

Inoltre, lamentavano l’inadempimento del costruttore per la mancata consegna del certificato di abitabilità e dell’attestato di certificazione energetica. L’impresa costruttrice si è difesa eccependo, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione dell’azione legale, sostenendo che gli acquirenti non avessero agito nei termini di legge.

L’Analisi del Tribunale sui Gravi Difetti dell’Immobile

Il Tribunale ha innanzitutto qualificato correttamente la fattispecie, riconducendola nell’alveo dell’art. 1669 c.c., che disciplina la responsabilità extracontrattuale del costruttore per la rovina o i gravi difetti immobile. La Corte ha ribadito, richiamando consolidata giurisprudenza, che rientrano in questa categoria anche i vizi che, pur non compromettendo la stabilità dell’edificio, ne pregiudicano in modo significativo il godimento e la normale funzionalità. Fenomeni come le infiltrazioni d’acqua, l’umidità persistente e le carenze di isolamento acustico e termico rientrano a pieno titolo in questa nozione.

La questione della prescrizione

Il giudice ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal costruttore. È stato accertato che la denuncia dei vizi era stata ricevuta dalla società costruttrice in una certa data e che il ricorso per ATP era stato depositato esattamente un anno dopo. Poiché l’azione deve essere esercitata entro un anno dalla denuncia, il Tribunale ha ritenuto che gli acquirenti avessero agito tempestivamente, salvaguardando il proprio diritto.

Le Motivazioni della Decisione

La sentenza si fonda principalmente sulle conclusioni chiare e dettagliate del Consulente Tecnico d’Ufficio. Il CTU aveva confermato la sussistenza dei difetti, attribuendoli a carenze costruttive dell’involucro edilizio e a deficit prestazionali rispetto alla normativa vigente all’epoca della costruzione.

Accoglimento Parziale della Domanda di Risarcimento

Il Tribunale ha accolto la domanda relativa ai costi di ripristino, condannando il costruttore a pagare le somme quantificate dal CTU per le opere di riparazione (€ 16.704,32 più IVA) e per la sistemazione delle serrande rumorose (€ 2.400,00 più IVA). Questa decisione conferma che il primo e più diretto diritto dell’acquirente è quello di ottenere le risorse economiche per eliminare i difetti e rendere l’immobile conforme a quanto pattuito.

Rigetto della Richiesta di Deprezzamento

Di particolare interesse è il rigetto della domanda di risarcimento per il deprezzamento dell’immobile. Il giudice ha aderito alla valutazione del CTU, secondo cui gli interventi di ripristino proposti non solo sarebbero stati risolutivi, ma avrebbero anche eliminato alla radice le carenze strutturali. Di conseguenza, una volta eseguiti i lavori, l’immobile non avrebbe subito alcuna diminuzione di valore. Anzi, la sua classe energetica sarebbe migliorata. Questa motivazione è cruciale: il risarcimento per deprezzamento è dovuto solo quando i difetti lasciano una menomazione permanente, non quando sono integralmente emendabili.

Le Domande Accessorie: Costi Energetici e Certificati

Sono state rigettate anche le altre richieste. Quella per i maggiori costi energetici è stata respinta per mancanza di prova. La stima del CTU era definita ‘approssimativa’ e non supportata da prove concrete come le bollette. La domanda relativa alla mancata consegna dei certificati di abitabilità ed energetico, invece, è stata dichiarata inammissibile perché formulata tardivamente nel processo e, comunque, non supportata dalla prova di un danno concreto.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa sentenza offre preziose indicazioni pratiche per chi acquista un immobile e si trova a fronteggiare vizi costruttivi. Innanzitutto, evidenzia l’importanza di agire tempestivamente, denunciando i vizi entro un anno dalla loro scoperta e intraprendendo l’azione legale entro l’anno successivo. In secondo luogo, sottolinea il ruolo centrale dell’accertamento tecnico: una perizia ben fatta è fondamentale per provare l’esistenza, le cause e i costi di riparazione dei difetti. Infine, chiarisce che il diritto al risarcimento è primariamente finalizzato al ripristino della piena funzionalità del bene; solo qualora i difetti non siano completamente eliminabili, si potrà configurare un ulteriore danno da deprezzamento.

Quali vizi di un immobile sono considerati ‘gravi difetti’ ai sensi dell’art. 1669 c.c.?
Secondo la sentenza, sono considerati gravi difetti quelli che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità dell’immobile. Esempi concreti includono fenomeni di umidità, accumuli di muffe, carenze di isolamento termo-acustico e infiltrazioni, anche se non compromettono la stabilità strutturale dell’edificio.

Il costruttore è tenuto a risarcire il deprezzamento dell’immobile se i difetti sono riparabili?
No. La decisione chiarisce che se gli interventi di riparazione proposti sono in grado di risolvere completamente i vizi e di eliminare alla radice le carenze strutturali, non è dovuto alcun risarcimento per il deprezzamento del valore dell’immobile, poiché il bene viene ripristinato alla sua piena funzionalità.

Entro quanto tempo si deve agire in giudizio dopo aver denunciato i gravi difetti al costruttore?
La sentenza conferma che l’azione legale, per non incorrere in prescrizione, deve essere esercitata entro un anno dalla data in cui il costruttore ha ricevuto la denuncia dei vizi. Il deposito di un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) è un atto idoneo a rispettare questo termine.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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