SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2699 2025 – N. R.G. 00009491 2024 DEPOSITO MINUTA 31 07 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione civile
Il Giudice on. dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.
9491/2024 promossa da:
con l’avv. NOME COGNOME presso il cui studio, in Firenze, INDIRIZZO
INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
Contro
Arazzieri n. 4, Firenze;
Resistente
Conclusioni di parte ricorrente: ‘Previa revoca del decreto di rigetto notificato, Voglia ammettere il sig. al patrocinio a spese dello Stato in riferimento al proc. Penale n. 811/23 R.G.N.R. e n. 67/2024 R.G. DIB Tribunale di Firenze, I sezione penale in cui risulta imputato. Con vittoria delle spese di giudizio per il presente procedimento’ .
Conclusioni di parte resistente: ‘Si conclude pertanto per il rigetto dell’avverso ricorso in quanto privo di fondamento’
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso in data 23.07.2024 dal Tribunale di Firenze, I sezione penale sul presupposto che ‘ricorre fondato motivo per ritenere che l’interessato non versi nella condizione di cittadino non abbiente e che invece sia soggetto incline a procurarsi profitti da attività illecite, come la biografia penale rileva’ ;
A fondamento dell’opposizione il ricorrente ha dedotto che in data 15.07.2024, nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 811/23 R.G.N.R. il difensore, per conto dell’imputato, ha presentato formale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella quale, ai sensi degli con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, INDIRIZZO
artt. 76 e 92 D.P.R. 115/02, ha indicato il proprio reddito imponibile percepito nell’anno 2023 in € 4.141,55. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme previste dal D.P.R. 115/2002 in punto di requisiti reddituali per l’ammissione al beneficio, ritenendo il Giudice penale erroneamente superato il limite di legge. In particolare ha dedotto che il Tribunale di Firenze si è limitato a rilevare che il ‘è imputato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, ha riportato innumerevoli condanne passate in giudicato tutte relative a reati contro il patrimonio e/o determinati da motivi di lucro perpetrati dal 1993 al 2022’, senza però precisare quale fosse il tenore di vita del ricorrente né quale fosse l’entità dei profitti illeciti e l’epoca in cui sarebbero stati percepiti. Il ricorrente ha dedotto altresì che dall’analisi del casellario giudiziale, i reati in relazione ai quali è stato sottoposto a detenzione sia domiciliare sia carceraria, sono i tipici reati di chi vive d’espedienti e che gli stessi non costituiscano indice di ricchezza. Ha infine evidenziato come l’unica entrata economica di cui beneficia il è costituita dalla pensione del padre, che ammonta a complessivi € 6.702,41 annui.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 che prevede la possibilità di diniego da parte del Giudice basandosi su elementi presuntivi, prescindendo da una precisa quantificazione del reddito del richiedente, che nel caso di specie deriverebbero dai precedenti penali del ricavabili dal casellario giudiziale dello stesso.
La causa è stata istruita documentalmente e all’udienza del 19.03.2025 è stata discussa e trattenuta in decisione.
Ritiene questo Giudice che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
L’art. 76 D.P.R. 115/02 elenca le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed, in particolare, al primo comma statuisce che ‘ può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01’.
La Cassazione ha più volte ribadito che: ‘ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attivita ̀ illecite percepiti dall’istante, la cui esistenza puo ̀ essere provata ricorrendo a presunzioni semplici e tuttavia l’indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l’imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare in modo puntuale sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia’…’i requisiti di gravita ̀ , precisione e concordanza, indicati dall’art. 2729 cod. civ., perche ́ gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono essere valutati con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell’interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito’ .
Dall’esame del casellario giudiziale, depositato agli atti, risulta invero che a decorrere dal 2019 il non è stato condannato per reati contro il patrimonio mentre è stato condannato per altri tipi di reato tra cui l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’interruzione di pubblico ufficio, che per loro natura, non possono avere avuto alcuna incidenza sulle capacità reddituali del ricorrente. Va anche evidenziato che il reato previsto dall’art. 707 c.p. per cui il risulta essere imputato nel procedimento n. 811/2023 R.G.N.R., punisce la condotta di chi, in presenza di precedenti condanne penali, è trovato senza giustificato motivo in possesso di oggetti atti allo scasso. Detta condotta non può di per sé ritenersi produttiva di reddito o considerarsi indicativa di qualsivoglia capacità reddituale.Va altresì rilevato che lo stesso dal 4.01.2024 si trova detenuto presso la casa Circondariale ‘R. D’COGNOME‘ di Bologna ed anche in passato ha trascorso numerosi periodi di detenzione. E’ pertanto da escludere che nei detti periodi di reclusioni il ricorrente possa aver prodotto redditi significativi e tali da poter superare la soglia di reddito prevista alla legge per accedere al beneficio.
Riguardo al tenore di vita, il ricorrente ha dimostrato di abitare in una casa popolare insieme al padre che è inserito nel suo nucleo familiare, che il padre è pensionato e percepisce una pensione di € 6.702,41 annui. Tali redditi vanno quindi calcolati insieme al reddito personale dichiarato dal nell’istanza e pari a € 4.141,55.
Dunque la natura dei reati contestati dal 2019 al e per i quali ha subito condanne, la condizione detentiva per tutto il 2024 e le condizioni di vita rappresentate e documentate, non lasciano presumere che il ricorrente abbia percepito introiti provenienti da attività illecite tali da determinare il superamento dei limiti di legge di cui al D.P.R. 115/02.
Quanto emerso nel presente giudizio, considerato anche il cumulo dei redditi del e del padre, consente di ritenere sussistenti i requisiti reddituali prescritti dalla normativa vigente, che non superano i limiti di legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto n. 10234/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.07.2024 deve essere revocato, con contestuale ammissione del sig. al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto che il ricorrente nel presente procedimento è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, del valore della causa, che il procedimento è stato istruito documentalmente e che la fase decisionale si è svolta in via sommaria e senza scritti difensivi nella somma complessiva pari a € 852,00, da ridurre in misura pari al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02, e così pari a € 426,00 oltre spese generali pari al
15% ed accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie il ricorso proposto da e per l’effetto revoca il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso in data 23.07.2024 dal Tribunale di Firenze, I sezione penale ed ammette il medesimo CF: , nato a Misterbianco in data 11.06.1967, al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento Penale n. 811/23 R.G.N.R. e n. 67/2024 R.G. DIB Tribunale di Firenze, I sezione penale; C.F.
– condanna il a rimborsare le spese del presente procedimento in favore dell’Erario nella misura di € 426,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori come per legge; Così deciso in Firenze il 30.07.2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa NOME COGNOME