Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1415 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1415 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
Oggetto:
compensi
c.t.u.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4742/2022 R.G., proposto da
PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA.
-RICORRENTE- contro
COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t..
-INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma Nola, pubblicata in data 9.12.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE.
Con ordinanza del 9.12.2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore dell’AVV_NOTAIO per la difesa di una parte penale ammessa al gratuito patrocinio. Il Giudice di merito ha ritenuto
indimostrato che il decreto fosse stato comunicato trenta giorni prima dall’instaurazion e del giudizio di opposizione.
D all’estratto storico del procedimento nell’ambito del quale era stato liquidato il compenso, risultava che il decreto era stato mandato ‘ a visto PM’ in data 23.11.2018 ; sebbene non vi fosse alcuna attestazione di ricezione, doveva presumersi -secondo la pronuncia – che la comunicazione, eseguita in forme equipollenti a quelle di legge, si fosse perfezionata in una data prossima a quella di ricezione, dato che il decreto era stato impugnato.
L’opposizione, proposta solo nel 2020, era tardiva, essendo ampiamento decorso il termine di trenta gg. dalla comunicazione, previsto a pena di decadenza.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia e l’AVV_NOTAIO sono rimasti intimati.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai se nsi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che all’Ufficio del P.m . non era pervenuta alcuna rituale comunicazione del decreto opposto, non potendo far fede le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, non in grado di attestare che il provvedimento era stato effettivamente comunicato in forme quantomeno equipollenti a quelle prescritte dal codice di rito.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione d ell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto -quale prova della mancata ricezione del provvedimento -del l’attestazione redatta dal D irettore amministrativo dell’ Ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, da cui risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettivamente eseguita o ricevuta dal P.M.
Il ricorso è inammissibile.
Il decreto di liquidazione è stato pubblicato in data 6.7.2018, mentre -come si evince dallo stesso esame del provvedimento opposto -l’opposizione è stata proposta nel 2020 , quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c. .
In tale situazione non ha rilievo accertare se il decreto fosse stato trasmesso in forme equipollenti alla comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta gg. per la proposizione dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 (come interpretato dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 106/2016), poiché alla data di instaurazione d ell’opposizione il provvedimento era già divenuto definitivo.
Invero, come stabilito da questa Corte, il termine lungo di sei mesi previsto da ll’art. 327 c.p.c. si applica anche ai procedimenti regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice (Cass. s.u. 28975/2022; Cass. 5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022 ed altre).
Il ricorso va -per tale assorbente ragione -dichiarato inammissibile.
Non luogo a provvedere sulle spese, perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica che, per il ruolo svolto, non
può in alcun caso subire la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. S.U. 5079/2005, 5165/2004).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione