Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7286 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10209/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ex lege
-resistenti-
avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE R.G. n. 42459/2022 depositata il 16/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 9/12/2022, pubblicato il 16/12/2022, il Giudice di Pace di Roma, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito RAGIONE_SOCIALEe pronunce di questa Corte n. 10529/2018 e n. 27274/22 pubblicata in data 16/09/2022, ha accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Narayanganj (Bangladesh), in data DATA_NASCITA, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Roma il 3-6-2016 e ha disposto, con separato provvedimento, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese .
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Roma, che si è costituita tardivamente, unitamente al RAGIONE_SOCIALE, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere il Giudice di Pace omesso la statuizione sulla domanda di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali per i due precedenti gradi di legittimità, iscritti al nr. 26409/20, deciso con ordinanza nr. 27274/22, e nr. 12189/17, deciso con ordinanza nr. 10529/18, in relazione ai quali, no n essendo stata chiesta l’ammissione al Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in via anticipata e provvisoria al C.O-
A. di Roma ex art 126 D.P.R. nr 115/02, era stato chiesto in sede di riassunzione la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa resistente amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario; deduce che sul punto vi è totale e completa omissione di decisione da parte RAGIONE_SOCIALE‘adito Giudice di Pace, che, con separato provvedimento, aveva liquidato il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per il grado di riassunzione, conformemente all’art. 18, comma 4, del D. Lgs. nr. 150/11, nulla decidendo in merito ai due precedenti gradi di legittimità; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ. , nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3, rinvenibile nella implicita statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due precedenti gradi di legittimità, avendo con separato provvedimento l’adito Giudice di Pace liquidato il Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per il grado di riassunzione; deduce che l’implicita statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali costituisce violazione del principio che regolamenta la ripartizione degli oneri processuali, cioè quello RAGIONE_SOCIALEa ‘soccombenza’, non essendo rinvenibile nel caso di specie alcuna RAGIONE_SOCIALEe specifiche ed eccezionali ragioni che l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla sentenza additiva n. 77 del 19 aprile 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, pone quali uniche deroghe al predetto principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e che, in ogni caso, non sussistono nel caso in esame (la ‘assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione’, il ‘mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’, nonché, come statuito dalla Consulta, ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’, oltre che, ovviamente, l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca).
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
I vizi denunciati, di omessa pronuncia sulle spese dei due giudizi di legittimità -primo motivo -e di illegittima compensazione
‘implicita’ RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità -secondo motivo -, sono, infatti, insussistenti. Va osservato che il dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata si conclude con la frase: ‘liquida le spese come da separato procedimento’. Ora detta locuzione, dato che non contiene alcuna precisazione circa il grado di giudizio a cui le spese da liquidare si riferiscono, nel suo tenore letterale non può che avere il significato di decisione sulle spese a favore del ricorrente vittorioso, e non certo di compensaz ione ‘implicita’ . La medesima locuzione è da intendersi riguardante tutte le spese, anche dei due giudizi di cassazione, in assenza, si ribadisce, di espressa limitazione RAGIONE_SOCIALEa relativa regolazione al solo giudizio di riassunzione, il che consente di escludere anche la sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia.
Si afferma, inoltre, in ricorso che il difensore del ricorrente aveva chiesto la distrazione in suo favore in relazione alle spese dei giudizi di cassazione, che per i medesimi giudizi non era stata chiesta l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e che, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto condannare la Prefettura al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tale assunto è infondato perché , secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege , sicché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza di ammissione (Cass.24102/2022) e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/ 2021).
Nella specie non è dedotto, né dimostrato che il ricorrente avesse rinunciato al beneficio, attribuito ex lege a prescindere da apposita istanza, sicché la mancanza di quest’ultima, contrariamente a
quanto si assume in ricorso, non è idonea ad elidere la suddetta attribuzione. Secondo il più recente orientamento di questa Corte, a conclusione del giudizio di cassazione non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Detto principio non può che trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione statale nei confronti di una parte ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato , sicché l’ordinanza impugnata, il cui dispositivo, come già evidenziato, è da intendersi riferito a tutte le spese, comprese quelle dei due giudizi di legittimità, è immune dalle censure sollevate dal ricorrente e il compenso e le spese spettanti al difensore per detti giudizi andranno se del caso liquidati, nella ricorrenza dei presupposti di legge, ai sensi dei citati artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, come peraltro già avvenuto solo per le spese del giudizio di riassunzione.
Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte degli intimati.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.